Roma il
Oggetto:
Procura alle liti - Conflitto di interessi
di Mauro Di Marzio, Magistrato
La Corte di cassazione, con argomenti nuovi
rispetto al passato, giudica indenne da nullità la procura alle liti
congiuntamente conferita, in forza del patto di gestione della lite, ad un
unico legale dall'assicuratore per r.c.a. e dall'assicurato, nonostante essi
versino in (parziale) conflitto di interessi per essere stata avanzata dal
danneggiato una domanda risarcitoria eccedente il massimale di polizza.
Al tempo stesso il giudice di legittimità, con un ampio obiter dictum,
chiarisce che l'assicurato al quale il menzionato (parziale) conflitto di
interessi abbia impedito di riversare sull'assicuratore il peso della
responsabilità ultramassimale ha diritto al risarcimento del danno tanto nei
confronti dell'assicuratore, quanto nei confronti del legale.
Questi, in estrema sintesi, i principi - del massimo interesse, considerata
l'ampiezza del fenomeno del patto di gestione della lite generalmente
contenuto ne i contratti assicurativi r.c.a. - formulati da Cass. 21
febbraio 2006, n. 3663, .
alle liti - Conflitto di interessi
La procura conferita da assicuratore ed assicurato al medesimo difensore è valida, ma se c'è conflitto di interessi l'assicuratore e l'avvocato "rischiano" il risarcimento del danno all'assicurato
Mauro Di Marzio, Magistrato
1. Il fatto. Un incidente stradale dà luogo alla consueta azione risarcitoria nei confronti del danneggiante-assicurato e dell'assicuratore per r.c.a. La somma richiesta a titolo di risarcimento del danno, nel caso in questione, eccede il limite previsto dalla polizza, come eccepito in corso di causa dall'assicuratore, costituitosi unitamente all'assicurato con un unico procuratore alle liti in forza del patto di gestione della lite contenuto nel contratto di assicurazione.
In tale frangente, rimasto soccombente nel giudizio di primo grado, quantunque la domanda sia stata in effetti accolta per somma inferiore al massimale, l'assicurato deduce in appello la sopravvenuta nullità del mandato conferito al comune difensore, con conseguente nullità del giudizio di primo grado, in ragione del conflitto di interessi insorto con la compagnia assicurativa.
La corte di merito accoglie solo in parte l'eccezione e, dunque, ritiene la sussistenza del conflitto di interessi con conseguente nullità della procura alle liti, ma ne fa discendere, come conseguenza, non già la nullità del giudizio di primo grado, bensì la contumacia dell'assicurato.
Anche la sentenza d'appello viene impugnata, e l'assicurato ripropone la propria tesi della nullità della procura alle liti per effetto del conflitto di interessi.
2. Il tema della sentenza. Sulla questione della nullità della procura alle liti dovuta al cumulo della difesa, da parte dello stesso procuratore, di più soggetti in conflitto di interessi tra loro la giurisprudenza è cospicua.
In linea generale, pur con sfumature diverse a seconda della peculiarità dei casi, la S.C. ripete che, nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - attuale ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con unico atto, e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti (per varie ipotesi possono consultarsi Cass. 4 novembre 2005, n. 21350; Cass. 19 luglio 2005, n. 15183; Cass. 28 giugno 2005, n. 13893; Cass. 14 giugno 2005, n. 12741; Cass. 10 maggio 2004, n. 8842; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; Cass. 2 giugno 1999, n. 5361; Cass. 28 gennaio 1997, n. 835; Cass. 22 gennaio 1993, n. 782; Cass. 19 marzo 1984, n. 1860; Cass. 8 aprile 1983, n. 2493; Cass. 2 agosto 1968, n. 2779).
Abbandonato il ricorso all'applicazione analogica della disciplina processualpenalistica (art. 133 c.p.p. previgente; art. 106 c.p.p. vigente) in passato sostenuta (Cass. 8 aprile 1983, n. 2493 e già, in epoca remota, Corte cost. 1° dicembre 1959, n. 59), la fonte del menzionato principio, la cui violazione può dar luogo ad illecito disciplinare e perfino penale (Cass., sez. un., 15 ottobre 2002, n. 14619, in relazione all'art. 380 c.p.), è oggi fatto discendere recta via dagli artt. 24 e 111 Cost. in cui sono consacrati il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio. Di qui la rilevabilità officiosa del vizio della procura anche in appello.
Conseguenza del conflitto di interessi è, secondo l'opinione prevalente, la nullità della procura rilasciata per seconda. Talora, tuttavia, si discorre anche di nullità di tutte le procure conferite (Cass. 2 agosto 1968, n. 2779).
3. Il problema della responsabilità ultramassimale nei giudizi risarcitori per r.c.a. ed i suoi riflessi sul conflitto di interessi. Con particolare riguardo alla posizione dell'assicuratore e dell'assicurato convenuti nel giudizio risarcitorio per r.c.a., la S.C. ha escluso ogni conflitto di interessi, reale o potenziale, tra l'uno e l'altro ove essi concordino nella richiesta di rigetto totale o parziale della domanda attrice (Cass. 27 novembre 1993, n. 11780; Cass. 7 giugno 1995, n. 6367).
È facile comprendere, tuttavia, come le posizioni delle parti - assicuratore ed assicurato - possano in tal caso sovente divaricarsi, quando il danno lamentato ecceda il massimale di polizza: in questo caso, difatti, la somma eccedente il massimale, eventualmente riconosciuta a titolo di risarcimento al danneggiato, andrà a gravare sul patrimonio del danneggiante-assicurato ovvero dell'assicuratore secondo che quest'ultimo invochi il contenimento della propria responsabilità nei limiti di polizza ovvero che l'assicurato formuli domanda - e quest'ultima si riveli fondata - di responsabilità ultramassimale per mala gestio.
Si ricorderà brevemente, in proposito, che tanto
l'assicurato quanto il danneggiato possono pretendere che l'assicuratore,
nel caso non abbia tempestivamente messo a disposizione il massimale,
risponda oltre il limite di esso, sebbene sia diversa la fonte dalla quale
scaturisce la sua responsabilità.
Nei confronti del danneggiato la responsabilità dell'assicuratore oltre il
limite del massimale discende dalla violazione, dolosa o colposa,
dell'obbligo di adempiere la sua obbligazione diretta nei confronti del
predetto allo scadere dello spatium deliberandi previsto dall'art. 22
della legge n. 990 del 1969, con la conseguenza che allo scadere di detto
termine l'assicuratore che non paghi e non sia in condizione di dimostrare
la non imputabilità del ritardo deve ritenersi in mora e, quindi, tenuto a
rispondere, ai sensi dell'art. 1224 c.c. degli interessi e dell'eventuale
maggior danno, anche oltre il massimale. Nei confronti dell'assicurato,
invece, la responsabilità dell'assicuratore oltre il massimale trova la sua
fonte nella violazione delle norme in materia di adempimento contrattuale.
Da ciò consegue che l'assicurato il quale voglia far valere la
responsabilità dell'assicuratore oltre il limite del massimale deve
espressamente dedurla, indicando le violazioni del contratto o di specifiche
clausole di esso, posto in essere dall'assicuratore.
Ebbene, fino ad oggi la giurisprudenza della S.C. aveva escluso la sussistenza del conflitto di interessi non soltanto nell'ipotesi in cui assicuratore ed assicurato si limitassero a chiedere entrambi il rigetto totale o parziale dell'avversa domanda, ma anche nel caso che il solo assicuratore, con riferimento alla sua specifica obbligazione, chiedesse che la stessa fosse contenuta nei limiti del massimale di polizza (Cass. 27 novembre 1993, n. 11780; Cass. 7 giugno 1995, n. 6367). Questa affermazione - nella più approfondita decisione resa in argomento - si appoggiava sulla distinzione tra cause vertenti su diritti disponibili ovvero su diritti indisponibili: secondo la S.C., nel caso di controversie su diritti disponibili, ciascuna delle parti, così come è libera di transigere o di rinunciare alla pretesa, può egualmente affidare la propria difesa ad un avvocato che già abbia assunto quella di un'altra parte, senza il giudice possa interferire con la scelta. Il conferimento congiunto della procura al medesimo legale � tale la conseguenza tratta dalla distinzione posta � manifesta allora la scelta dell'assicurato di non far valere nel processo, cui la materia è estranea in relazione al contenuto della domanda proposta dal danneggiato, il suo diritto di essere tenuto indenne anche oltre i limiti di massimale, il che troverebbe origine: a) nella rinuncia al diritto; b) nel riconoscimento che esso non compete; b) in un accordo che abbia regolato il rapporto tra le parti (ancora Cass. 27 novembre 1993, n. 11780).
4. Il novum dell'ultima pronuncia. Il recentissimo arresto della S.C., pur ponendosi in consapevole contrasto con il precedente indirizzo, è pervenuto al medesimo risultato pratico di «salvare» la procura alle liti conferita ad un unico legale dall'assicuratore e dall'assicurato, quantunque l'assicuratore abbia eccepito il contenimento della propria responsabilità nei limiti del massimale.
La nuova pronuncia riconosce, anzitutto, che il conflitto di interessi è effettivamente sussistente nel caso in cui le richieste risarcitorie di parte danneggiante esorbitino dal limite massimo previsto dalla polizza e l'assicuratore non abbia tempestivamente messo a disposizione del danneggiato il massimale: difatti il legale dell'assicuratore e dell'assicurato - ovviamente scelto, tuttavia, dall'assicuratore - potrebbe trascurare di rivolgere al primo l'invito a mettere a disposizione il massimale e potrebbe altresì non curare di introdurre per il secondo la domanda di mala gestio propria.
In tale frangente, poi, non può condividersi - sempre seguendo il ragionamento dell'ultima decisione -l'assunto secondo cui l'accettazione di un unico difensore da parte dell'assicurato importerebbe rinuncia a far valere la domanda di mala gestio nei confronti dell'assicuratore, dal momento che una simile volontà non è desumibile dalla sottoscrizione della clausola del contratto di assicurazione concernente il patto di gestione della lite. Parimenti manca la volontà di riconoscere l'insussistenza del diritto. Ed infine, l'esistenza di un accordo tra le parti non può essere soltanto ipotizzata, ma deve sussistere effettivamente.
Ciò detto, tuttavia, il conflitto di interessi così delineato, se virtuale, non produrrebbe effetti sulla validità della procura, secondo la S.C., poiché circoscritto ad una parte soltanto della lite e non ad essa nel suo complesso: non potrebbe, cioè, ritenersi sufficiente ad integrare un conflitto rilevante ai fini della nullità della procura l'eventualità che il contrasto tra le parti abbia ad oggetto soltanto uno degli aspetti della vicenda giudiziaria. La pronuncia, in definitiva, ruota sulla distinzione tra conflitto di interessi riferibile all'intera lite, tale da pregiudicare la validità della procura, e conflitto di interessi soltanto parziale, ininfluente su di essa.
A tal riguardo, dopo aver provato a riassumere in sintesi il contenuto della decisione � non troppo ossequiosa del motto oraziano quidquid praecipies esto brevis �, non può non sottolinearsi che la distinzione tra conflitto di interessi totale e parziale non appare del tutto persuasiva: se il rilievo del conflitto di interessi, quale circostanza implicante la nullità della procura alle liti, discende dagli artt. 24 e 111 Cost., non è facile comprendere - una volta riconosciuto che il conflitto c'è - per quale ragione esso, se parziale, non sfiori neppure la validità della procura.
5. La tutela dell'assicurato rimasto pregiudicato dal conflitto di interessi parziale. A questo punto la pronuncia si cimenta in un lungo obiter dictum volto ad individuare gli strumenti di tutela di cui gode l'assicurato rimasto vittima del conflitto di interessi parziale.
Si sostiene, in proposito, che l'assicuratore ed il difensore da quest'ultimo nominato, anche per l'assicurato, sulla base del patto di gestione della lite contenuto in contratto sarebbero tenuti al rispetto di specifici obblighi di protezione e di informazione nei confronti dell'assicurato, considerato quale parte debole del rapporto: obblighi - consistenti in sostanza nel difendere adeguatamente l�assicurato oppure nell�informarlo della diversa piega che sta prendendo la lite - dalla violazione dei quali discenderebbe responsabilità risarcitoria per tutto quanto l'assicurato sia stato costretto ad esborsare in dipendenza della perduta possibilità, in caso di responsabilità ultramassimale, di far valere le proprie ragioni nei confronti dell'assicuratore.
Quotidiano Giuridico N. 15/03/2006
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