:: BANCA D'ITALIA
Spettanza del diritto di "signoraggio" per emissione di moneta.


 

di Marco Fumagalli, Avvocato

Il Giudice di pace di Lecce, con sentenza in data 15-26 settembre 2005, ha emesso una decisione in tema di diritto di “signoraggio” da parte della Banca d’Italia, della quale hanno diffusamente dato notizia i media e che merita un primo commento in considerazione sia della novità della questione trattata sia della sua particolare attualità, laddove evidenzia – per trarne le conseguenze che vedremo - il cambiamento intervenuto nella natura della compagine sociale dell’Istituto di emissione, che da ente a prevalente partecipazione pubblica si è di fatto trasformato in  ente a prevalente partecipazione privata. A questa situazione, come noto, il Governo intende porre rimedio attraverso un emendamento al disegno di legge sul risparmio, inteso a trasferire allo Stato la maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia, colla previsione che la restante parte delle quote possa  (debba) essere detenuta esclusivamente  da altri Enti pubblici.
L’iniziativa giudiziale, promossa su ispirazione di una nota Associazione di tutela dei consumatori (l’Adusbef), conferma tra l’altro il rilievo che assume la giurisprudenza dei Giudici di pace, alla cui competenza vengono ricondotte spesso cause pilota, finalizzate a determinare il superamento di assetti normativi consolidati, che presentino aspetti distorsivi o di percepita “iniquità” sociale.
La Banca d’Italia S.p.A. è stata convenuta in giudizio nel suo ruolo di articolazione nazionale della Banca Centrale Europea ed oggetto della domanda  è stata la richiesta di condanna – in via equitativa - dell’Istituto di emissione al pagamento, a favore di parte attrice, di una somma forfettaria, previo accertamento e dichiarazione, da parte del giudice adito, “che l’intera Massa Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti dell’Unione Europea, e che, per l’effetto, il Debito Pubblico non esiste, dovendosi ritenerlo Credito Pubblico”.
In effetti il “petitum”, al di là della sua formulazione apparentemente “surreale” (e a prescindere dalla richiesta di conversione terminologica del debito in credito, giustificabile soltanto con il diverso piano di osservazione su cui ci si può, nella fattispecie, collocare per descrivere il medesimo fenomeno), mirava ad evidenziare – anche sulla base di un’ampia CTU a tal fine ottenuta - come la massa monetaria immessa in circolazione in ciascun paese aderente al Trattato di Maastricht, e, specificamente, in Italia, debba considerarsi denaro della collettività, mentre all’Istituto di emissione spetta, in relazione alla sua attività di governo della massa monetaria, un “reddito monetario” oggi definito e regolamentato – anche per quanto riguarda la sua ripartizione tra le banche centrali dei singoli paesi - nello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (Sebc) e della Banca Centrale Europea.
Come evidenziato nella CTU, questo “reddito monetario”, pur con i mutamenti intervenuti per quanto attiene alle sue modalità di formazione, risale storicamente al diritto di signoraggio (termine con cui ancor oggi si usa designarlo), che spettava al sovrano per l’attività di conio di monete per conto dei sudditi, su materie preziose di proprietà di questi ultimi, parte delle quali veniva appunto trattenuta a titolo di “compenso” o tassa. 
In quanto tale, il diritto di signoraggio  costituiva e continua ancor oggi a costituire “un introito dello Stato connesso con l’emissione della moneta” e dunque, nella moderna versione dello Stato, una ricchezza della collettività, come tale non sottraibile a quest’ultima da parte dell’Istituto di emissione il quale invece, avendo struttura di S.p.A., indirizza o riserva tale ricchezza a favore degli enti che ne formano la compagine sociale.
Parte attrice ha inoltre sostenuto la domanda risarcitoria adducendo l’intervenuto “snaturamento”  della compagine sociale della Banca d’Italia, derivante dal fatto che attualmente solo il 5% della banca è posseduto da un ente pubblico (l’Inps), mentre la restante quota del 95% appartiene ad enti privati (banche del Gruppo Intesa, del Gruppo San Paolo IMI, BNL, oltre a società del Gruppo Assicurazione generali, ecc.) mentre lo statuto prevede (all’art. 3), oltre ad un regime limitativo della circolazione delle quote di partecipazione, la necessità che sia assicurata in ogni caso la permanenza  della partecipazione maggioritaria al capitale della banca centrale da parte di enti pubblici o di società controllate da enti pubblici. 
In relazione a tale circostanza – che, è bene ricordarlo, deriva dalla privatizzazione delle banche pubbliche (CARIPLO, confluita in Banca Intesa, e altre casse di Risparmio, oltre a BNL) che detenevano la maggioranza del capitale della Banca d’Italia - il reddito della banca centrale torna a vantaggio di soci prevalentemente privati, in contrasto con la sua naturale destinazione pubblica.
Sulla base di questi rilievi parte attrice ha ottenuto la condanna della Banca d’Italia al risarcimento a suo favore del “danno medio derivante dal cosiddetto debito di signoraggio”, determinato  in “complessivi Euro 87,00= corrispondenti ad un danno medio rilevato per cittadino residente alla data  del 31.12.2003” (somma commisurata, per il periodo preso in esame 1996-2003, alla “sottrazione del reddito di signoraggio in danno della collettività ”).
La ricostruzione storica operata nella C.T.U. , seppure spiega efficacemente il significato della parola con cui ancor oggi si designa il reddito monetario riferibile all’Istituto di emissione e concorre a chiarirne la natura, ci sembra di debole consistenza per quanto attiene agli aspetti giuridici di merito; ciò vale, del resto, per le argomentazioni in genere che potremmo chiamare di “archeologia giuridica” (al cui novero appartenevano ad esempio alcune tesi difensive iniziali dei sostenitori della validità dell’anatocismo, mirate a dimostrarne il fondamento consuetudinario…).
Più plausibile è invece l’ulteriore rilievo del quale abbiamo fatto cenno e  che acquista pertanto, a nostro modo di vedere, una sua autonoma valenza: è infatti indubbio che l’attuale composizione della compagine sociale non corrisponde alle condizioni volute dallo statuto. Questa situazione, da un lato giustifica l’iniziativa del governo intesa a riportare in ambito pubblico la proprietà della Banca d’Italia (lo giustifica a nostro modo di vedere molto più di quanto non faccia l’altro argomento addotto a favore della riforma della banca centrale, quello per cui la presenza di banche nella compagine sociale di quest’ultima comporterebbe la sottoposizione, in qualche modo, dell’Istituto di vigilanza bancaria ad enti da esso vigilati…); d’altro lato induce ad ipotizzare che l’azione potesse, almeno teoricamente, essere indirizzata anche (se non esclusivamente) nei confronti dei soci privati in relazione ai vantaggi che gli stessi hanno conseguito e conseguono in contrasto con le riferite previsioni statutarie.  


 

Giudice di pace Lecce, Sentenza 26/09/2005