TRIBUNALE DI VELLETRI

Sez. distaccata di ALBANO

Proc . NRG 40498/07

ORDINANZA

Il Giudice, letti gli atti e considerata la documentazione prodotta tra cui in particolare il provvedimento con cui era stato concesso il sequestro conservativo inaudita altera parte e quello con cui tale provvedimento era stato revocato, considerato, altersì, che nel presente procedimento il sequestro conservativo ha ad oggetto somme di denaro assumendo, pertanto, le forme rituali di cui agli artt. 491 e s. cpc ed in particolare degli artt. 543 e seg. Cpc secondo le previsioni dell’art. 669 duodecies cpc, sul punto relativo alla eccezione di inammissibilità e improcedibilità formulata dalla opposta in relazione al fatto che la domanda dell’opponente è stata formulata con un’istanza e non con una opposizione osserva:

In primo luogo, aderendo alla migliore dottrina, il Giudice della esecuzione in generale e questo Giudice in particolare, proprio per la sua funzione di direzione della esecuzione (art. 484 cpc) ha il potere di rilevare d’ufficio l’esistenza delle condizioni di ammissibilità della azione esecutiva tra cui, ovviamente, l’esistenza e/o l’efficacia del titolo posto a fondamento della stessa azione.

Dunque, nel caso di specie, il Giudice può, indipendentemente dalla forma data all’atto di intervento del debitore esecutato, comunque, valutare la sussistenza o il venir meno delle condizioni che giustificano l’azione esecutiva.

In secondo luogo, ed indipendentemente dalla forma, l’atto introduttivo del debitore (Istanza di improcedibilità) nella sostanza può essere considerato un’opposizione perché  di questa ha tutte le caratteristiche previste dall’art. 615 2^ comma cpc. e perché ha raggiunto, peraltro, lo scopo a cui era destinato (art. 156 n.3 cpc) cioè quello di porre alla attenzione e al giudizio del Giudice, nel rispetto del contraddittorio, questioni relative alla legittimità della esecuzione.  

Sulla legittimazione del Giudice adito.

L’articolo 669 duodecies per l’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro, come già detto, rimanda agli articoli 491 e seg. Cpc mentre assegna allo stesso Giudice (rectius) ufficio che ha emanato il provvedimento l’attuazione delle misure cautelari che hanno per oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare.

Nel caso di specie ed indipendentemente dal fatto che l’oggetto del sequestro è una somma di denaro, motivo per cui in linea di principio è applicabile la normativa di cui agli articoli 491 e seg. Cpc e, in particolare, degli artt. 543 e seg. Cpc, con la conseguente fissazione della udienza di cui all’art. 547 cpc, il tema decidendum non è l’attuazione del sequestro ma l’esistenza o l’efficacia del titolo posto a base dell’azione esecutiva in forza del quale questo Giudice della esecuzione è stato chiamato ad emanare un provvedimento a norma degli art. 547 e seg. Cpc valutandone prima e necessariamente la sua efficacia esecutiva.

D’altra parte immaginare la competenza alternativa del Giudice o dell’ufficio che ha prima emanato il provvedimento di sequestro e, successivamente, lo ha  revocato in più respingendo il ricorso non pare avere senso logico atteso a) che con il provvedimento di revoca e di rigetto ha esaurito le sue funzioni b) che solo il Giudice della opposizione alla esecuzione in questa fase di tipo cautelare potrà assumere i provvedimenti temporanei ed urgenti che riterrà necessari per rimettere, quindi, gli atti al Giudice competente per il merito.

Infine anche aderendo alla qualificazione, data dall’opposto di questo quale Giudice dell’attuazione e non della esecuzione, per quanto detto, non avrebbe senso giuridico escludere, in capo allo stesso, qualunque tipo di potere giurisdizionale fosse anche solo quello di valutare l’efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento della attuazione del sequestro.

Per concludere, in questa fase cautelare il Giudice può e deve decidere sulla esistenza dei presupposti per l’attuazione del provvedimento assunto dal Giudice del merito provvedendo, nel caso, come questo, di perdita sopravvenuta di efficacia del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 623 cpc (vedi Corte Costituzionale Ordinanza n. 546/2000 in tema di manifesta infondatezza degli artt. 649,630 e 623 del cpc censurati nella parte in cui non prevedono, nella ipotesi di sospensione della esecutività del titolo disposta dal Giudice del merito, una causa di estinzione del processo).

PQM

·         Sospende il procedimento esecutivo di attuazione del sequestro disposto dal Tribunale di Velletri.

·         Fissa il termine perentorio del 30 Marzo 2008 per l’introduzione del giudizio di merito dinanzi al Giudice competente previa iscrizione a ruolo e osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 cpc ridotti della metà.

Si comunichi.

Albano 07/03/2008                                                              Il Giudice