TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. distaccata di ALBANO

Proc . NRG 40018/08

ORDINANZA

 

Il Giudice, a scioglimento della riserva,

In via preliminare rileva che il debitore esecutato in data 18 Febbraio 2008 si è costituito con comparsa nella presente procedura e contemporaneamente ha svolto opposizione alla esecuzione ai sensi di cui all’art. 615 cpc con atto a parte chiedendo la sospensione della esecuzione.

Per quanto riguarda l’opposizione alla esecuzione e la richiesta di sospensione questo Giudice non ritiene che sussistano i presupposti di gravità e di urgenza per accordare il provvedimento cautelare richiesto.

Per quanto riguarda l’eccezione di nullità dell’atto di pignoramento per mancanza della procura e, quindi, per difetto dello ius postulandi in capo al procuratore del creditore procedente, contenuta nella comparsa di risposta se ne rileva la infondatezza.

Infatti ed indipendentemente dal fatto che l’ampia procura alla lite contenuta nell’atto di citazione, comprendeva anche la fase esecutiva conseguente all’esito del giudizio di primo grado, deve, comunque, ritenersi compreso nel mandato alla lite anche il mandato finalizzato alla realizzazione del bene della vita il riconoscimento del cui diritto è il fine per cui si agisce in giudizio.

Per quanto, invece, riguarda la dichiarazione del terzo pignorato Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani, resa attraverso la raccomandata del 16 Gennaio 2008 prodotta in atti, rileva che intorno ad essa sono sorte contestazioni circa la pignorabilità delle somme detenute per conto del Comune di Castel Gandolfo, ed in particolare da parte del procuratore dello stesso Comune intervenuto si sostiene che tali somme siano vincolate ai sensi dell’art. 159 della L. 267 del 2000 come da delibera prodotta del 27/12/2007, mentre, al contrario, il creditore procedente ritiene la inefficacia del vincolo di destinazione in considerazione del fatto che la pubblicazione della stessa delibera è successiva alla notifica dell’atto di citazione del terzo;

per tale motivo, considerato, altresì, che ai sensi del n. 2 dell’art. 159 L.267/2000 il vincolo di impignorabilità può anche essere rilevato d’ufficio, che allo stato tale vincolo appare giustificato dalla delibera del Comune di Castel Gandolfo antecedente alla notifica dell’atto di pignoramento, si ritiene di non poter procedere ai sensi dell’articolo 552 cpc,

PQM

·         Rigetta l’istanza di sospensione della esecuzione avanzata da parte opponente e fissa il termine perentorio per l’inizio del giudizio di merito al 24 Aprile 2008 previa iscrizione a ruolo della causa e concedendo i termini a comparire di cui all’art. 163 cpc ridotti della metà.

·         Dispone la comparizione delle parti ai fini della istanza di cui all’art. 548 cpc;

·         Fissa all’uopo l’udienza del 5 Maggio 2008 ore di rito.

Si comunichi.

Albano 21/03/2008

Il Giudice