Il terzo trasportato a bordo di un ciclomotore che subisca danni fisici in seguitoun sinistro non ha diritto ad essere risarcito dalla compagnia di assicurazione del proprio vettore atteso che la polizza, qualora non sia espressamente previsto, non può coprire una condotta vietata dalla legge (art. 170 c.della s.). I cosiddetto trasporto anomalo non rientra né tra le eccezioni contrattuali inopponibili al danneggiato né tra le clausole che prevedono l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. In tale ipotesi dunque il danneggiato accetta consapevolmente una condizione che esclude la responsabilità dell'assicurazione. Da un lato la mancanza di copertura deriva direttamente dalla , ovvero dalla illeicità del trasporto del passeggero sul ciclomotore, dall'altro è il danneggiato che sceglie di adottare ugualmente la condotta viatdalla legge e nessun affidamento può sorgere in lui circa la possibilità di una coperture assicurativa.