SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Sentenza 20 febbraio 2006, n. 3651

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 13/9/1997, i sigg.ri C. F. e A. S. convenivano avanti al Tribunale dì Reggio Calabria l'A.N.A.S., per ivi sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 23 gennaio 1995 in località Bagaladi ( RC ).

Esponevano al riguardo che quel giorno il F., mentre percorreva la SS 183 alla guida dell'autovettura Fiat 127 di proprietà dello S., giunto all'imbocco del ponte "Tuccio" andava a collidere contro il muretto di sostegno delimitante la carreggiata, e per effetto dell'impatto invadeva l'altra corsia di

marcia per finire quindi contro la "spalletta" in muratura del suindicato ponte delimitante l'opposto lato della carreggiata, "spalletta" che non resisteva all'urto dell'autovettura, la quale pertanto precipitava nella sottostante scarpata andando completamente distrutta, mentre il F. riportava gravi lesioni.

Nella resistenza dell'ANAS l'adito Tribunale rigettava la domanda, con integrale compensazione delle spese di lite, escludendo in particolare l'applicabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c. alle cose «prive di un proprio dinamismo», e ravvisando nella condotta del F. la causa produttiva del danno, alla suddetta spalletta in muratura viceversa assegnando «nel determinismo dell'evento» un «ruolo meramente passivo di fronte ad una serie causale di per sé sola sufficiente a produrre l'evento dannoso innescata dall'azione colposa dell'attore», quest'ultima in ogni caso di tale preponderanza sul piano causale da interrompere il rapporto di causalità tra il danno ed eventuali altri antecedenti causali, tra cui l'omessa manutenzione del muro.

La domanda veniva rigettata anche sotto il profilo dell'art. 2043 c.c., nel ritenuto difetto della prova in ordine alla circostanza che il muro avrebbe retto all'urto laddove oggetto di diligente manutenzione.

Il gravame interposto dal F. e dallo S. (i quali si dolevano che il giudice di prime cure, nell'attribuire un ruolo meramente passivo alla "spalletta" in muratura del ponte in questione, avesse escluso l'applicabilità nel caso della presunzione di colpa sussistente ex art. 2051 c.c. in capo al custode; e contestavano che la detta opera muraria potesse considerarsi mera occasione e non già causa di produzione del danno, attese le condizioni di fatiscenza in cui esso era ridotto in ordine alle quali non era stata fornita la prova liberatoria -nella sua veste di proprietaria e custode- da parte dell'ANAS, ente in ogni caso responsabile ex art. 2043 c.c. in presenza di non integra ed idonea recinzione), nella resistenza di quest'ultima veniva dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria rigettato con sentenza del 5/11/2001.

Avverso tale decisione i predetti ricorrono ora per cassazione sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria.

Resiste l'ANAS con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'artt. 2051 c.c., del D.M. LL.PP. 4 maggio 1990 e del D.M. 18 febbraio 1992, n. 223, nonché degli artt. 40 e 41 c.p. in relazione

all'art. 360, 1° co. n. 3., c.p.c. Omessa o insufficiente motivazione circa più punti decisivi della controversia in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Si dolgono in particolare che la corte di merito abbia erroneamente escluso l'applicabilità nella specie dell'art. 2051 c.c., sulla base di una valutazione "aprioristica" ed apodittica, senza le debite verifiche del caso, omettendo in particolare di considerare lo stato dei luoghi. A tale stregua invero disattendendo le indicazioni di Corte Cost. n. 156 del 1999, la quale ha escluso potersi aprioristicamente negare l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti dei beni appartenenti al demanio stradale, viceversa richiedendo che venga dal giudice condotta un'indagine con riferimento al singolo caso concreto, secondo criteri di normalità.

Lamentano essere rimasto infatti privo di valutazione il dato di fatto, indicato nel rapporto della Polizia stradale e raffigurato nella prodotta documentazione fotografica, che trattasi nel caso di ponte rettilineo sito sull'omonimo torrente "Tuccio", di altezza di m. 12,40, munito di «muretto di sostegno protezione formato da paletti verticali in cemento armato e paletti in ferro posti in modo orizzontale», in relazione

al quale risultava sussistere esclusivamente «segnaletica verticale indicante lunghezza ponte m. 100».

Trattandosi di opera di natura specifica e di limitata estensione territoriale, essa ben si prestava, deducono altresì i ricorrenti, al controllo da parte dell'Anas.

Lamentano, ancora, la mancata considerazione da parte dei giudici di merito che l'omessa manutenzione del ponte in questione ed il conseguente processo degenerativo del medesimo nel corso degli anni, di cui viene dato atto nel rapporto della Polizia stradale ( ove si indica che «il muro di protezione del ponte Tuccio, costruito ai tempi di Mussolini, mai ristrutturato, lascia a desiderare, creando gravi pericoli alla circolazione stradale» ) nonché riscontrabili mediante la suindicata documentazione fotografica, aveva reso intrinsecamente pericolosa, privandola di ogni efficienza e rendendola inidonea alle sue funzioni, la relativa barriera protettiva.

A tale stregua, essi censurano, è rimasto ulteriormente disatteso l'art. 9 del D.M. LL.PP. 4 maggio 1990, n. 5, il quale analiticamente disciplina la gestione dei ponti stradali, esplicitandola nell'attività di vigilanza, di ispezione e di manutenzione ordinaria e straordinaria; nonché in interventi di statica, restauro, adeguamento e ristrutturazione. Prescrive altresì ( comma 3 ) un periodico accertamento delle condizioni di stabilità dell'opera, dei suoi elementi strutturali e dello stato di conservazione anche delle parti accessorie; ed indica ( comma 4 ) quali sono le opere ordinarie e straordinarie, contemplando anche il ripristino di parti strutturali in calcestruzzo armato, la protezione delle armature scoperte, estese ad ampie zone e la protezione dei calcestruzzi da azioni disgreganti ( gelo, sali solventi, ambiente aggressivo, ecc. ) necessari a mantenere l'opera nella sua piena efficienza nel rispetto delle caratteristiche originarie.

Dalle circostanze del caso concreto emerge quindi evidente, affermano i ricorrenti, il nesso di causalità tra cosa ed evento richiesto dall'art. 2051 c.c., atteso che il parapetto del ponte ha precipuamente la funzione di garantire la sicurezza della circolazione dei veicoli, sostanziantesi nel contenimento dei veicoli che tendono alla fuoriuscita dalla carreggiata stradale.

La ritenuta «inapplicabilità "a priori"» dell'art. 2051 c.c. ha d'altro canto comportato, essi ulteriormente censurano, l'omesso accertamento della mancata prova del fortuito da parte dell'ANAS.

Si dolgono, ancora, che l'impugnata sentenza risulti affetta da carenza di motivazione anche in ordine al nesso di causalità, con particolare riferimento alla mancanza di prova da parte dell'Anas che nel comportamento del danneggiato fosse nel caso riscontrabile l'efficacia causale esclusiva dell'evento. Ed escludono che quest'ultimo potesse considerarsi imprevedibile ed inevitabile, secondo quanto richiesto dall'art. 2051 c.c. per la configurabilità del caso fortuito, unica esimente della reponsabilità del custode, in quanto lo sbandamento ed il conseguente urto di un veicolo contro il parapetto del ponte non possono considerarsi eventi imprevedibili od eccezionali per il custode, atteso che la presenza stessa della barriera di protezione li rende prevedibili.

Per effetto dell'intrinseca pericolosità assunta in ragione del processo degenerativo subito negli anni, che l'aveva reso inidoneo a garantire la sicurezza per l'utente stradale, il parapetto in questione ha per converso assunto, essi sostengono, incidenza causale di per sé sola sufficiente a determinare la produzione dell'evento dannoso.

Decisivo rilievo al riguardo assume anche la circostanza che -come indicato nel rapporto della Polizia-, nel caso la breccia si è infatti aperta non già nel punto del primo bensì in quello del secondo impatto,verso il quale l'autovettura era stata rimbalzata ad una velocità ( stimata dal consulente di parte come non superiore a 55 KM orari ) sicuramente meno intensa di quella dall'autovettura mantenuta in occasione del primo urto.

Se da un canto è allora desumibile che il veicolo in questione non può avere nella specie assunto rilevanza causale esclusiva nella verificazione dell'evento ( altrimenti il muro sarebbe crollato al primo impatto e non al secondo ) , da altro canto si evince, essi affermano, che la barriera di protezione ha ceduto là dove il processo degenerativo era più avanzato.

Se fosse stato adeguato ai dettami di legge già anteriormente all'evento, e non solo successivamente, all'esito della tardiva sostituzione -in corso di causa- con dei guard-rail, il parapetto in questione, deducono i ricorrenti, avrebbe invero retto non solo all'«urto di un auto ma anche a quello di un camion».

Lungi dall'assurgere al rango di causa esclusiva dell'evento, concludono sul punto, la presunta condotta colposa del F. avrebbe potuto pertanto al più, ove dimostrata, assumere rilievo concorrente con lo stato di omessa manutenzione della barriera di protezione.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell'art. 2043 ce, in relazione all'art. 360,1° co. n. 3, c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Sostengono che l'impugnata sentenza è invero censurabile là dove non ha riconosciuto la responsabilità civile dell'Anas nemmeno sotto il dedotto profilo della violazione del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c.

Quale soggetto proprietario o gestore della barriera di protezione a tutela dell'affidamento dell'utente, l'Anas è infatti, essi deducono, in ogni caso a tale titolo responsabile ogniqualvolta, come nel caso, «esista e non sia integra idonea recinzione».

La barriera di protezione, proprio in ragione delle sue condizioni di deficienza, aveva nella specie insiti i caratteri dell'insidia o pericolo occulto, giacché l'utente della strada fa legittimo affidamento sulla relativa idoneità.

D'altro canto la stessa Anas, osservano i ricorrenti nella memoria illustrativa, non nega ed anzi esplicitamente ammette che sulle "strutture" erette ai lati della sede stradale deve essere esercitata un'adeguata attività di vigilanza e controllo non diversamente da quella che normalmente viene effettuata con riferimento al bene di cui le medesime costituiscono pertinenza o accessorio.

Al riguardo, pongono in rilievo, il detto ente invoca le «particolari caratteristiche» della strada in questione, affermando che la medesima «non muta anche se un tratto ... non è posizionato su terraferma ma passa su ponte».

Ma, osservano, della mancata considerazione delle peculiari caratteristiche del bene in questione sono invero proprio essi ricorrenti a dolersi per primi, giacché la corte di merito ha nel caso aprioristicamente escluso l'applicabilità della detta norma sulla base della mera considerazione della natura demaniale del bene, del relativo uso diretto da parte della collettività, e della sua notevole estensione.

I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente esaminati, essendo logicamente connessi.

Le censure sono fondate e vanno accolte nei termini che si verranno esponendo.

La vicenda in questione ripropone la vexata quaestio del tipo e dell'ambito della disciplina applicabile in caso di incidente avvenuto su strada pubblica, e della possibilità di configurarsi al riguardo una responsabilità, concorrente od esclusiva, dell'ente che della stessa e delle relative pertinenze è proprietario o custode.

La censura degli odierni ricorrenti si incentra essenzialmente sulla "aprioristicamente" ravvisata inapplicabilità nel caso, trattandosi di strada statale che passa su un ponte, della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.

Rimane a tale stregua disatteso, lamentano i ricorrenti, il più recente orientamento di questa Corte e della più avvertita dottrina, oltre che quanto al riguardo indicato da Corte Cost. n. 156 del 1999.

Trattasi in effetti di argomento che ha costituito più volte oggetto, anche recentemente, di pronunzie da parte di questa Corte, ed in ordine al quale sono andati invero delineandosi differenti linee interpretative.

Va anzitutto in termini generali osservato che l'assoggettamento della P.A. alle regole del diritto privato, e la considerazione della medesima su un piano di parità con gli altri soggetti quando agisce iure privatorum nell'ambito dei comuni rapporti della vita di relazione, risponde ormai ad un'esigenza pienamente avvertita dalla coscienza sociale.

Riflesso di una crescita e di una progressiva maturazione della concezione degli status e dei rapporti intersoggettivi, la (ri)considerazione della posizione della P.A. continua a proporsi come indefettibile momento di valutazione e controllo del processo di evoluzione e dello stadio di attuazione sul piano giuridico del corrispondente percorso ideale.

Nello svolgersi di tale iter, che non può dirsi invero ancora compiuto, valore significativo e pregnante assume la riconosciuta applicabilità alla P.A. dì regole e principi fondamentali come, in particolare, quello dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nei rapporti contrattuali ( v. Cass., 2 giugno 1992, n. 6676; Cass., 7 aprile 1992, n. 4226; Cass., 10 dicembre 1987, n. 9129; Cass., 9 maggio 1983, n. 3152; Cass., Sez. Un., 11 gennaio 1977, n. 93; Cass., 21 ottobre 1974, n. 2972; Cass., 30 gennaio 1968, n. 297; Cass., 11 ottobre 1963, n. 2711. Contra v. Cass., 4 ottobre 1974, n. 2603); delle regole in tema di arricchimento senza causa (v. Cass., 15 giugno 2005, n. 12850; Cass., 23 luglio 2003, n. 11454; Cass., 29 aprile 1998, n. 4364; Cass., 12 settembre 1992, n. 10433; Cass,, 12 settembre 1992, n. 7694; Cass., 20 marzo 1991, n. 2965; Cass., 19 maggio 1983, n. 3450; Cass., 17 novembre 1981, n. 6094; Cass., 12 marzo 1973, n. 685 ); di responsabilità civile precontrattuale (v. Cass., 18 giugno 2005, n. 13164; Cass., 10 giugno 2005, n. 12313; Cass., 12 marzo 1993, n. 2973; Cass., 10 dicembre 1987, n. 9129; Cass., 11 dicembre 1978, n. 5831; Cass., 8 febbraio 1972, n. 330; Cass., 28 settembre 1968, n. 3008. Contra v. Cass., 4 aprile 2001, n. 4938; Cass., 7 marzo 2001, n. 3272; Cass., 14 marzo 1985, n. 1987; Cass., 6 ottobre 1993, n. 9892; Cass., 29 luglio 1987, n. 6545 ) ed extracontrattuale (con riferimento all'esercizio di attività pericolose v., in particolare, Cass., 4 aprile 1995, n. 3935; Cass., 1° aprile 1995, n. 3829; Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393; Cass., 27 gennaio 1982, n. 537. Contra v. Cass., 4 gennaio 1964, n.3).

L'evoluzione in questione è stata caratterizzata in effetti non già da modifiche legislative o decisivi interventi della Corte Costituzionale, bensì essenzialmente da una diversa lettura operata nel tempo dalla giurisprudenza di norme rimaste immutate nel loro tenore testuale.

Si colloca in tale quadro la problematica afferente l'applicabilità alla P.A. delle norme in tema di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. e di responsabilità per i danni provocati da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. ( come pure in tema di concorso di colpa ex art. 1227, 1° co., c.c. ) che nel caso in esame vengono specificamente in rilievo.

Recenti sentenze di questa Corte si sono fatte carico ( anche ) di ripercorrere brevemente l'evoluzione degli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità in argomento.

Allorquando il suindicato iter ha avuto inizio, nell'assoggettare la P.A. -laddove non agisce discrezionalmente quale autorità dotata di poteri speciali a tutela degli interessi che la sua attività è razionalizzata a salvaguardare bensì opera iure privatorum sul piano dei comuni rapporti della vita di relazione- al rispetto delle norme che tali rapporti disciplinano, con particolare riferimento alle strade questa Corte (v. Cass., 1° dicembre 2004, n. 22592; Cass., 3 dicembre 2002, n. 17152) ha posto in rilievo che inizialmente l'applicabilità alla P.A. della responsabilità ex art. 2051 c.c. è rimasta senz'altro esclusa, al riguardo riconoscendosi al più applicabile il generale principio del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. (v. Cass., 29 novembre 1966, n. 2806; Cass., 5 febbraio 1969, n. 385; Cass., 23 gennaio 1975, n. 260; Cass., 13 febbraio 1978, n. 671. Più recentemente v. anche, con riferimento alle strade ferrate, Cass., 23 luglio 1991, n. 8244) .

Nell'affermare conseguentemente necessaria la predisposizione di accorgimenti tecnici volti ad evitare danni a terzi, nonché la valutazione del comportamento colposo generatore del danno per violazione di specifici doveri di comportamento stabiliti da norme di legge o di regolamento ( che per quanto attiene alle strade si traduce nell'obbligo di controllo, vigilanza manutenzione in modo tale da evitare che possa scaturirne danno per gli utenti che sullo stato di praticabilità delle stesse ripongono ragionevole affidamento), la giurisprudenza è andata d'altro canto elaborando il concetto di insidia o trabocchetto determinante un pericolo occulto, per il carattere oggettivo della non visibilità e soggettivo della non prevenibilità ( v. Cass., 28 gennaio 2004, n. 1571; Cass., 8 novembre 2002, n. 15710; Cass., 21 dicembre 2001, n. 16179, Cass., 17 marzo 1998, n. 2850; Cass., 12 gennaio 1996, n. 191. V. anche Cass., 20 giugno 1997, n. 5539. E già Cass., 24 novembre 1969, n, 3816 e Cass., 21 giugno 1969, n. 2244 ) . Il medesimo pervenendo a considerare quale «elemento sintomatico della attività colposa dell'amministrazione, ricorrente allorché la strada nasconde un'insidia non evitabile dall'utente con l'ordinaria diligenza», fino ad indicarlo in termini di «indice tassativo ed ineludibile della responsabilità della P.A.» ( v. la citata Cass., 1° dicembre 2004, n. 22592 ).

Della ricorrenza dell'insidia o trabocchetto, nonché della carenza o dell'inadeguatezza della prescritta attività di controllo, vigilanza e manutenzione da parte della P.A, l'onere della prova è stato peraltro addossato al danneggiato ( v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10654; Cass., 30 luglio 2002, n. 11250; Cass., 12 giugno 2001, n. 7938; Cass., 17 marzo 1998, n. 2850 ), asseritamente in ossequio alla regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale secondo cui la prova degli elementi costitutivi dell'illecito è a carico del danneggiato. Trovando altrimenti applicazione il principio dell'autoresponsabilità ( richiamato da Corte Cost. n. 156 del 1999 ).

Successivamente la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c. è stata ritenuta configurabile anche nei confronti della P.A. ( v. Cass,, 14 ottobre 1970, n. 2020; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 1998, n. 11749; Cass., 22 aprile, 1998, n. 4070 ), seppure limitatamente ai beni demaniali o patrimoniali di non notevole estensione e non suscettibili di generalizzata e diretta utilizzazione da parte della collettività ( v. Cass., 30 ottobre 1984, n. 5567).

L'applicabilità dell'art. 2051 c.c. è stata pertanto affermata con riferimento a beni che consentono in concreto un controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo, tali considerandosi la villa comunale (v. Cass., 7 gennaio 1982, n.58 ); la rete fognaria ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6515; Cass., 4 aprile 1985, n. 2319 ); la galleria di una stazione ferroviaria destinata esclusivamente al personale dell'amministrazione e protetta da un cancello ( v. Cass., 20 marzo 1982, n. 1817 ) ; le pertinenze e gli arredi della stazione ferroviaria, funzionalizzati allo scopo di consentire l'uscita dei passeggeri dalla medesima ( v. Cass., 1° luglio 2005, n. 14091 ) ; il trefolo e la fune di guardia di una linea elettrica ad alta tensione di proprietà dell'Enel ( v. Cass., 15 gennaio 1996, n. 265 ); l'albero del cimitero comunale (con riferimento ad una fattispecie di crollo su cappella gentilizia di privato v. Cass., 21 gennaio 1987, n. 526 ).

Stante l'uso generale e diretto consentito a chiunque, e l'estensione della rete, si è infatti considerato praticamente impossibile l'esercizio da parte della P.A. di un continuo ed efficace controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi in relazione a beni del demanio marittimo, fluviale, lacuale, ed a strade, autostrade, strade ferrate appartenenti allo Stato ( v. Cass., 27 marzo 1972, n. 976; Cass., 30 ottobre 1984, n. 5567, Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass., 31 luglio 2002, n. 11366; Cass., 25 novembre 2003, n. 17907. Da ultimo v. Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410; Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 8 aprile 2004, n. 6515. V. anche Cass., 25 novembre 2003, n. 17907; Cass., 31 luglio 2002, n. 11366; Cass., 9 luglio 2002, n. 10577; Cass., 26 gennaio 1999, n. 699; Cass., 22 aprile 1998, n. 4070; Cass., 16 giugno 1998, n. 5990; Cass., 27 dicembre 1995, n. 13114 ).

Con specifico riguardo alle strade, l'applicabilità dell'art. 2051 c.c., senz'altro esclusa con riferimento a quelle statali ( v. Cass., 21 dicembre 2001, n. 16179 ) e alle autostrade ( v., da ultimo, Cass., 4 dicembre 1998, n. 12314; Cass., 1° dicembre 1988, n. 921 ), è stata viceversa ammessa relativamente alle strade di proprietà del Comune ( v. Cass., 23 luglio 2003, n. 11446; Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 21 gennaio 1987, n. 526; Cass., 3 giugno 1982; n. 3392; Cass., 14 ottobre 1972, n. 3060, in ordine alla specifica responsabilità dell'Anas quale custode di strada demaniale ) o della Provincia ( v. Cass., 14 ottobre 1970, n. 2020 ); alle pertinenze della sede stradale, come le ripe dei fondi laterali ( v. Cass., 14 luglio 2004, n. 13087 ); alle scarpate, sia costituenti sostegno di una strada sovrastante sia a loro volta sovrastanti un'altra strada ( v. Cass., 28 ottobre 1998, n. 10759 ) ; alle zone limitrofe alla sede stradale di proprietà della P.A. ( v. Cass., 25 novembre 2003, n. 17907; Cass., 31 luglio 2002, n. 11366 ).

Recentemente questa Corte è quindi pervenuta a ritenerla riferibile anche alla "struttura" e alle pertinenze delle autostrade ( v. Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 27 dicembre 1995, n. 13114 ).

Pur in un quadro di limitata applicazione delle regole di responsabilità civile in materia di strade, sia l'art. 2051 c.c. ( v. Cass., 21 gennaio 1987, n. 526 ) che -nell'avvertita esigenza di rispetto di norme di legge, regolamentari e tecniche, e di regole di comune prudenza e diligenza come anzitutto quella del neminem laedere ( v. Cass., 8 novembre 2002, n. 15707; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 21 dicembre 2001, n. 16179; Cass., 5 luglio 2001, n. 9092; Cass., 14 gennaio 2000, n. 366; Cass., 22 aprile 1999, n. 3991; Cass., 12 novembre 1998, n. 11455; Cass., 16 giugno 1998, n. 5989; Cass., 12 novembre 1997, n. 11162; Cass., 28 luglio 1997, n. 7062, con specifico riferimento all'Anas; Cass., 25 giugno 1997, n. 5670; Cass., 24 gennaio 1995, n. 809; Cass., 1° dicembre 1988, n. 921; Cass., 11 gennaio 1988, n. 35; Cass., 3 giugno 1980, n. 3619 )- la figura dell'insidia o trabocchetto ( v. Cass., 25 giugno 1997, n. 5670; Cass., 24 gennaio 1995, n. 809 ) è stata ritenuta segnare invero il limite dell'agire discrezionale della P.A. ( v. Cass., 9 ottobre 2003, n. 15061 ).

Tale quadro interpretativo è stato "avallato" anche dalla Corte Costituzionale.

Nel dichiarare non fondata la questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 Cost., di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, 1° co., c.c., e, nel dare atto che costituisce il portato di «una complessa e sempre più raffinata elaborazione, che ebbe inizio sin dalla entrata in vigore della legge 20 marzo 1865 all. E, abolitrice del contenzioso amministrativo, passando poi attraverso varie fasi>>, Corte Cost. n. 156 del 1999 ha infatti affermato che la P.A. è responsabile nei confronti dei privati per difetto di manutenzione delle strade allorquando non abbia osservato le specifiche norme e le comuni regole di prudenza e diligenza poste a tutela dell'integrità personale e patrimoniale dei terzi, in violazione del principio fondamentale del neminem laedere, a tale stregua venendo «a superare il limite esterno della propria discrezionalità, con conseguente sua sottoposizione al regime generale di responsabilità dettato dall'art. 2043 cod. civ.».

E nella nozione di <<insidia stradale» essa ha in tale occasione ravvisato una «figura sintomatica di colpa», frutto dell'elaborazione giurisprudenziale «mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l'onere probatorio». Onere probatorio che ha peraltro -come detto-finito per addossare al danneggiato.

Da altro canto, Corte Cost. n. 156 del 1999 ha dato atto dell'«approdo ermeneutico» della giurisprudenza di legittimità secondo cui non viola il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla P.A., «allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile -per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte di terzi- un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti».

Il giudice di legittimità costituzionale delle leggi ha peraltro qualificato la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» da parte di terzi quali «meri indici» dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo.

Impossibilità che afferma non potere farsi discendere dalla mera natura demaniale del bene, dovendo essa se del caso riscontrarsi solamente all'esito «di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criterio di normalità».

Successivamente a tale pronunzia del giudice costituzionale questa Corte ha nuovamente avuto molteplici occasioni di affrontare la questione, e le diversità interpretative in precedenza maturate sono tornate invero a riemergere.

Da un canto, si è infatti ribadita l'inapplicabilità della presunzione di responsabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. per quelle categorie di beni demaniali, come le strade pubbliche, oggetto di utilizzazione generale e diretta da parte di terzi ( da ultimo v. Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410 ), indicandosi il referente normativo per l'inquadramento della relativa responsabilità nella regola generale di cui all'art. 2043 c.c., che impone -nell'osservanza della norma primaria del neminem laedere di far sì che la strada aperta al pubblico transito non integri per l'utente una situazione di pericolo occulto, continuando a ritenerla peraltro configurabile a condizione che venga provata dal danneggiato l'esistenza di una situazione caratterizzata dal doppio e concorrente requisito della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità subiettiva del medesimo ( v. Cass., 21 dicembre 2001, n. 16179 ) . E si è ritenuta manifestamente infondata, in quanto già decisa da Corte Cost. n. 156 del 1999, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ. (prospettata sotto il profilo della disparità di trattamento ex art. 3 Cost. con l'ipotesi di danneggiamento subito a causa di difetti di manutenzione di siti privati, per i quali varrebbe il più severo regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ.) laddove in tal senso interpretato (v. Cass., Sez. Un., 7 agosto 2001, n. 10893).

Da altro canto, questa Corte ( v. Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653 ) ha recentemente fatto luogo ad una rimeditazione della questione, anche alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale.

E' pervenuta quindi ad escludere anzitutto l'«automatismo» interpretativo sopra segnalato viceversa seguito anche dal giudice del gravame nell'impugnata sentenza-, secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche a) della demanialità o patrimonialità del bene, b) dell'uso diretto della cosa e c) dell'estensione della medesima è da ritenersi idonea ad automaticamente escludere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c.

Ha per altro verso negato che l'uso generalizzato e l'estensione della res possano considerarsi quali dati rilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. ( v. Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 ), cui può riconoscersi semmai rilievo sotto il diverso profilo della prova del fortuito ( v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653 ).

La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione delle strade pubbliche trova applicazione nei confronti della P.A., si è ulteriormente precisato, non solo nelle ipotesi in cui essa svolge una determinata attività sulla strada in custodia, ma ogniqualvolta non è ravvisabile l'oggettiva impossibilità dell'esercizio del suo potere di controllo sulla stessa a causa della notevole estensione del bene e del relativo uso generale da parte dei terzi ( v. Cass., 23 luglio 2003, n. 11446 ).

E da tale responsabilità la P.A. può liberarsi solamente fornendo la prova del fortuito ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6515 ).

Orbene, ad avviso del collegio è quest'ultimo l'orientamento interpretativo che si appalesa corretto e che va nel caso senz'altro ribadito, seppure con alcune ulteriori precisazioni.

Va anzitutto sottolineato che la norma dell'art. 2051 c.c., come del resto già da tempo posto in rilievo anche dalla migliore dottrina, contempla quali unici presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.

La custodia consiste nel potere di effettiva disponibilità e controllo della cosa.

Tale potere deve essere effettivo ( v. Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass., 25 novembre 1988, n. 6340 ) , e può corrispondere ad una situazione anche di mero fatto.

Custodi sono infatti tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa ( v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317 ).

Custodi sono anzitutto i proprietari.

Quale proprietaria delle strade pubbliche ( art. 16 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F ), l'obbligo di relativa manutenzione in capo alla P.A. discende non solo da specifiche norme [ art. 14 cod, str.; per le strade ferrate: art. 8 d.p.r. 11 luglio 1980, n. 753 ( v. Cass., 3 giugno 1991, n. 6231; v. anche Cass., 16 novembre 1998, n. 11532; Cass., 22 marzo 1996, n. 2487 ), e già l'art. 2 del regolamento di polizia ferroviaria emanato con R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687: al riguardo v. Cass., 23 luglio 1991, n. 8244; Cass., 19 febbraio 1981, n. 1018; Cass., 23 giugno 1964, n. 1640 ); per le strade comunali e provinciali, art. 28 L. 20 marzo 1865, n. 2248 All. F; per i Comuni, art. 5 R.D. 15 novembre 1923, n. 2506 ] ma anche dal generale obbligo di custodia ( v. Cass., 27 gennaio 1988, n. 723), con conseguente operatività nei confronti dell'ente della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in caso di omessa prevenzione ( v. Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1947 ) e mancato impedimento del danno a terzi (v. Cass., 20 novembre 1998, n. 11749; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392) .

Custodi sono anche i conduttori ( v. Cass., 19 gennaio 2001, n. 782; Cass., 18 dicembre 1996, n. 11321; Cass., 11 luglio 1995, n. 7578; Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019 ) e i concessionari ( v. Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298; Cass., 1° luglio 1991, n. 7236. V. anche Cass., 23 ottobre 1985, n. 5199). Ancora, i detentori nell'interesse altrui, anche se per ragioni di ospitalità o di servizio, ad eccezione solamente del caso in cui la detenzione della cosa sia momentanea e sotto la direzione ed il controllo altrui ( v. Cass., 21 novembre 1978, n. 5418 ).

In ogni caso, il dovere di custodia e la correlata responsabilità ex art. 2051 c.c. non vengono ( anche per la P.A. ) meno neanche laddove il potere di fatto sulla cosa risulti solo in parte trasferito a terzi, perdurando in tal caso l'obbligo di vigilanza e controllo ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6515 ).

La situazione giuridica qualificante è da ravvisarsi pertanto nella particolare relazione del soggetto con la cosa, sia essa di fonte negoziale o legale.

Al riguardo il danneggiato, secondo la regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale, è tenuto a dare la prova che il danno deriva dalla cosa ( v. Cass., 18 luglio 1977, n. 3211 ).

Tale prova del nesso causale va peraltro ritenuta assolta con la dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa ( v. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075; Cass., 16 febbraio 2001, n. 2331; Cass., 22 luglio 1987, n. 6407. V. anche Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 -in motivazione- ), in ragione di un processo in atto o una situazione determinatasi, ancorché provocati da elementi esterni ( v. Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 28 marzo 2001, n. 4480; Cass., 22 aprile 1998, n. 4070; Cass., 8 aprile 1997, n. 3041; Cass., 1° marzo 1995, n. 2301; Cass., 26 febbraio 1994, n. 1947; Cass., 14 gennaio 1992, n. 347 ) , che conferiscano cioè alla cosa quella che in giurisprudenza si è a volte indicata come «idoneità al nocumento»: v. Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277 ). Non richiedendosi viceversa anche la prova dell'intrinseca dannosità o pericolosità (qualità viceversa rilevante per la diversa fattispecie prevista dall'art. 2050 c.c.) della cosa medesima.

Tutte le cose, anche quelle normalmente innocue, sono infatti suscettibili di assumere ed esprimere potenzialità dannose in ragione di particolari circostanze, e in conseguenza di un processo dannoso provocato da elementi esterni (v. Cass., 8 aprile 1997, n. 3041), risultando ormai superata la distinzione, invero anche nel caso in esame invocata dall'Anas (e per la quale v. Cass., 13 maggio 1997, n. 4196; Cass., 1° giugno 1995, n. 6125), tra cose inerti e cose intrinsecamente dannose in quanto idonee a produrre lesione a persone e cose in virtù di connaturale forza dinamica o per l'effetto di concause umane o naturali ( v. Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 28 marzo 2001, n. 4480; Cass., 22 maggio 2000, n. 6616; Cass., 11 giugno 1998, n. 5796; Cass., 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass., 28 ottobre 1995, n. 11264; Cass., 23 ottobre 1990, n. 10277; Cass., 9 maggio 1983, n. 3971 ).

La derivazione del danno dalla cosa può essere peraltro dal danneggiato offerta anche per presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato anomalo, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che avrebbe normalmente evitato il danno.

Orbene, come posto in rilievo in dottrina, il danno normalmente evitato da una condotta diligente comporta la presunzione di colpa.

In tal caso è allora il presunto responsabile a dover dare la prova della sua mancanza di colpa. Ma se ha violato una specifica norma giuridica di condotta, la prova di tale violazione è prova sufficiente della colpa.

La norma di cui all'art. 2051 c.c. non richiede, invero, altri e diversi presupposti applicativi.

Nemmeno, in particolare, i suindicati «indici», di fonte viceversa giurisprudenziale, della <<notevole estensione del bene» e dell'«uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi, che tantomeno possono pertanto considerarsi ( diversamente da quanto affermato da Cass., 1° dicembre 2004, n. 22592 ) "tassativi" ai fini della configurabilità della responsabilità della P.A.

Né è d'altro canto necessaria la dimostrazione dell'insussistenza di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e quindi per il medesimo inevitabili ( v. Cass., 6 agosto 1997, n. 7276 ), giacché è al custode che incombe la prova del fortuito ( v. Cass., 13 febbraio 2002, n. 2075 ).

Nel porre una responsabilità presunta a carico del soggetto che si trova in una data relazione con la cosa ( v. Cass., 7 febbraio 2005, n. 2410; Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 30 luglio 2004, n. 14606; Cass., 20 novembre 1998, n. 11749 ), la norma determina infatti un'inversione probatoria rispetto alla regola generale in tema di illecito extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. ( per la quale v., da ultimo, Cass., 28 luglio 2005, n. 15808; Cass., 4 giugno 2004, n. 10654 ).

L'onere della prova incombe cioè, diversamente che nella detta ipotesi generale, in capo non già al danneggiato bensì a chi si trova nella particolare situazione che gli attribuisce i poteri di disponibilità e controllo sulla cosa ( v. Cass., 19 agosto 1997, n. 7702 ) .

A tale stregua, correttamente si è in dottrina qualificata la fattispecie in questione come ipotesi di responsabilità aggravata.

E' infatti indubbio che tale inversione dell'onere probatorio incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato con il far gravare sul danneggiante, il rìschio del fatto ignoto, inidoneo ad eliminare l'incertezza in ordine allo svolgimento eziologico dell'accadimento ( v. Cass., 14 marzo 1983, n. 1897 ).

Tale inversione dell'onere probatorio non fa peraltro venire meno la rilevanza del requisito della colpa, che concorre -seppure in via presuntiva- a costituire l'illecito, come reso palese dalla stessa possibilità di provarne la mancanza.

La norma contempla infatti in favore del presunto responsabile la c.d. prova liberatoria.

Come nelle altre ipotesi di speciale responsabilità che derogano alla regola generale in tema di responsabilità civile extracontrattuale posta dall'art. 2043 c.c. ( artt. 2047, 2048, 2050, 2052, nonché -seppure con alcuni particolari profili distintivi- 2053 c.c. ), anche l'art. 2051 c.c. attribuisce al responsabile la possibilità di liberarsi dalla responsabilità presuntivamente posta a suo carico.

La prova liberatoria consiste, nel caso, come espressamente indicato nella norma di cui all'art. 2051 c.c., nella prova del fortuito ( v. Cass., 1° ottobre

2004, n. 19653 ), che trova piena giustificazione in
ragione dei poteri che la particolare relazione con la
cosa attribuisce al custode, cui fanno peraltro riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e
diligenza, i quali impongono al medesimo di adottare
tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo diligente ade
guato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto.

In ragione del potere fisico sulla cosa, che gli impone di vigilare al fine di evitare che la cosa produca danni a terzi ( v. Cass., 14 giugno 1999, n. 5885; Cass., 11 marzo 1995, n. 2861; Cass., 14 gennaio 1992, n. 347; Cass., 1° aprile 1987, n. 3129; Cass., 23 luglio 1973, n. 2147; Cass., 12 giugno 1973, n. 1698 ), fondamento della responsabilità è infatti la violazione del dovere di sorveglianza gravante sul custode ( contra, per l'irrilevanza della condotta del custode e l'osservanza o meno degli obblighi di vigilanza, v. Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 20 ottobre

2005, n. 20317 ).

Attesa la sussistenza della detta prova liberatoria, non può essere allora accolto, benché affermato prevalentemente in dottrina e recepito in alcune pronunzie dì questa Corte, l'orientamento che, argomentando dall'estraneità del comportamento del responsabile rispetto alla "struttura" del rapporto preso in considerazione dalle norme ( v. in particolare Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641, che fa in proposito espressamente richiamo a quanto affermato da Cass., Sez. Un., 11 novembre 1991, n. 12019 ), nelle suindicate fattispecie di responsabilità speciale -ed in quella di responsabilità per custodia ex art. 2051 c.c. in particolare-, ravvisa ipotesi di responsabilità oggettiva ( v. Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 11 gennaio 2005, n. 376; Cass., 6 aprile 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641 ).

La prova liberatoria del fortuito attiene infatti alla prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso.

Essa si sostanzia pertanto nella prova di aver adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee idonee ad evitare il danno. Nella prova che, pur essendosi mantenuto il comportamento diligente nel caso dovuto, il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto ( v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632 ).

Questa Corte ha già da tempo affermato il principio per il quale il dovere di vigilanza impone al custode di accertare che il bene, per il dinamismo ad esso connaturato o per l'insorgenza di un elemento dannoso esterno, versi in condizioni tali da non arrecare pregiudizio a terzi. A tal fine dovendo pertanto egli esplicare un'attività di controllo, sorveglianza, manutenzione adeguati alla natura della cosa stessa ed in particolare all'uso cui essa è destinata, avuto riguardo anche ai pericoli normalmente connessi, essendo tenuto ad adottare tutte le cautele idonee ad evitare la degenerazione della cosa in condizioni tali da risultare dannosa ( v. Cass., 14 gennaio 1992, n. 347).

Va allora disatteso l'orientamento secondo cui la prova positiva del fortuito, contraria alla presunzione di responsabilità, consiste nella prova del fatto estraneo alla sfera «di custodia», e in particolare del fatto del terzo o dello stesso danneggiato ( v. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 8 aprile 1997, n. 3041; Cass., 14 marzo 1983, n. 1897 ), giacché essi, come si è posto in rilievo in dottrina, sono irrilevanti ai fini dell'esonero dalla responsabilità laddove in base al dovere di custodia il presunto responsabile avrebbe dovuto prevederli ed evitarli ( cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 21 ottobre 2005, n. 20359; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 11 giugno 1998, n. 5796; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876; Cass., 1° ottobre 1997, n. 9568; Cass., 28 agosto 1995, n. 9047; Cass., 15 marzo 1988, n. 2458; Cass., 11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 ). Sicché i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità dell'evento non ricorrono laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri ( v. Cass., 27 gennaio 2005, n. 1655; Cass., 28 agosto, 1995, n. 9047 ).

A tale stregua, la prova del fortuito attiene allora piuttosto al profilo della mancanza di colpa ( cfr. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632 ), la quale emerge invero anche argomentando dall'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento che proprio tale mancanza valgono sostanzialmente ad attestare, anziché, come pure prevalentemente si sostiene, alla mancanza del nesso causale ( v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 15 marzo 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; nonché la stessa Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653 ) . E, come in dottrina si è anche autorevolmente sottolineato, non è chi non veda che il criterio di causalità è altro e diverso dal giudizio di diligenza ( avere preso tutte le misure idonee ).

La tesi secondo cui il fortuito assume rilievo in relazione all'interruzione del nesso causale trova infatti smentita laddove, nel premettere l'estraneità del comportamento del custode alla struttura della norma di cui all'art. 2051 c.c. ( v., da ultimo, Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317 ), ai fini della relativa prova essa finisce poi per richiedere e valutare nient'altro che quanto il presunto responsabile avrebbe dovuto fare, e non ha fatto, per evitare il danno.

A tale stregua, la prova del fortuito si risolve allora sul piano del raffronto tra lo sforzo diligente nel caso concreto dovuto e la condotta mantenuta. Nella dimostrazione, in sostanza, di avere mantenuto una condotta caratterizzata da assenza di colpa. E se tale prova non viene dal presunto responsabile fornita, ne consegue la mancata liberazione dall'addebito di responsabilità posto presuntivamente a suo carico, che a tale stregua sul piano della coerenza sistematica non può dunque considerarsi altrimenti fondata su un giudizio di colpa ( obiettiva ).

Al riguardo, vale rilevare, anche nelle sentenze di questa Corte ove la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. viene qualificata in termini di responsabilità oggettiva si finisce invero per riconoscere l'ammissibilità della prova liberatoria del fortuito ( v. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20317; Cass., 26 luglio 2005, n. 15613; Cass., 11 gennaio 2005, n. 376; Cass., 6 aprile 2004, n. 5236; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641 ).

Prova del fortuito che in altre ipotesi, come ad es. quelle concernenti la responsabilità da preposizione ( art. 2049 c.c. ), per danni nucleari ( art. 15 L. 31 dicembre 1962, n. 1860 ) , per danni arrecati da velivoli a terzi sulla superficie ( art. 965 cod. nav, ), è viceversa imprescindibilmente esclusa.

Solo tali ipotesi possono allora propriamente qualificarsi come fattispecie di responsabilità oggettiva.

Poiché l'art. 2051 c.c. consente invece al custode di dare la prova liberatoria, è con riferimento ad essa che sembrano assumere in realtà rilievo i caratteri dell'estensione e dell'uso diretto della cosa da parte della collettività, i quali non attenendo -come detto- alla struttura della fattispecie, e non potendo configurarsi quali presupposti di applicazione della disciplina, possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode nel caso in cui questi dia la prova che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità ( v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653).

In relazione a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze del bene demaniale o patrimoniale, la prova del fortuito attiene alla dimostrazione dell'espletamento da parte del custode dell'attività di vigilanza, controllo e manutenzione dovuta in relazione alla natura della cosa. Mentre ove tali situazioni possano originarsi da comportamenti degli utenti o da una repentina o imprevedibile alterazione dello stato della cosa, la prova del fortuito da parte del custode si sostanzia nella dimostrazione che il danno è dovuto ad un evento non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza, e di quanto il medesimo avrebbe dovuto fare ed ha fatto per evitare il danno ( v. Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., n. 298 del 2003; Cass. n. 488 del 2003 ).

Il fortuito può considerarsi pertanto integrato nell'ipotesi in cui evitare il danno avrebbe richiesto l'impiego di mezzi di entità non già meramente considerevole ( v. Cass., 4 giugno 2004, n. 10649; Cass., 10 ottobre 1997, n. 9876 ) bensì straordinari ( cfr. Cass., 5 luglio 1991, n. 7411; Cass., 11 novembre 1987, n. 8308. V. anche Cass., 4 febbraio 1987, n. 1068 ).

Il presunto responsabile può invece, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, 1° co., c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode ( v. Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334; Cass., 1° ottobre 2004, n. 19653; Cass., 18 giugno 2004, n. 11414; Cas., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957 ), e pertanto a fortiori in presenza di condotta dell'utente della strada che risulti abnorme ( v. Cass., 2 aprile 2004, n. 6516; Cass., 8 novembre 2002, n. 15710; Cass., 27 settembre 1999, n. 10703 ) o comunque idonea ad assumere al riguardo rilevanza.

In conclusione, il caso fortuito esclude, come posto in rilievo in dottrina, la colpa del soggetto per un danno che è causalmente riconducibile al fatto del soggetto o alla sua omissione.

Esso è pertanto propriamente una concausa del danno, che rileva quale esibente di responsabilità.

Dalla suesposta ricostruzione della disciplina, che appare invero consentanea con quanto affermato da Corte Cost. n. 196 del 1999, in particolare là dove si afferma che la «notevole estensione del bene» e «l'uso generale e diretto» della cosa da parte di terzi costituiscono <meri indizi» dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo -impossibilità che può essere ritenuta solo all'esito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e con criteri di normalità ( peraltro con la suesposta precisazione che tali «indizi» assumono rilievo non già sotto il profilo della "struttura" della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., bensì in relazione alla prova liberatoria del fortuito ivi prevista )-, la responsabilità speciale per custodia ex art. 2051 c.c. risulta dunque non solo configurabile, ma invero senz'altro preferibile rispetto alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.

Essa si presta infatti ad una migliore salvaguardia e ad un miglior bilanciamento degli interessi in gioco in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico e al sentire sociale.

Il fondamento della responsabilità per danno da cose in custodia riposa infatti, come già indicato, nella violazione dei doveri di sorveglianza, che incombe in capo a chi ne ha la disponibilità imponendogli di adottare tutte le misure idonee ad evitare che le stesse possano arrecare danno a terzi, esercitando il relativo controllo ed intraprendendo tutte le iniziative necessarie a mantenere la cosa in grado di non nuocere ai terzi nell'ambito della sua funzionalità, a prescindere dalla sua natura intrinsecamente pericolosa o dannosa.

In materia di strade, si noti, la res appartiene alla P.A. ( sia essa Stato, Provincia o Comune ), che nella qualità è anche da specifiche fonti normative gravata da obblighi di manutenzione e controllo.

Quale custode, la responsabilità risulta a suo carico peraltro configurata non già, come viceversa in altra fattispecie, in termini di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità meramente presunta, vincibile con la prova del fortuito.

La presunzione posta dalla norma è da intendersi nel caso non già nel significato di derivazione del fatto ignoto da quello noto ( da ultimo v. Cass., 25 ottobre 2005, n. 20671 ) bensì quale finzione che, mediante un'eccezione al principio generale posto dall'art. 2697 c.c., determina una distribuzione dell'onere della prova diversa rispetto a quella valevole in tema di illecito civile per la regola generale di cui all'art. 2043 c.c., al fine di favorire il danneggiato, in ossequio al principio dogmatico di c.d. vicinanza alla prova.

Il significato di tale presunzione si coglie invero ( anche ) sul piano della rilevanza che assume al riguardo il principio della colpa obiettiva, quale violazione della misura dello sforzo in relazione alle circostanze del caso concreto adeguato ad evitare che la cosa provochi danno a terzi.

Nell'informarsi al principio di generale favor per il danneggiato, l'ordinamento non indulge infatti a soluzioni radicali nei confronti del custode, cui è attribuita la possibilità di liberarsi dalla responsabilità facendo valere la propria mancanza di colpa ( o il concorso di colpa del terzo o del danneggiato: v. Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957 ) .

Per altro verso, al danneggiato non può farsi carico della prova anche dell'insidia o trabocchetto, estranei alla responsabilità ex art. 2051 c.c. ( v. Cass., 17 maggio 2001, n. 6767 ), così come della condotta omissiva o commissiva del custode, dovendo invero limitarsi a provare la sussistenza dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con la cosa.

Esigenze queste ultime che, va per completezza osservato, impongono in ogni caso di interpretare -anche in tema di responsabilità della P.A. in materia di strade- la regola generale di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. esclusivamente secondo il suo tenore formale e significato sostanziale.

Con esclusione cioè ( diversamente invero da quanto sul punto costantemente affermato da questa Corte, e in particolare da Cass., Sez. Un., 7 agosto 2001, n. 10893 e da Corte Cost., 10 maggio 1999, n. 156 ) della possibilità di assegnarsi rilievo a figure, come l'insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto, dalla regola generale ex art. 2043 c.c. invero non previste, essendo in realtà frutto dell'interpretazione giurisprudenziale ( cfr. Cass., 9 novembre 2005, n. 21684; Cass., 13 luglio 2005, n. 14749; Cass., 17 maggio 2005, n. 6767; Cass., 25 giugno 2003, n. 10131 ) che, movendo da esigenze di limitazione delle ipotesi di responsabilità, finisce tuttavia per risolversi, laddove viene a porne la relativa prova a carico del danneggiato, in termini di ingiustificato privilegio per la P.A.

La posizione probatoria del danneggiato risulta infatti a tale stregua aggravata, in contrasto non solo con il tenore letterale ed il portato sostanziale della norma ma, in termini generali, anche con le stesse scelte di fondo dell'ordinamento in materia di responsabilità civile, rispondenti al riconosciuto favor per il soggetto che ha subito la lesione di una propria posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata, che, laddove non prevenuta, ne impone la rimozione o il ristoro da parte del danneggiante.

Costruzione dalla giurisprudenza a suo tempo elaborata in ossequio a finalità socio-politiche ed economiche alla norma e alla materia in questione in realtà estranee, e comunque ormai ( quantomeno ) non ( più ) rispondenti al prevalente sentire della coscienza sociale.

Nel caso che ne occupa la strada statale ed il ponte che ne rappresenta elemento accessorio teatro della vicenda costituiscono, come dalla stessa odierna controricorrente Anas ammesso nei suoi scritti difensivi, oggetto dell'attività di manutenzione da tale ente espletato nella sua qualità di custode.

Anche con riferimento al ponte attraversato da una strada, così come avuto riguardo ad altri elementi accessori e relative pertinenze di proprietà dello Stato o di enti locali quali il Comune ( v. Cass., 23 luglio 2004, n. 11446; Cass., 15 gennaio 2003, n. 488; Cass., 21 maggio 1996, n. 4673; Cass., 27 gennaio 1988, n. 723; Cass., 4 aprile, 1985, n. 2319; Cass., 3 giugno 1982, n. 3392; Cass., 20 novembre 1978, n. 11749 ) o la Provincia ( v. Cass., 14 ottobre 1970, n. 2020 ), è invero configurabile la responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,

Come richiamato anche dall'odierno ricorrente, e più sopra anticipato, all'art. 14 cod. str., allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, si attribuisce specificamente agli enti proprietari delle strade il compito di provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. E si precisa ( comma 3 ) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal codice della strada sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito ( cfr. Cass., 14 luglio 2004, n. 13087 ).

All'art. 2 dell'atto di legge di relativa trasformazione da azienda in ente pubblico economico ( D.lgs. 26 febbraio 1994, n. 143 recante "Istituzione dell'Ente Nazionale per le Strade, modellato sulla precedente L. 7 febbraio 1961, n. 59, recante "Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade -A.N.A.S.- ), all'Anas, che mantiene tale denominazione in forza del D.P.C.M. 26 luglio 1995 ( cfr. Cass., 9 maggio 2005, n. 9590, in motivazione ), si attribuisce il compito, tra l'altro, di gestire le autostrade statali e provvedere alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria ( lett. a ) ; realizzare il progressivo miglioramento della rete delle strade ed autostrade statali e della relativa segnaletica ( lett. b ) ; di curare l'acquisto, la costruzione, la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni mobili ed immobili destinati al servizio delle strade e delle autostrade statali ( lett. e); attuare le leggi e i regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; adottare i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime; esercitare, per le strade ed autostrade ad esso affidate, i diritti ed i poteri attribuiti all'ente proprietario ( lett. f); effettuare e partecipare a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione ( lett. g).

Con specifico riferimento ai ponti, all'art. 1 D.M. LL.PP. 18 febbraio 1992, n. 223 ( "Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza" ) si definiscono «barriere stradali di sicurezza» i «dispositivi aventi lo scopo di realizzare il contenimento dei veicoli che dovessero tendere alla fuoriuscita dalla carrreggiata stradale, nelle migliori condizioni di sicurezza possibili», dettandosi altresì disposizioni in relazione all'adeguamento di tratti significativi di tronchi stradali esistenti, oppure nella ricostruzione e riqualificazione ( anche ) di parapetti di ponti e viadotti situati in posizione pericolosa per l'ambiente esterno alla strada o per l'utente stradale (comma 3).

L'obbligo di vigilanza e controllo, e di adottare tutte le misure idonee per rendere innocua la cosa e non arrecare danno a terzi, che già in base al dovere generale ( cfr. Cass., 15 gennaio 2003, n. 488 ) del neminem laedere trova la propria fonte, a fortiori sussiste in ipotesi di responsabilità aggravata, come quella per custodia ex art. 2051 c.c., che costituiscono espressione di maggior favore per il danneggiato.

Non potendo nemmeno tralasciarsi il rilievo che in argomento è da riconoscersi all'obbligo di buona fede oggettiva o correttezza, quale generale principio di solidarietà sociale che trova applicazione anche in tema di responsabilità extracontrattuale, imponendo al soggetto di mantenere nei rapporti della vita di relazione un comportamento leale, specificantesi in obblighi di informazione e di avviso, nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio, dalla cui violazione conseguono profili di responsabilità in ordine ai falsi affidamenti anche solo colposamente ingenerati nei terzi.

Nell'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Reggio Calabria non si è invero attenuta ai suesposti principi.

S'impone pertanto l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso proposto dal F. e la cassazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Corte d'Appello, che procederà ad un nuovo esame della fattispecie, e dei medesimi farà applicazione.

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi di integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Messina, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Roma, 21 Novembre 2005.

Il Consigliere est.

Il Presidente