La mancanza del certificato di abitabilità, per non essere stato il provvedimento ancora richiesto o rilasciato, viene a configurare una situazione di inadempimento in ragione della inettitudine della cosa a soddisfare l'interesse dell'acquirente del diritto reale o di credito sulla cosa, laddove essa risulti nota alle parti può, invero, non precludere la negoziazione dell'immobile, l'inadempimento divenendo definitivo solamente allorquando il definitivo rilascio risulti definitivamente negato.

Pertanto se non può escludersi che l'immobile privo di licenza di abitabilità possa essere oggetto di una valida costituzione di un rapporto locatizio, il definitivo diniego del rilascio del certificato legittima il ricorso ai rimedi della risoluzione del contratto e del risarcimento del danno.