CORTE COSTITUZIONALE

Illegittimi gli artt. 38 e 102 del codice di procedura civile

 

Corte Costituzionale sentenza 8 febbraio 2006, n.41

 

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.


Stralcio della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 dell'8 febbraio 2006

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Ciò posto, la questione è se i precetti di cui agli artt. 25 e 24 Cost. consentono che, ferma l'esigenza “pubblicistica” del simultaneus processus, l'accordo (espresso o tacito) di deroga della competenza territoriale intervenuto in corso di causa con taluno dei convenuti vincoli anche il convenuto che, attraverso la espressa e rituale proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, non aderisca a tale accordo ed esiga che il simultaneus processus si svolga davanti ad un giudice individuato in base ai criteri legali; e lo vincoli rendendo «priva di effetti» la sua eccezione.

2.3.– La soluzione non può esser dubbia, quando si consideri che il conflitto tra i convenuti litisconsorti è tra chi, proponendo l'eccezione, invoca la competenza del giudice naturale precostituito per legge e chi, viceversa, non si oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato difformemente da quanto previsto dalla legge.

Ribadito che alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio» (sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005), è evidente che il conflitto tra i convenuti non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il convenuto che con la sua eccezione lo invochi.

Il foro convenzionale può prevalere su quello legale solo se nessuno dei convenuti vi si opponga: ciò che, del resto, riconosce la consolidata giurisprudenza di legittimità a proposito degli accordi preventivi di deroga alla competenza territoriale, mentre ad opposta conclusione, singolarmente, perviene in relazione a quelli intervenuti (peraltro, anche utilizzando l'inerzia del convenuto contumace) in corso di causa.

In conclusione, costituisce palese violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile.per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da tutti i litisconsorti convenuti.
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