Giurisdizione
Riparto di giurisdizione fra giudice ordinario ed amministrativo


 

La giurisdizione del  giudice ordinario sui provvedimenti amministrativi, ove la materia non sia regolata da  specifica disposizione di legge, sussiste nella sola ipotesi in cui  si contesti in radice l'esistenza del potere esercitato, per carenza di attribuzione di funzioni,  dovendo, altrimenti, ogni questione sull'eventuale  scorretto esercizio del potere stesso  dedursi unicamente  innanzi al giudice amministrativo con censura di illegittimità. Da ciò consegue che nelle controversie relative ad impianti radiotelevisivi che trasmettono a livelli di potenza superiori a quelli consentiti per legge, spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione alla sanzione amministrativa comminata per l’inquinamento elettromagnetico provocato e al giudice amministrativo pronunciarsi sull'annullamento della ordinanza contingibile e urgente con la quale il sindaco abbia ordinato la riduzione della potenza di emissione.


 

Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 28/10/2005, n. 20994