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Condominio
Nulle le delibere condominiali che incidono su beni di proprietą
esclusiva dei condomini
Non
possono essere oggetto di deliberazioni impositive di spese (e
dunque di relativa ripartizione) da parte dell'assemblea del
condominio gli interventi di manutenzione relativi ai balconi,
da considerarsi beni di proprietą esclusiva, in quanto costituenti
appendici o prolungamenti delle unitą immobiliari cui accedono e
non assolventi, normalmente a funzioni strutturali riferibili
all'edificio condominiale, salvo che per i rivestimenti esterni e
le parti decorative frontali (che inserendosi nel prospetto
dell'edificio contribuiscono all'estetica complessiva dello
stesso).
Sono nulle - e pertanto sottratte ai termini di impugnativa di
cui all'art. 1137, terzo comma per i casi di semplice
annullabilitą - le delibere condominiali che incidono sui
diritti individuali sulle cose; la dichiarazione di
impugnabilitą, senza limiti di tempo, dell'atto presupposto
inficiato da nullitą si estende anche all'atto che ne
costituisce esecuzione e che da quello dipende.
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