TRIBUNALE DI VELLETRI
Sez. distaccata di ALBANO
ORDINANZA
Il Giudice sulla richiesta di parte opponente osserva,
Il terzo comma dell’art. 624 cpc consente all’opponente di chiedere, alternativamente all’instaurazione del giudizio di merito, l’estinzione del pignoramento.
Ovvero, l’opponente che abbia ottenuta la sospensione del procedimento esecutivo può alternativamente o chiedere l’estinzione del pignoramento o dare inizio al giudizio di merito sulla opposizione.
Nel primo caso ed indipendentemente da chi sia il Giudice competente per il merito l’estinzione viene pronunciata dal Giudice che ha disposto la sospensione.
Come abbiamo detto se il giudizio viene iniziato dall’opponente tale scelta è alternativa alla richiesta di estinzione se, invece, viene iniziato dall’opposto, l’opponente può sempre chiedere l’estinzione della esecuzione ma il Giudice può disporre il versamento di una cauzione a suo carico.
Il provvedimento di sospensione della esecuzione è, dunque, preliminare a quello di estinzione nel senso che ne è presupposto giuridico necessario ed è certamente un provvedimento cautelare atipico in quanto la sua emanazione può comportare la chiusura processuale della esecuzione a nulla rilevando che la parte opposta ben potrebbe dare inizio al giudizio di merito sulla fondatezza della opposizione, poiché tale giudizio non andrebbe ad incidere sul procedimento esecutivo estinto ma sulla cauzione disposta dal Giudice.
Dunque e indipendentemente dalla sua qualificazione il provvedimento di sospensione ha una caratteristica di tipo definitorio, e come tale non perde efficacia ancorché non venga instaurato il giudizio di merito, poiché, ove venga chiesta e necessariamente pronunciata, con ordinanza non impugnabile, l’estinzione, ne consegue la chiusura del procedimento esecutivo senza necessità di attendere la sentenza di merito sulla opposizione.
Ne consegue che se l’estinzione può essere pronunciata in presenza di una opposizione promossa dall’opposto, e su tale possibilità non vi sono dubbi dato il tenore letterale della norma di cui al 624 cpc, non vi è ragione di ritenere che non possa avvenire in assenza di tale iniziativa e, dunque, anche una volta superato il termine perentorio fissato a tal fine.
Alla osservazione per la quale così ragionando non parrebbe porsi, per opponente, un termine all’esercizio di tale facoltà, si può rispondere come sia di tutta evidenza che l’interesse alla pronuncia della estinzione sia solo della parte che vuole eliminare gli effetti della esecuzione e liberare il bene aggredito e, come per l’art. 627 cpc, l’impulso processuale per il compimento degli atti conclusivi non ha un termine di decadenza ed è rimesso alla iniziativa della parte interessata.
PQM
Rilevato che i termini perentori per l’instaurazione del giudizio di merito sulla opposizione sono decorsi in data 30 Marzo 2008;
Che sino a quel momento né parte opposta né parte opponente hanno dato inizio al giudizio di merito sulla opposizione;
Che con provvedimento del 28 Gennaio - 1 Febbraio 2008 il procedimento esecutivo è stato sospeso;
Che parte opponente ha chiesto pronunciarsi l’estinzione del procedimento esecutivo n.r.g.40498/07 ai sensi dell’articolo 624 III comma cpc;
Dichiara estinto il giudizio di opposizione ed estinto il procedimento esecutivo n.r.g.40498/07.
Si comunichi
Albano
Il Giudice