In caso di furto della documentazione contabile, l'onere di provare il credito Iva non può essere ribaltato sull'Amministrazione, ma resta al contribuente dimostrare quanto dichiarato anche con mezzi alternativi.
Questo è in estrema sintesi il principio sostenuto dalla Cassazione nella sentenza n. 21233/06, che ha trattato il caso di un avviso di rettifica emesso dall'Ufficio Iva del capoluogo molisano, al fine di disconoscere la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti da parte di una società di persone.
La rettifica trovava ragione nel fatto che la contribuente non aveva esibito le fatture di acquisto a causa di un furto subìto, non potendo così provare l'Iva a credito pagata in relazione ai predetti documenti.
L'interpretazione favorevole alla società offerta dai giudici di merito, è stata impugnata in Cassazione dall'ufficio fiscale e "smontata" dal Supremo collegio nella pronuncia in esame.
In linea di principio, le norme in tema di accertamento Iva dispongono che i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui è rifiutata l'esibizione non possono essere opposti dal contribuente in sede amministrativa o contenziosa (articolo 52, comma 5, del Dpr n. 633/1972).
In parole semplici, questo vuol dire che se il soggetto accertato si rifiuta di presentare le scritture contabili su richiesta degli organi preposti alla verifica, tali documenti non potranno essere presi in considerazione né in sede amministrativa, né in sede processuale.
Tuttavia, già con la sentenza n. 8313 del 1990 la suprema Corte aveva sancito che la preclusione di cui si è appena detto, disposta con la citata norma, trova applicazione nei soli casi in cui il contribuente si rifiuti coscientemente e volontariamente di esibire documenti e scritture fiscalmente rilevanti, o dichiari di non esserne in possesso. Non trova invece applicazione nel diverso caso in cui il soggetto accertato non abbia interesse reale a sottrarre o occultare le operazioni sottoposte alla verifica fiscale, come nel caso di furto dei documenti in questione. E in quella occasione la Cassazione aveva ritenuto ammissibile, a seguito di denuncia di furto, la produzione in giudizio delle fotocopie delle fatture, che al tempo i fornitori del contribuente avevano inviato al suo commercialista.
Un conto però è concedere al contribuente, che per cause di forza maggiore si trovi nell'impossibilità di esibire le scritture contabili, di poter utilizzare altri mezzi di prova in sede amministrativa o contenziosa, altro discorso è concedere al soggetto che subisce la verifica fiscale di invertire l'onere della prova scaricandola sul Fisco. Infatti, anche in situazioni estreme, come può essere il furto o la distruzione accidentale di documenti fiscali, grava sempre sul contribuente l'onere di provare l'esatta detrazione dell'imposta.
Come? Con mezzi alternativi, come una fotocopia o addirittura la prova testimoniale, normalmente preclusa in sede tributaria, così come enunciato nell'articolo 2724 n. 3) del Codice civile. E comunque, l'Amministrazione fiscale non deve essere gravata nel dimostrare la correttezza del credito dell'Iva.
Per completezza, si segnala un'altra recente pronuncia della Corte di legittimità (sentenza n. 18818 del 30 agosto 2006), che in tema di presunzioni di cessioni Iva ha ritenuto non superabile le stesse con una denuncia di furto priva di qualsivoglia indicazione circa le quantità di merci sottratte. In conclusione dunque, la denuncia deve contenere l'indicazione per quanto possibile precisa delle tipologia e quantità di merci rubate, al fine di poter avere rilevanza fiscale.