Sentenza    n. 0028 del  2004                                                
                            REPUBBLICA ITALIANA                              
                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                          
                          LA CORTE COSTITUZIONALE                            
composta dai signori:                                                        
Presidente - Gustavo             ZAGREBELSKY                                 
Giudice    - Valerio             ONIDA                                       
Giudice    - Carlo               MEZZANOTTE                                  
Giudice    - Guido               NEPPI MODONA                                
Giudice    - Piero Alberto       CAPOTOSTI                                   
Giudice    - Annibale            MARINI                                      
Giudice    - Franco              BILE                                        
Giudice    - Giovanni Maria      FLICK                                       
Giudice    - Francesco           AMIRANTE                                    
Giudice    - Ugo                 DE SIERVO                                   
Giudice    - Romano              VACCARELLA                                  
Giudice    - Paolo               MADDALENA                                   
Giudice    - Alfio               FINOCCHIARO                                 
ha pronunciato la seguente                                                   
                                   SENTENZA                                  
      nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 139 e 148 del
codice  di  procedura  civile  promosso  con  ordinanza  del  3  gennaio 2003
emessa  dal  Tribunale  di Milano, sezione distaccata di Rho, nel procedimen-
to  civile  vertente  tra  Luisa  Rosa  Trezzi  ed altra e Maria Ida Versetti
ed  altri,  iscritta  al  n.  252  del  registro  ordinanze 2003 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  19,  prima serie speciale,
dell'anno 2003.                                                              
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12  novembre  2003  il Giudice
relatore Franco Bile.                                                        
                           Considerato in diritto                            
      1.  -  Il  Tribunale  di  Milano,  sezione distaccata di Rho, prospetta
la   questione   di   legittimita'   costituzionale  del  combinato  disposto
degli  artt.  139  e  148  del  codice  di  procedura civile,<<nella parte in
cui  prevede  che  le  notificazioni  si  perfezionino,  per  il notificante,
alla   data   di  perfezionamento  delle  formalita'  di  notifica  poste  in
essere    dall'ufficiale    giudiziario   e   da   questi   attestate   nella
relazione   di   notificazione,   anziche'   alla   data,   antecedente,   di
consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario>>.                              
     Secondo  il  rimettente questa disciplina contrasterebbe con gli artt. 3
e  24  della  Costituzione,  per  le  stesse  ragioni poste dalla sentenza di
questa  Corte  n.  477 del 2002 a base della dichiarata illegittimita' costi-
tuzionale   del   combinato   disposto   dell'art.  149  cod.  proc.  civ.  e
dell'art.  4,  comma  terzo,  della  legge  20 novembre 1982, n. 890 (Notifi-
cazioni  di  atti  a  mezzo  posta  e di comunicazioni a mezzo posta connesse
con  la  notificazione  di  atti  giudiziari),  nella  parte in cui prevedeva
che  quella  forma  di  notificazione  si  perfezionasse, per il notificante,
alla  data  di  ricezione  dell'atto  da  parte  del destinatario, anziche' a
quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.        
     2. - La questione e' infondata.                                         
     3.  -  Gia'  con  la  sentenza n. 69 del 1994, questa Corte - chiamata a
valutare  la  legittimita'  costituzionale  delle  norme  relative  alla  no-
tificazione   all'estero,   con  particolare  riferimento  alla  notifica  di
un  provvedimento  di  sequestro  ante  causam  -  ha affermato che, ai sensi
degli  artt.  3  e  24 della Costituzione, le garanzie di conoscibilita' del-
l'atto   da  parte  del  destinatario  della  notificazione  debbono  coordi-
narsi   con  l'interesse  del  notificante  a  non  vedersi  addebitato  l'e-
sito  intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla
sua  disponibilita.  E  ne  ha  ricavato  la  conclusione  che la notifica si
perfeziona,  per  il  notificante,  con  il  compimento delle sole formalita'
che  non  sfuggono  alla  sua disponibilita, con la conseguente dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  -  per  contrasto  con  gli  artt. 3 e 24
della  Costituzione  -  degli  artt.  142,  terzo  comma, 143, terzo comma, e
680,  primo  comma,  cod.  proc.  civ.,  nella  parte  in  cui non prevedeva-
no  che  la  notificazione  all'estero del decreto che autorizza il sequestro
si  perfezionasse,  ai  fini  dell'osservanza  del prescritto termine, con il
tempestivo  compimento  delle  formalita'  imposte  al notificante dalle con-
venzioni  internazionali  e dagli artt. 30 e 75 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n.
200 (Disposizioni sulle funzioni e sui  poteri consolari).                   
     Questa  soluzione  e'  stata  poi  confermata  dalla sentenza n. 358 del
1996,  che  -  proprio  in  ragione di tale conferma - ha dichiarato non fon-
data  la  questione  di  costituzionalita'  dell'art.  669-octies  cod. proc.
civ.,  a  proposito  della  notificazione  all'estero  dell'atto  introdutti-
vo  del  procedimento  cautelare  uniforme,  nel  frattempo  introdotto dalla
novella del 1990.                                                            
     Con  la  successiva sentenza n. 477 del 2002 questa Corte ha qualificato
i  principi  posti  a  base  delle precedenti decisioni come di portata gene-
rale,  e  percio' riferibili <<ad ogni tipo di notificazione>> ed in partico-
lare  a  quella  eseguita  a  mezzo  del  servizio  postale. Ne e' seguita la
dichiarazione   di   illegittimita'  costituzionale  del  combinato  disposto
dell'art.  149  cod.  proc.  civ.  e dell'art. 4, terzo comma, della legge 20
novembre  1982,  n.  890  (Notificazioni  di  atti a mezzo posta e di comuni-
cazioni  a mezzo  posta  connesse con la notificazione di  atti  giudiziari),
essendo  palesemente  irragionevole,  oltre  che lesivo del diritto di difesa
del   notificante,   che   un  effetto  di  decadenza  possa  discendere  dal
ritardo  nel  compimento  di  attivita'  riferibili  non al notificante, ma a
soggetti  diversi  (l'ufficiale  giudiziario  e l'agente postale suo ausilia-
rio), e percio' del  tutto  estranee alla sua disponibilita.                 
     4.  -  Per effetto delle ricordate sentenze - ed in particolare della n.
477  del  2002  - risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile,
fra  le  norme  generali  sulle  notificazioni  degli  atti, il principio se-
condo  il  quale  -  relativamente  alla  funzione che sul piano processuale,
cioe'  come  atto  della sequenza del processo, la notificazione e' destinata
a  svolgere  per  il  notificante  -  il  momento  in cui la notifica si deve
considerare  perfezionata  per  il  medesimo  deve  distinguersi da quello in
cui  essa  si  perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la pro-
duzione   degli  effetti  che  alla  notificazione  stessa  sono  ricollegati
e'  condizionata  al  perfezionamento  del  procedimento  notificatorio anche
per  il  destinatario  e  che,  ove  a  favore  o a carico di costui la legge
preveda  termini  o  adempimenti  o  comunque conseguenze dalla notificazione
decorrenti,  gli  stessi  debbano comunque calcolarsi o correlarsi al momento
in cui la notifica  si perfeziona nei suoi confronti.                        
     Piu'  specificamente  il  principio  di  scissione  fra  i  due  momenti
di  perfezionamento  della  notificazione  nei  termini  ora indicati si rin-
viene  nell'art.  149  cod.  proc.  civ.,  per  effetto della sentenza n. 477
del  2002  (e  nell'art.  142,  anche  in  combinato  disposto  con  il terzo
comma dell'art. 143, per  effetto della sentenza n. 69 del 1994).            
     5.  -  Il  principio  della  distinzione  fra  i  due diversi momenti di
perfezionamento  delle  notificazioni  degli  atti  processuali  -  affermato
dalla  ricordata  giurisprudenza  additiva  di  questa Corte, con gli effetti
prima  indicati  -  e'  ormai  decisivo  per  l'interpretazione  delle  altre
norme del codice di procedura civile sulle notificazioni.                    
     Al  riguardo,  gli  artt. 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145 e 146 - ado-
perando  a  proposito  dell'attivita'  di notificazione i verbi <<eseguire>>,
<<fare>>,   >>consegnare>>   ed  altri  di  portata  equivalente  -  di  cer-
to  non  enunciano  espressamente  una  regola contraria alla scissione fra i
due  momenti  di  perfezionamento  e  nemmeno  mostrano di accogliere per im-
plicito  il  principio  del momento di perfezionamento unico.                
     In  presenza  di  un  tale dato normativo neutro, l'interprete e' vinco-
lato  a  tener  conto  del  ricordato  principio  enunciato  da  questa Corte
ai   fini  del  rispetto  del  canone  della  c.d.  interpretazione  sistema-
tica.  In  base  ad  essa  la  regola  generale  della  distinzione fra i due
momenti  di  perfezionamento  delle  notificazioni - non contenuta esplicita-
mente   nelle   norme   citate   -   deve  essere  desunta  da  quella  ormai
espressamente  prevista  dall'art. 149 cod. proc. civ. per la notificazione a
mezzo  posta,  e  conseguentemente  applicata  anche  alla notificazione ese-
guita direttamente dall'ufficiale giudiziario.                               
     In   ragione   di   tali   rilievi,  le  norme  censurate  vanno  inter-
pretate  nel  senso  che  la  notificazione  si  perfeziona nei confronti del
notificante,  secondo  quanto  sopra  specificato,  al momento della consegna
dell'atto   all'ufficiale   giudiziario.   Pertanto  la  questione  sollevata
dal  rimettente  deve   essere dichiarata non fondata.                       
                             Per questi motivi                               
                         LA CORTE COSTITUZIONALE                             
       dichiara   non   fondata   la   questione   di  legittimita'  costitu-
zionale  del  combinato  disposto degli articoli 139 e 148 del codice di pro-
cedura  civile,  sollevata,  in  riferimento  agli  articoli  3  e  24  della
Costituzione,  dal  Tribunale  di  Milano,  sezione  distaccata  di  Rho, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.                                            
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palaz-
zo della Consulta, il 13 gennaio 2004.                                       
     F.to:                                                                   
     Gustavo  ZAGREBELSKY, Presidente Franco BILE, Redattore Giuseppe DI PAO-
LA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 gennaio 2004.                
     Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA                           
Ordinanza   n. 0040 del  2004                                                
                            REPUBBLICA ITALIANA                              
                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                          
                          LA CORTE COSTITUZIONALE                            
composta dai signori:                                                        
Presidente - Riccardo            CHIEPPA                                     
Giudice    - Gustavo             ZAGREBELSKY                                 
Giudice    - Valerio             ONIDA                                       
Giudice    - Carlo               MEZZANOTTE                                  
Giudice    - Guido               NEPPI MODONA                                
Giudice    - Annibale            MARINI                                      
Giudice    - Franco              BILE                                        
Giudice    - Giovanni Maria      FLICK                                       
Giudice    - Francesco           AMIRANTE                                    
Giudice    - Ugo                 DE SIERVO                                   
Giudice    - Romano              VACCARELLA                                  
Giudice    - Alfio               FINOCCHIARO                                 
ha pronunciato la seguente                                                   
                                   ORDINANZA                                 
      nel  giudizio  di  ammissibilita'  del  conflitto tra poteri dello Sta-
to  sorto  a  seguito  del  corretto  uso  del  potere di decidere sulla sus-
sistenza  dei  presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione,  come  esercitato  dalla Camera dei deputati con la delibera a-
dottata  nella  seduta  del  9 novembre 1999 relativamente al giudizio penale
pendente   davanti   a  questo  Tribunale  nei  confronti  dell'on.  Vittorio
Sgarbi,   promosso  dal  Tribunale  di  Cosenza  -  seconda  sezione  penale,
con  ricorso  depositato  il  5  dicembre  2002 ed iscritto al n. 230 del re-
gistro ammissibilita' conflitti.                                             
     Udito  nella  camera  di  consiglio  del  12 marzo 2003 il Giudice rela-
tore Romano Vaccarella.                                                      
     Ritenuto  che  con  "ordinanza" del 1 luglio 2002, pervenuta il 5 dicem-
bre   2002   nella   cancelleria   di  questa  Corte  a  mezzo  del  servizio
postale,  il  Tribunale  di  Cosenza  -  seconda sezione penale - in composi-
zione   collegiale,   ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione  fra  poteri
dello  Stato  nei  confronti della Camera dei deputati, in relazione alla de-
liberazione,  adottata  nella  seduta  del  9  novembre 1999 (doc. IV-ter, n.
36/R),  con  la quale e' stato dichiarato che i fatti per i quali e' in corso
procedimento  penale  a  carico  di  Vittorio  Sgarbi  concernono opinioni da
ritenersi   insindacabili   ai   sensi   dell'art.  68,  primo  comma,  della
Costituzione;                                                                
     che  nei  confronti  di  Vittorio  Sgarbi,  all'epoca  dei  fatti  depu-
tato  al  Parlamento,  e'  in  corso un procedimento penale per il reato pre-
visto  e  punito  dall'art. 30, comma 4, della legge n. 223 del 1990 in rela-
zione  all'art.  595  cod.  pen.  ed  all'art. 13 della legge n. 47 del 1985,
in  quanto  questi,  facendo  uso  del  mezzo televisivo, avrebbe <<offeso la
reputazione  del  consulente  tecnico  Sandro  Lopez,  qualificandolo persona
incapace,  professionalmente  inidonea, con l'attribuzione del fatto determi-
nato  di  non  essere  in  grado  di  effettuare  una  perizia  balistica per
l'assoluta ignoranza  della  materia  e  per  la  conclamata  incapacita'  di
utilizzare  il  microscopio  comparatore (strumento particolarmente importan-
te  nelle  indagini  balistiche),  non  essendo  neanche  in  grado  di rico-
noscere se stesso in uno specchio>>;                                         
     che,  ad  opinione  del Tribunale, il conflitto di attribuzione in rife-
rimento  alla  delibera  in  esame,  poiche' <<e' mutata nel corso degli anni
la  composizione  del  collegio  e  legittimamente ogni nuova composizione ha
rivalutato   le   richieste  delle  parti  alla  luce  del  diniego  espresso
dalla  Camera  dei  deputati>>,  sarebbe ritualmente riproposto, benche' gia'
dichiarato  una  prima  volta improcedibile ed una seconda volta inammissibi-
le;                                                                          
     che,  ad avviso del ricorrente, la Camera dei deputati non avrebbe eser-
citato  correttamente  il  proprio  potere,  tenuto  conto che il particolare
contesto   televisivo  in  cui  sono  state  espresse  le  opinioni  per  cui
pende  processo  penale  -  e  cioe'  la  trasmissione  "Sgarbi Quotidiani" -
varrebbe   a  collocarle  al  di  fuori  dell'esercizio  delle  funzioni  ti-
piche  del  mandato  parlamentare col quale sussisterebbe nient'altro che una
relazione occasionale  ed eventuale;                                         
     che,  sulla  scorta  di  tali  deduzioni,  il  Tribunale  conclude chie-
dendo  l'annullamento  della  delibera della Camera dei deputati del 9 novem-
bre 1999.                                                                    
     Considerato   che   in  questa  fase  la  Corte  e'  chiamata,  a  norma
dell'art.  37,  terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, a de-
libare l'ammissibilita' del ricorso;                                         
     che,  in  via  pregiudiziale, occorre osservare come il Tribunale di Co-
senza,  in  riferimento  alla  medesima  delibera  della  Camera dei deputati
del   9   novembre   1999,  riproponga  il  conflitto  di  attribuzione  gia'
dichiarato  da  questa  Corte,  una prima volta, improcedibile per l'avvenuto
deposito  del  ricorso  e  dell'ordinanza  che  lo dichiarava ammissibile (n.
389  del  2000)  oltre  il termine stabilito dall'art. 26, terzo comma, delle
norme  integrative  per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza
n.  293  del  2001),  ed  una seconda volta inammissibile, <<a prescindere da
ogni  ulteriore  questione  sulla  ritualita' di riproposizione>>, per il di-
fetto  nel  ricorso  <<di  una domanda chiaramente individuabile, consistente
nella  sostanziale  richiesta  di  una  pronuncia  della  Corte  che dichiari
non  spettare  alla  Camera  di  appartenenza  la valutazione contenuta nella
delibera  impugnata  e  che  annulli  la  stessa delibera>> (ordinanza n. 159
del 2002);                                                                   
     che,  col riproporre il medesimo conflitto per la terza volta, il Tribu-
nale   di   Cosenza  -  essendo,  evidentemente,  del  tutto  irrilevante  la
circostanza  della  sua  mutata  composizione  personale - pone in essere una
situazione  processuale  in  palese  contrasto con quanto stabilito da questa
Corte  nella  sentenza  n.  116 del 2003 (e ribadito nelle ordinanze nn. 153,
188,  189,  214,  247, 254, 277, 280 e, da ultimo, 358 del 2003), secondo cui
le  finalita'  e  particolarita'  dell'oggetto  del  conflitto di attribuzio-
ne  tra  poteri  fanno  emergere,  nel quadro della disciplina della legge 11
marzo  1953,  n.  87,  <<l'esigenza  costituzionale che il giudizio, una vol-
ta  instaurato,  sia  concluso  in  termini certi non rimessi alle parti con-
fliggenti>>,  ragion  per  cui  non  e'  ammissibile mantenere indefinitamen-
te  in  sede  processuale  una  situazione  di  conflittualita'  tra  poteri,
protraendo  cosi'  ad  libitum  il  ristabilimento  della  <<certezza e defi-
nitivita' di rapporti>>;                                                     
     che,   pertanto,  deve  essere  esclusa  la  riproponibilita'  del  con-
flitto   in  esame  e  conseguentemente  lo  stesso  deve  essere  dichiarato
inammissibile.                                                               
                             Per questi motivi                               
                         LA CORTE COSTITUZIONALE                             
      dichiara  inammissibile  il  ricorso  per conflitto di attribuzione tra
poteri  dello  Stato  proposto dal Tribunale di Cosenza - seconda sezione pe-
nale  -  nei  confronti  della  Camera  dei  deputati, con l'atto indicato in
epigrafe.                                                                    
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale, Palaz-
zo della Consulta, il 20 gennaio 2004.                                       
     F.to:                                                                   
     Riccardo  CHIEPPA,  Presidente  Romano VACCARELLA, Redattore Giuseppe DI
PAOLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 26 gennaio 2004.             
     Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA