Condominio
Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietą esclusiva dei condomini


 

Non possono essere  oggetto di deliberazioni impositive di spese  (e dunque di relativa ripartizione)  da parte dell'assemblea del condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi, da considerarsi beni di proprietą esclusiva, in quanto costituenti appendici o prolungamenti delle unitą immobiliari  cui accedono e non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni  e le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto dell'edificio  contribuiscono all'estetica complessiva dello stesso).
Sono nulle  - e pertanto sottratte  ai termini di impugnativa di cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice annullabilitą -  le delibere condominiali che incidono  sui diritti individuali  sulle cose; la dichiarazione di impugnabilitą, senza limiti di tempo,  dell'atto presupposto inficiato da nullitą  si estende  anche all'atto che ne costituisce esecuzione e che da quello dipende.  

   
 

Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 31/10/2005, n. 21199