Illegittimità dell'operato dell'I.N.A.I.L. che recuperi il debito del pensionato mediante trattenuta sui ratei della pensione di reversibilità della vedova
Giuseppe Cassano, avvocato già docente di diritto privato nell'Università LUISS
L’art. 1, comma 260 e segg. L. n. 662/1996 circoscrive la fattispecie della soluti retentio in ordine ai soli pagamenti già avvenuti rendendo, così, definitive le attribuzioni patrimoniali conseguite, senza legittimare, tuttavia, gli assicurati a pretendere la restituzione di somme che, in quanto originariamente non dovute, risultino, tuttavia, già recuperate. Il divieto di recupero delle somme indebitamente percepite non legittima, quindi, l’ulteriore pretesa alla restituzione della quota dell’indebito che sia stata già precedentemente recuperata dall’I.N.A.I.L. Tuttavia nel caso in cui una parte del debito dell’originario pensionato sia stata recuperata dall’I.N.A.I.L. mediante trattenuta sulla pensione di reversibilità liquidata alla vedova, pensione la quale costituisce diritto autonomo dell’erede e sulla quale, pertanto, non possono farsi gravare i debiti pregressi del relativo de cuius, il recupero così effettuato non può considerarsi legittimamente operato. Non può, pertanto, farsi applicazione per tali recuperi del principio secondo cui per escludere l’obbligo della restituzione si deve pretendere che l’effettuato recupero sia stato, al momento della sua attuazione, legittimamente operato.
Quotidiano Giuridico N. 22/3/2006
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