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La Corte Costituzionale ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli
articoli 38 e 102 del codice di procedura civile, nella parte in cui, in
ipotesi di litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva
di effetti l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta
non da tutti i litisconsorti convenuti.
Stralcio della sentenza della Corte Costituzionale n. 41 dell'8 febbraio
2006
"(...)
Ciò posto, la questione è se i precetti di cui agli artt. 25 e 24 Cost.
consentono che, ferma l'esigenza “pubblicistica” del simultaneus
processus, l'accordo (espresso o tacito) di deroga della competenza
territoriale intervenuto in corso di causa con taluno dei convenuti
vincoli anche il convenuto che, attraverso la espressa e rituale
proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, non aderisca a
tale accordo ed esiga che il simultaneus processus si svolga davanti ad
un giudice individuato in base ai criteri legali; e lo vincoli rendendo
«priva di effetti» la sua eccezione.
2.3.– La soluzione non può esser
dubbia, quando si consideri che il conflitto tra i convenuti
litisconsorti è tra chi, proponendo l'eccezione, invoca la competenza
del giudice naturale precostituito per legge e chi, viceversa, non si
oppone a che il giudizio si svolga davanti ad un giudice individuato
difformemente da quanto previsto dalla legge.
Ribadito che alla nozione del
giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea «la
ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da
normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio» (sentenze
n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005), è evidente che il conflitto tra i
convenuti non può risolversi, attraendo l'unitario giudizio, altrimenti
che a favore del foro legale, dal quale non può essere distolto il
convenuto che con la sua eccezione lo invochi.
Il foro convenzionale può prevalere
su quello legale solo se nessuno dei convenuti vi si opponga: ciò che,
del resto, riconosce la consolidata giurisprudenza di legittimità a
proposito degli accordi preventivi di deroga alla competenza
territoriale, mentre ad opposta conclusione, singolarmente, perviene in
relazione a quelli intervenuti (peraltro, anche utilizzando l'inerzia
del convenuto contumace) in corso di causa.
In conclusione, costituisce palese
violazione del precetto per cui «nessuno può essere distolto dal giudice
naturale precostituito per legge» ritenere inefficace l'eccezione di
incompetenza territoriale derogabile, per ciò solo che essa è sollevata
da taluno soltanto dei litisconsorti convenuti in causa inscindibile.per
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità
costituzionale del combinato disposto degli articoli 38 e 102 del
codice di procedura civile, nella parte in cui, in ipotesi di
litisconsorzio necessario, consente di ritenere improduttiva di effetti
l'eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta non da
tutti i litisconsorti convenuti.
(...)"
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