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:: BANCA
D'ITALIA
Spettanza del diritto di "signoraggio" per emissione di moneta.
di Marco Fumagalli, Avvocato
Il Giudice di pace di Lecce, con
sentenza in data 15-26 settembre 2005, ha emesso una decisione in
tema di diritto di “signoraggio” da parte della Banca
d’Italia, della quale hanno diffusamente dato notizia i media e
che merita un primo commento in considerazione sia della novità
della questione trattata sia della sua particolare attualità,
laddove evidenzia – per trarne le conseguenze che vedremo - il
cambiamento intervenuto nella natura della compagine sociale
dell’Istituto di emissione, che da ente a prevalente
partecipazione pubblica si è di fatto trasformato in ente a
prevalente partecipazione privata. A questa situazione, come noto,
il Governo intende porre rimedio attraverso un emendamento al
disegno di legge sul risparmio, inteso a trasferire allo Stato la
maggioranza delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia, colla previsione che la restante parte delle quote
possa (debba) essere detenuta esclusivamente da altri Enti
pubblici.
L’iniziativa giudiziale, promossa su ispirazione di una nota
Associazione di tutela dei consumatori (l’Adusbef),
conferma tra l’altro il rilievo che assume la giurisprudenza dei
Giudici di pace, alla cui competenza vengono ricondotte spesso
cause pilota, finalizzate a determinare il superamento di assetti
normativi consolidati, che presentino aspetti distorsivi o di
percepita “iniquità” sociale.
La Banca d’Italia S.p.A. è stata convenuta in giudizio nel suo
ruolo di articolazione nazionale della Banca Centrale Europea ed
oggetto della domanda è stata la richiesta di condanna – in via
equitativa - dell’Istituto di emissione al pagamento, a favore di
parte attrice, di una somma forfettaria, previo accertamento e
dichiarazione, da parte del giudice adito, “che l’intera Massa
Monetaria in circolazione è di proprietà dei componenti
dell’Unione Europea, e che, per l’effetto, il Debito Pubblico non
esiste, dovendosi ritenerlo Credito Pubblico”.
In effetti il “petitum”, al di là della sua
formulazione apparentemente “surreale” (e a prescindere dalla
richiesta di conversione terminologica del debito in credito,
giustificabile soltanto con il diverso piano di osservazione su
cui ci si può, nella fattispecie, collocare per descrivere il
medesimo fenomeno), mirava ad evidenziare – anche sulla base di
un’ampia CTU a tal fine ottenuta - come la massa monetaria immessa
in circolazione in ciascun paese aderente al Trattato di
Maastricht, e, specificamente, in Italia, debba considerarsi
denaro della collettività, mentre all’Istituto di emissione
spetta, in relazione alla sua attività di governo della massa
monetaria, un “reddito monetario” oggi definito e regolamentato –
anche per quanto riguarda la sua ripartizione tra le banche
centrali dei singoli paesi - nello Statuto del Sistema Europeo di
Banche Centrali (Sebc) e della Banca Centrale Europea.
Come evidenziato nella CTU, questo “reddito monetario”, pur con i
mutamenti intervenuti per quanto attiene alle sue modalità di
formazione, risale storicamente al diritto di signoraggio (termine
con cui ancor oggi si usa designarlo), che spettava al sovrano per
l’attività di conio di monete per conto dei sudditi, su materie
preziose di proprietà di questi ultimi, parte delle quali veniva
appunto trattenuta a titolo di “compenso” o tassa.
In quanto tale, il diritto di signoraggio costituiva e continua
ancor oggi a costituire “un introito dello Stato
connesso con l’emissione della moneta” e dunque, nella moderna
versione dello Stato, una ricchezza della collettività, come tale
non sottraibile a quest’ultima da parte dell’Istituto di emissione
il quale invece, avendo struttura di S.p.A., indirizza o riserva
tale ricchezza a favore degli enti che ne formano la compagine
sociale.
Parte attrice ha inoltre sostenuto la domanda risarcitoria
adducendo l’intervenuto “snaturamento” della compagine sociale
della Banca d’Italia, derivante dal fatto che attualmente solo il
5% della banca è posseduto da un ente pubblico (l’Inps), mentre la
restante quota del 95% appartiene ad enti privati (banche del
Gruppo Intesa, del Gruppo San Paolo IMI, BNL, oltre a società del
Gruppo Assicurazione generali, ecc.) mentre lo statuto prevede
(all’art. 3), oltre ad un regime limitativo della circolazione
delle quote di partecipazione, la necessità che sia assicurata in
ogni caso la permanenza della partecipazione maggioritaria al
capitale della banca centrale da parte di enti pubblici o di
società controllate da enti pubblici.
In relazione a tale circostanza – che, è bene ricordarlo, deriva
dalla privatizzazione delle banche pubbliche (CARIPLO, confluita
in Banca Intesa, e altre casse di Risparmio, oltre a BNL) che
detenevano la maggioranza del capitale della Banca d’Italia - il
reddito della banca centrale torna a vantaggio di soci
prevalentemente privati, in contrasto con la sua naturale
destinazione pubblica.
Sulla base di questi rilievi parte attrice ha ottenuto la condanna
della Banca d’Italia al risarcimento a suo favore del “danno medio
derivante dal cosiddetto debito di signoraggio”, determinato in
“complessivi Euro 87,00= corrispondenti ad un danno medio rilevato
per cittadino residente alla data del 31.12.2003” (somma
commisurata, per il periodo preso in esame 1996-2003, alla
“sottrazione del reddito di signoraggio in danno della
collettività ”).
La ricostruzione storica operata nella C.T.U. , seppure spiega
efficacemente il significato della parola con cui ancor oggi si
designa il reddito monetario riferibile all’Istituto di emissione
e concorre a chiarirne la natura, ci sembra di debole consistenza
per quanto attiene agli aspetti giuridici di merito; ciò vale, del
resto, per le argomentazioni in genere che potremmo chiamare di
“archeologia giuridica” (al cui novero appartenevano ad esempio
alcune tesi difensive iniziali dei sostenitori della validità
dell’anatocismo, mirate a dimostrarne il fondamento
consuetudinario…).
Più plausibile è invece l’ulteriore rilievo del quale abbiamo
fatto cenno e che acquista pertanto, a nostro modo di vedere, una
sua autonoma valenza: è infatti indubbio che l’attuale
composizione della compagine sociale non corrisponde alle
condizioni volute dallo statuto. Questa situazione, da un lato
giustifica l’iniziativa del governo intesa a riportare in ambito
pubblico la proprietà della Banca d’Italia (lo giustifica a nostro
modo di vedere molto più di quanto non faccia l’altro argomento
addotto a favore della riforma della banca centrale, quello per
cui la presenza di banche nella compagine sociale di quest’ultima
comporterebbe la sottoposizione, in qualche modo, dell’Istituto di
vigilanza bancaria ad enti da esso vigilati…); d’altro lato induce
ad ipotizzare che l’azione potesse, almeno teoricamente, essere
indirizzata anche (se non esclusivamente) nei confronti dei soci
privati in relazione ai vantaggi che gli stessi hanno conseguito e
conseguono in contrasto con le riferite previsioni statutarie.
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