Corte di Cassazione
Sezioni Unite Penali
Sentenza del 3 agosto 2006 n. 27777
(...)
RITENUTO IN FATTO
I) P. A. e M. G. hanno proposto distinti ricorsi contro due ordinanze, in data 7
giugno 2005, del Tribunale di Taranto, sezione per il riesame, che hanno
dichiarato inammissibili per tardività le richieste di riesame proposte avverso
il decreto in data 6 aprile 2005 con il quale il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Taranto aveva disposto il sequestro
preventivo e conservativo di beni appartenenti ai predetti ricorrenti. Il
Tribunale ha ritenuto l’inammissibilità dei ricorsi per inosservanza del termine
stabilito dall’art. 324, comma primo, c.p.p., considerando quale dies a quo la
data in cui gli interessati avevano avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
In entrambe le ordinanze, di identico contenuto, il Tribunale di Taranto rileva
che il decreto, eseguito lo stesso giorno 6 aprile 2005 presso la B. P. di P. e
B., era stato notificato l’11 aprile 2005 sia a P. che a M. e che le richieste
di riesame erano state depositate il 28 maggio 2005 dall’avv. M. M., difensore
di fiducia di entrambi i ricorrenti, il quale aveva ricevuto la notifica
dell’avviso di deposito del provvedimento in data 18 maggio 2005.
Il Tribunale riteneva non rilevante la circostanza che l’avviso di deposito del
provvedimento di sequestro fosse stato notificato al difensore in quanto la
notifica al medesimo non è normativamente contemplata in materia di sequestro
preventivo e conservativo ai fini della proposizione del riesame per il quale
l’art. 324 c.p.p. fissa il termine di dieci giorni decorrente dalla data di
esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data
in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro.
II) A fondamento dei ricorsi si deduce la violazione degli artt. 324, 128 e 571,
comma 3°, c.p.p. in relazione all’art. 606 comma 1° lett. c del codice di rito,
nonché il vizio di motivazione, sul punto della decorrenza del termine per la
presentazione della richiesta di riesame. Si osserva, nei ricorsi, che, in base
all’art. 128 c.p.p., di regola i provvedimenti del giudice sono depositati in
cancelleria e che, quando si tratta di provvedimenti impugnabili, l’avviso di
deposito è notificato a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione, tra i quali va ricompresso il difensore, titolare di un’autonoma
facoltà di impugnazione ai sensi dell’art. 571, comma 3, c.p.p.
Nella specie, il dies a quo per proporre impugnazione decorreva, ex art. 585,
comma 3, c.p.p., dall’ultima notifica e, cioè, dal 18 maggio 2005, giorno nel
quale, appunto, l’avviso di deposito era stato notificato al difensore di
fiducia di entrambi i ricorrenti.
L’art. 324, comma 1, c.p.p., secondo cui la richiesta di riesame va presentata
entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa
data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro, va dunque
coordinato – secondo i ricorrenti - con le norme generali sopra richiamate,
dovendosi intendere per “interessato” non l’interessato in senso sostanziale, ma
il soggetto interessato all’impugnazione e, quindi, anche il difensore, proprio
in quanto nel nostro ordinamento processuale sia all’imputato che al difensore è
riconosciuto un autonomo diritto di impugnazione.
Con memoria e motivi nuovi in data 28 febbraio 2006 (depositati il 3 marzo 2006)
il difensore, nel richiamare le deduzioni già svolte, osservava poi che l’ambito
di applicazione dell’art. 318 c.p.p. in tema di sequestro conservativo è più
ampio di quello concernente il sequestro preventivo, tant’è che la facoltà di
formulare la richiesta di riesame contro quello conservativo spetta a “chiunque
vi abbia interesse”.
Eccepiva, inoltre,: a) la decadenza della misura a norma dell’art. 324, comma 7,
c.p.p. (che richiama i commi 9 e 10 dell’art. 309 c.p.p.) per omessa decisione
nel rispetto dei termini di legge sul merito della richiesta di riesame, essendo
stata la difesa ammessa a concludere solo sul punto relativo alla tempestività
della richiesta stessa; b) l’omessa motivazione dell’ordinanza, adottata senza
consentire l’esposizione dei motivi posti a fondamento dell’impugnazione,
peraltro priva di alcuna specificazione in ordine ai beni sottoposti a sequestro
e contenente il richiamo per relationem ad un precedente provvedimento datato 24
febbraio 2005 e ad una precedente richiesta formulata dal pubblico ministero il
27 gennaio 2005, atti di cui la difesa non aveva avuto contezza.
III) Entrambi i ricorsi venivano assegnati alla sesta sezione penale di questa
Corte che fissava per la trattazione l’udienza camerale del 15 marzo 2006 nella
quale il Procuratore generale concludeva chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi
stessi.
All’udienza indicata i ricorsi venivano rimessi alle Sezioni Unite, sussistendo
contrasto di giurisprudenza sulla seguente questione: “Se il termine per la
presentazione della richiesta di riesame del sequestro preventivo e di quello
conservativo decorra, per il difensore, dalla data di notifica al difensore
medesimo dell’avvenuto deposito del provvedimento cautelare, sul presupposto
che, anche per i sequestri, si applichi l’art. 128 c.p.p., secondo cui, quando
si tratta di provvedimenti impugnabili emessi dal giudice, deve essere dato
avviso di deposito a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di
impugnazione”.
La trattazione veniva fissata davanti alle sezioni unite per l’odierna udienza
in camera di consiglio nella quale, previa riunione dei ricorsi, il Procuratore
generale e il difensore concludevano nel senso in epigrafe riportato.
Considerato in diritto:
IV) L’ordinanza di rimessione ha posto in rilievo che, secondo un primo
indirizzo della giurisprudenza di legittimità (...) nessuna norma impone la
notifica del provvedimento di sequestro al difensore dell’indagato-imputato.
Quindi il termine per proporre richiesta di riesame avverso un provvedimento di
sequestro decorre, anche per il difensore, dalla data di esecuzione del
provvedimento o dalla diversa data di effettiva conoscenza dell’avvenuto
sequestro da parte dell’interessato e non dalla data di notifica dell’avviso di
deposito del provvedimento di sequestro.
Ad analoghe conclusioni parte della giurisprudenza è pervenuta con riferimento
alla richiesta di riesame relativa ad un sequestro probatorio. Nelle sentenze
espressione di questo orientamento si rileva che l’avviso di deposito al
difensore, previsto dall’art. 366, comma 1°, c.p.p., non è strumentale
all’impugnazione del decreto con il mezzo del riesame, ma all’esercizio del
diritto di ottenere la restituzione dei beni in sequestro (...).
Ulteriore argomento viene tratto dal silenzio che la pur analitica disciplina
contenuta nell’art. 324 c.p.p. presenta circa un autonomo termine di decorrenza
dell’impugnazione da parte del difensore a differenza di quanto previsto dalla
parallela disposizione di cui all’art. 309, comma 3, c.p.p. in tema di richiesta
di riesame proponibile dal difensore avverso le misure coercitive personali.
Un diverso orientamento afferma invece l’autonomia della decorrenza dei termini
per il riesame rispettivamente da parte del difensore e dell’indagato o imputato
(...). Con la conseguenza di ritenere che il difensore abbia diritto alla
notificazione dell’avviso di deposito o perché l’attribuzione di questo diritto
è ritenuta implicita nel testo del primo comma dell’art. 324 c.p.p. o in
applicazione dell’art. 128, comma 1°, secondo periodo, c.p.p. che, in tema di
provvedimenti camerali, prevede che l’avviso di deposito contenente
l’indicazione del dispositivo sia comunicato al pubblico ministero e notificato
a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione.
La dottrina sembra aderire in linea di massima a quest’ultima tesi ritenendo che
la regola prevista dall’art. 128 c.p.p. si riferisca a tutti i provvedimenti
emessi in camera di consiglio, compresi i decreti di sequestro di cui trattasi,
ed escludendo che questa norma si riferisca solo ai provvedimenti adottati
all’esito del procedimento di cui all’art. 127 c.p.p. (questa ipotesi sarebbe
confermata dalla disposizione di cui al settimo comma dell’art. 127 c.p.p.,
relativa alla notificazione del provvedimento ai soggetti che possono proporre
ricorso per cassazione, che ha una portata applicativa dedicata ai soli
provvedimenti emessi a seguito di procedura camerale partecipata, e che quindi
implicitamente fa salva, per tutti gli altri casi, l’operatività dell’art. 128,
comma 1, c.p.p.).
Il provvedimento in questione, secondo la prevalente dottrina, è, quindi,
certamente impugnabile dal difensore dell’imputato o dell’indagato i cui beni
siano stati sequestrati; sicché, stando proprio alla previsione di cui all’art.
128, comma 1 c.p.p., potrebbe ritenersi che il relativo avviso di deposito debba
essere a tal fine notificato, tra gli altri, al difensore.
Seguendo questa opinione sarebbe dunque dalla data della notificazione al
difensore dell’avviso di deposito del provvedimento (18 maggio 2005) che si
sarebbe dovuta computare, nel caso specifico, la decorrenza del termine per
proporre richiesta di riesame con la conseguenza che sarebbe stato rispettato il
termine di dieci giorni di cui all’art. 324, comma 1°, c.p.p., in quanto la
richiesta di riesame era stata depositata dal difensore di fiducia di P. e M.
il 28 maggio 2005.
V) Queste sezioni unite non ritengono peraltro di aderire a questo orientamento
e considerano invece corretta l’interpretazione data dai giudici di merito che
si rifanno al diverso e prevalente orientamento di legittimità.
Al fine di risolvere il problema accennato occorre dare una risposta ai seguenti
quesiti:
- se il difensore dell’indagato o dell’imputato sia legittimato ad impugnare
l’ordinanza o il decreto motivato che dispongono, rispettivamente, il sequestro
conservativo (art. 317 comma 1° c.p.p.) o il sequestro preventivo (art. 321
comma 1° c.p.p.);
- in caso di risposta positiva al quesito se debba essere disposta nei confronti
del difensore la comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento che
dispone il sequestro;
- da quale momento decorra per il difensore il termine per presentare la
richiesta di riesame della misura cautelare reale.
VI) La risposta al primo quesito può sembrare scontata ma non è così perché
mentre nel caso di sequestro preventivo l’art. 322 c.p.p. prevede espressamente
che il difensore possa impugnare il provvedimento che lo dispone un’analoga
previsione non esiste per il sequestro conservativo limitandosi, l’art. 318
comma 1° c.p.p., ad attribuire il potere di proporre richiesta di riesame a
“chiunque vi abbia interesse”. E anche l’art. 257 c.p.p., in tema di riesame del
decreto di sequestro probatorio, non indica il difensore tra coloro che sono
legittimati a proporre questo tipo di impugnazione (mentre il difensore è
espressamente menzionato dall’art. 355 comma 3° c.p.p. tra coloro che possono
chiedere il riesame del decreto di convalida del sequestro).
Un’interpretazione diretta ad eliminare queste asimmetrie e costituzionalmente
orientata (al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento e di
garantire appieno il diritto di difesa anche tecnica) consente però di ritenere
corretta la ricostruzione dell’assetto normativo sul tema compiuto dalla
dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità: è vero che il difensore non è
espressamente menzionato dalle due norme indicate in tema di sequestro
conservativo e probatorio ma il potere di impugnazione deriva direttamente dalla
generale previsione dell’art. 99 comma 1° del codice di rito e dall’applicazione
di questo principio, espressamente prevista dal 3° comma dell’art. 571 c.p.p.,
al sistema delle impugnazioni.
Queste norme attribuiscono al difensore le facoltà e i diritti che la legge
riconosce all’imputato (e all’indagato) - a meno che essi non siano riservati
personalmente a quest’ultimo - ed in particolare il diritto all’impugnazione per
il quale la legge non usa il termine “personalmente” come avviene per altri
istituti processuali (per es. per la richiesta dei riti alternativi: v. artt.
438 comma 3° e 446 comma 3° c.p.p.).
Questa disciplina, di carattere generalissimo, vale a superare un’eventuale
limitazione fondata sul principio di tassatività delle impugnazioni, sotto il
profilo soggettivo, disciplinato dal 3° comma dell’art. 568 c.p.p.
VII) Essendo dunque indiscutibile che il difensore, in tutti i casi indicati
(sequestro conservativo e preventivo ma anche sequestro probatorio) possa
impugnare il provvedimento in questione con la richiesta di riesame va
verificato se egli abbia diritto alla notificazione dell’avviso di deposito del
provvedimento espressamente prevista, nel caso di misure cautelari personali,
dall’art. 309 comma 3° c.p.p.
Ad avviso del collegio proprio la mancanza di una previsione espressa di tale
avviso nel caso delle misure cautelari reali fa propendere per l’interpretazione
seguita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che la
notificazione di tale avviso non sia dovuta (v. la recente e già citata Cass.,
sez. II, 26 giugno 2003 n. 30453, Urbini, in tema di sequestro probatorio);
palese è infatti l’intendimento del legislatore di fare riferimento, al fine
della decorrenza del termine, al dato di fatto dell’esecuzione o della
conoscenza del provvedimento e non al dato formale della notificazione.
Alcuni dei precedenti orientati per la diversa tesi fondano il loro
convincimento su una soluzione per così dire “interna” all’art. 324 attribuendo
alla parola “interessato”, espressamente menzionata dalla norma, un significato
esteso diretto a ricomprendere non solo i titolari dell’interesse sostanziale ma
altresì tutti coloro che sono “interessati” all’impugnazione e quindi anche il
difensore (...). Con la conseguenza che il termine per il difensore che non sia
stato presente all’esecuzione del sequestro decorre anche per lui dal momento in
cui abbia avuto conoscenza di tale esecuzione e quindi, di norma, con la
notificazione dell’avviso di deposito.
Può però obiettarsi a questa ricostruzione che in realtà il difensore non è
titolare di alcun interesse proprio ma è legittimato da specifiche norme ad
impugnare il provvedimento pregiudizievole per il suo assistito; legittimazione
che, dunque, rientra nel potere di rappresentanza processuale del difensore. Pur
prendendo in considerazione la possibilità di una formulazione atecnica della
norma si può affermare che l’interpretazione proposta sovrappone i temi della
rappresentanza processuale con quelli relativi all’interesse all’impugnazione.
Parimenti non condivisibile è il diverso orientamento che, prendendo atto
dell’impossibilità di rinvenire nell’art. 324 la necessità di notificazione al
difensore dell’avviso di deposito, fa riferimento ad una disciplina di carattere
generale da cui deriva comunque l’obbligo della notificazione dell’avviso di
deposito del provvedimento al difensore.
Questa disciplina, lo si è già accennato, è stata individuata, dai sostenitori
di questa diversa tesi, nell’art. 128 c.p.p. - del quale viene comunemente
ritenuta l’applicabilità anche a provvedimenti diversi da quelli indicati
nell’art. 127 c.p.p. – che prevede che i provvedimenti del giudice, diversi da
quelli emessi nell’udienza preliminare o nel dibattimento, sono depositati in
cancelleria e l’avviso del deposito è notificato a tutti coloro cui la legge
attribuisce il diritto di impugnazione.
E’ peraltro opinione di questo Collegio che la norma indicata non sia
applicabile nel caso che interessa.
Mentre per il problema in precedenza esaminato – se il difensore sia legittimato
a proporre impugnazione – la disciplina normativa è in parte silente su questo
tema (per il sequestro conservativo e per quello probatorio) e quindi è agevole
fare ricorso alle già ricordate norme di carattere generale, che attribuiscono
un illimitato potere di impugnazione al difensore, diversa è la situazione per
quanto riguarda il tema della decorrenza del termine per la proposizione del
ricorso.
Nel nostro caso infatti l’art. 324 comma 1° c.p.p. disciplina autonomamente e
compiutamente la decorrenza del termine prevedendo che questo termine decorra
“dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla
diversa data in cui l’interessato ha avuto conoscenza dell’avvenuto sequestro”.
La norma dunque, sul punto della decorrenza, appare esaustiva e diretta a
indicare un unico termine iniziale e non sembra lasciare ambiti di applicazione
non disciplinati per cui non è consentito all’interprete fare ricorso alla
disciplina di carattere generale ed in particolare a quella prevista dall’art.
128 c.p.p.; introdurre un diverso termine di decorrenza per uno dei soggetti
legittimati avrebbe infatti un effetto additivo sulla norma con l’inserimento di
un termine diverso malgrado sia palese l’intendimento del legislatore di
prevedere un unico termine iniziale di decorrenza valido per tutti gli
interessati.
Che la norma non abbia inteso prendere in considerazione il difensore – ma il
solo titolare dell’interesse sostanziale – è confermato dalla diversa
espressione usata nell’art. 128 c.p.p. invocato dai sostenitori della diversa
tesi: in quest’ultima norma non viene fatto alcun riferimento all’interesse ma
si parla di “tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione”,
terminologia che inequivocabilmente si riferisce anche al difensore cui la legge
attribuisce appunto il diritto di impugnazione pur non essendo titolare di alcun
diritto sostanziale.
Potrebbe apparire anomalo che un termine inizi a decorrere senza che il titolare
del diritto di impugnazione ne abbia formale conoscenza; ma in realtà questa
anomalia è solo apparente perché è peculiare al sistema delle misure cautelari
reali la valorizzazione degli elementi sostanziali e anche fattuali rispetto a
quelli formali (v. Cass., sez. III, 2 luglio 2003 n. 36178, Turchetti, rv.
226397): si pensi all’attribuzione del diritto al riesame del sequestro
conservativo a chiunque vi abbia interesse (art. 318 c.p.p.), all’analogo
diritto in tema di sequestro preventivo attribuito, oltre che all’imputato e al
suo difensore, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a quella
che avrebbe diritto alla restituzione (art. 322 c.p.p.; espressione ripetuta
nell’art. 257 c.p.p. per il sequestro probatorio).
Insomma in un sistema nel quale viene valorizzato il rapporto sostanziale o
fattuale di un soggetto con la cosa, ai fini dell’attribuzione del diritto
all’impugnazione, è coerente che questo diritto possa farsi valere, da tutti i
soggetti cui è attribuito, con una decorrenza riferita all’apprensione materiale
della cosa (o alla conoscenza di questa situazione fattuale) e non alla
conoscenza formale.
Né può sostenersi che questa ricostruzione sia lesiva del principio di
uguaglianza o dei diritti della difesa.
Sotto il primo profilo va osservato che la diversità di disciplina con quanto
previsto, per le misure cautelari personali, dall’art. 309 comma 3° c.p.p., si
giustifica, oltre che per la diversa rilevanza degli interessi in gioco, per le
maggiori difficoltà che la persona raggiunta da misura cautelare personale, in
particolare di natura detentiva, può incontrare per la scelta del difensore e
per l’instaurazione del rapporto di patrocinio difensivo. Si aggiunga che
l’avviso di deposito al difensore ha anche la finalità di consentirgli di
esaminare la documentazione presentata dal p.m. al giudice con la richiesta di
misura (art. 293 comma 3° c.p.p.) prima dell’eventuale richiesta di riesame
mentre, nel caso delle misure cautelari reali, la possibilità di esame degli
atti è posposta alla richiesta di riesame (art. 324 comma 6° c.p.p.).
Sotto il profilo della tutela delle garanzia difensive, ed in particolare della
difesa tecnica, è noto che, in più occasioni, la Corte costituzionale ha
sottolineato come l’esercizio del diritto di difesa possa essere variamente
articolato e disciplinato purchè siano concretamente garantiti i fondamentali
contenuti di tale diritto. Nel caso in esame questa osservanza è garantita
essendosi soltanto fatto gravare sull’interessato un onere informativo del
difensore.
Né può essere richiamato il precedente costituito dalla sentenza della Corte
costituzionale 29 marzo 1984 n. 80 (che dichiarò l’illegittimità costituzionale
dell’art. 263 bis comma 2° dell’abrogato c.p.p. nella parte in cui disponeva che
il termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del difensore
dell’imputato detenuto decorresse dall’esecuzione del provvedimento anziché
dalla sua notifica al difensore o dalla diversa conoscenza) perché, in quel
caso, non era assicurato al difensore l’esercizio del diritto “tutte le volte
che egli non abbia cognizione del provvedimento prima della scadenza del termine
per la richiesta o che lo abbia in immediata prossimità di essa.” Situazione che
non si verifica nel caso disciplinato dall’art. 324 del vigente c.p.p. sia
perché non ci si trova in presenza di una limitazione della libertà personale
sia perché il termine per la proposizione del riesame è più adeguato e consente
all’interessato di attivarsi opportunamente per l’esercizio del diritto di
impugnazione anche tramite il difensore.
Se dunque il termine iniziale di decorrenza è unico e il difensore non ha
diritto all’avviso di deposito del provvedimento è priva di rilievo, ai fini
della decorrenza del termine per proporre la richiesta di riesame, l’eventuale
notificazione di tale avviso; con l’ulteriore conseguenza che non può porsi
alcun problema di decorrenza diversificata per i fini di cui all’art. 585 comma
3° c.p.p.
VIII) Quanto ai motivi nuovi proposti dai ricorrenti in parte devono ritenersi
assorbiti dalla decisione sui motivi principali (in particolare la richiesta di
dichiarazione di inefficacia del sequestro per non essere la decisione
intervenuta nei termini previsti) ed in parte devono essere dichiarati
inammissibili sia perché si tratta di questioni completamente diverse da quelle
proposte con i motivi principali sia perché comunque si tratta di motivi
manifestamente infondati (la dichiarazione di tardività precludeva ovviamente
ogni esame del merito del provvedimento impugnato).
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto dei ricorsi con la
condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte Suprema di Cassazione, sezioni unite penali, rigetta i ricorsi e
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.