|
:: IMMIGRAZIONE
Espulsioni, il Giudice di Pace e l'udienza di convalida
di Katia Gamberini, Giudice di Pace in Nocera
Inferiore
Con la sentenza n. 222/04 la Corte Costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5 bis, del
Dlgs n. 286/98 relativo all’accompagnamento alla frontiera in assenza di
contraddittorio; con la sentenza n. 223/04 la Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 quinques dell’art. 14
del Dlgs n. 286/98 sull’arresto obbligatorio per i recidivi. Tutto ciò ha
indotto il Governo ad approntare alcune modifiche al Dlgs n. 286/98 con il
decreto legge 241 del 14 settembre 2004 convertito nella legge n. 271 del 12
novembre 2004 e concernente la convalida del provvedimento di espulsione e
l’accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento.
Occorre in primis premettere che la tutela giurisdizionale è assicurata per
quanto riguarda il primo comma dell’art. 13, ossia l’espulsione disposta dal
Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato,
innanzi al giudice amministrativo (TAR); e relativamente ai provvedimenti di
espulsione disposta dal Prefetto (come previsto dall’art. 13) innanzi al
giudice ordinario .
Ai fini dell’argomento in esame occorre in primo luogo operare una
distinzione fra le seguenti grandi categorie di stranieri:
1) straniero comunitario e straniero extra-comunitario;
2) straniero irregolare e straniero clandestino.
La prima distinzione attiene la condizione dello straniero che proviene da
paesi rientranti nella comunità economica europea e da paesi c. d.
extracomunitari.
Per quanto concerne la seconda classificazione.
- lo straniero irregolare è colui il quale, entrando nel territorio italiano
con regolare permesso di soggiorno, non ha poi provveduto al rinnovo nei
tempi e nelle forme previste, nei suoi confronti è solo possibile
l’emissione dell’ordine di lasciare il paese entro 15 giorni e non è
previsto il ricorso alla procedura di espulsione;
- lo straniero clandestino, invece, è quel soggetto che entrato nel
territorio italiano sfuggendo ad ogni forma di controllo e che, anche
successivamente, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione.
La vicenda dell’espulsione,con il corollario della necessaria convalida,
riguarda esclusivamente questo soggetto, sicchè, la prima cosa che il
giudice in sede di controllo giurisdizionale sarà chiamato a verificare è
proprio la situazione amministrativa del cittadini extra- comunitario di cui
è disposta l’espulsione da parte del prefetto, bisognevole della convalida
da parte dell’autorità giudiziaria .
In via generale, in tema di espulsione del cittadino extra-comunitario
occorre operare un’importante distinzione :
a) l’espulsione amministrativa (art. 13) che sarà oggetto della mia
trattazione;
b) l’espulsione come misura di sicurezza (art. 15) ;
c) espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art.
16)
Il primo tipo di espulsione è disposta dal Prefetto, previa richiesta del
questore, mentre le altre espulsioni non sono provvedimenti amministrativi,
bensì provvedimenti giurisdizionali in quanto emessi dal Giudice ordinario
penale.
L’espulsione amministrativa è stata rimodellata dalla riforma entro contorni
più restrittivi ed è disposta dal prefetto ed eseguita dal questore con
accompagnamento coattivo alla frontiera per mezzo di forza pubblica e nei
confronti di cittadini stranieri che:
1. siano entrati clandestinamente senza visto nel territorio dello Stato e
non siano stati respinti;
2. si sono trattenuti nel territorio dello Stato senza avere richiesto il
permesso di soggiorno nel termine prescritto (entro 8 giorni dalla data di
ingresso) salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
3. quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;
4. quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 gg. e non è stato
chiesto il rinnovo;
5. appartengono a talune delle categorie indicate nell’art. 1 L. n.
1423/1956, come sostituito dall’art. 2 L. n. 327/88 (ossia sono dediti a
commettere delitti, traggono i loro mezzi di sostentamento da proventi
frutto di attività illecite, sono dediti alla commissione di delitti che
offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale, la sanità o
l’ordine pubblico); nell’art. 1 L. n. 575/65 come sostituito dall’art. 13 L.
n. 646/82 (ossia appartengono ad un associazione di stampo mafioso o
comunque ad essa assimilabile).
Alle suindicate ipotesi, inoltre si devono aggiungere:
1. la previsione (art. 26 L. n. 189/02). di una forma di espulsione previa
revoca del permesso di soggiorno, come conseguenza della condanna definitiva
per i reati connessi alla tutela del diritto d’autore ovvero per i reati di
cui agli art. 473 c. p. (contraffazione, alterazione, uso di segni
distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) all’art. 474 c.
p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
2. l’espulsione conseguente l’immediata revoca del permesso di soggiorno
qualora venga accertato che al matrimonio – che costituisce presupposto per
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - non è seguita
effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole .
Tanto premesso andiamo ad affrontare il tema dell’udienza di convalida
dinanzi al Giudice di Pace così come disciplinato dalla legge 12 novembre
2004 n. 271
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/04 il giudizio di
convalida deve svolgersi prima dell’esecuzione del provvedimento di
accompagnamento alla frontiera ed è sospeso fino alla decisione sulla
convalida; quest’ultima deve essere fatta con le garanzie della difesa sia
nell’ipotesi di cui all’art. 13 comma 5 bis che in quella di cui all’art.
14, comma 4 – 5.
In entrambi i casi il Questore deve provvedere a comunicare immediatamente e
comunque entro e non oltre le 48 ore il provvedimento (nel caso di cui
all’art. 13) o copie degli atti (nel caso di cui all’art. 14) al giudice di
pace territorialmente competente, identificato in quello del luogo in cui ha
sede l’autorità disponente l’espulsione, ossia il Questore, (così come
previsto dall’art. 13) ovvero, nel caso di cui all’art. 14, il giudice di
pace del luogo ove si trova il centro di permanenza temporanea o assistenza.
Nel caso di cui all’art. 13 in attesa del procedimento di convalida lo
straniero espulso è trattenuto nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza di cui all’art. 14. salvo che il procedimento possa essere
definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di
allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili,
cioè salvo il caso in cui l’udienza di convalida possa avvenire in questura
nel quale caso lo straniero è ivi trattenuto.
L’udienza di convalida, che dovrebbe tenersi nei locali messi a disposizione
(v. art. 13, comma 5 ter, “le questure forniscono al Giudice di Pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità
di locali idonei”) con l’assistenza di un appartenente alla Polizia di
Stato, si svolge in Camera di Consiglio, con la partecipazione necessaria di
un difensore (di fiducia o di ufficio) e sentendo l’interessato “se
comparso”.
La convocazione dell’udienza di convalida, attesa la brevità dei termini
stabiliti dalla legge, può avvenire anche a mezzo di telegramma o di
telefax, occorre in ogni caso che il giudice verifichi, nell’ipotesi di
mancata comparizione di una delle parti, il buon fine di siffatta
comunicazione .
Sia il decreto che il provvedimento nonché ogni altro atto concernente
l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione devono essere comunicati
all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione ed
una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, indicando altresì le
ragioni per cui questa non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola.
Altresì nel decreto di convocazione lo straniero deve essere informato sia
della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, al quale
deve essere comunicata la nomina, o in mancanza da uno di ufficio, sia la
possibilità di essere ammesso al gratuito patrocinio dello Stato se ne
ricorrono i presupposti La particolarità di tale tipo di udienza è data
dalla mancanza del Pubblico Ministero (a differenza da quanto previsto nella
L. 401/89 in materia di violenza negli stadi ove l’azione penale con la
relativa richiesta di convalida del provvedimento del Questore è esercitata
dal P. M. ), dalla presenza di un interprete, resa necessaria nel caso in
cui lo straniero non comprende la lingua italiana, dalla presenza del
difensore e dal fatto che la convalida è disposta con decreto motivato,
entro il termine di 48 ore dal ricevimento degli atti della cancelleria (che
devono essere a loro volta inviati entro il termine di 48 dall’adozione del
provvedimento (disposizione applicabile sia nel caso di cui all’art. 13 che
14).
La convalida, assumendo i tratti pieni del giudizio de libertate in quanto
basato non più su una valutazione meramente cartolare (proprio in virtù del
diritto di difesa, dovendo il giudice controllare nel caso di cui all’art.
13, ossia quando lo straniero è espulso è trattenuto presso un centro di
permanenza temporanea in attesa della convalida, non solo la misura
incidente la libertà personale rappresentata dall’accompagnamento coattivo
alla frontiera, ma anche quella dell’ora introdotto trattenimento) comporta
da un lato se concessa che il provvedimento di accompagnamento alla
frontiera diventi esecutivo (art. 13) dall’altro nel caso di inosservanza
del termine per la decisione (le 48 ore) ovvero nel caso in cui non è
concessa che il provvedimento del Questore perde ogni effetto.
Ai sensi dell’art. 14 5 comma, la convalida, potendo essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione
(art. 14, 4 comma), comporta la permanenza nel centro per un periodo di
complessivi trenta giorni (in luogo dei 20 precedenti); la proroga da parte
del giudice del suindicato termine di ulteriori 30 giorni (in luogo dei
precedenti 10) su richiesta del questore nel caso in cui si ravvisi
difficoltà nell’accertamento dell’ identità, della nazionalità, ovvero
nell’acquisizione di documenti per il viaggio; la possibilità per il
questore di eseguire l’espulsione prima del suindicato termine dandone
comunicazione al giudice senza ritardo.
Il Giudice, previa audizione del difensore e dell’ interessato, dovrà
decidere se convalidare o meno il provvedimento valutando la legittimità, il
rispetto dei termini dei documenti fatti pervenire dal questore, i motivi
inducenti l’amministrazione procedente a disporre la modalità esecutiva
dell’espulsione (accompagnamento alla frontiera), nonché le dichiarazioni e
gli atti acquisti in sede istruttoria.
La motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è
necessaria, ai sensi dell’art. 111 Cost., affinché possano essere
individuati il “ thema decidendum “ e le ragioni della decisione, ma può
essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale
d’udienza può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto
la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso.
Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione ed il
relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento nel
territorio nazionale.
Ipotesi anomala rispetto alle altre è data dall’immediata esecutività del
provvedimento di convalida atteso che in sede penale la convalida non è
ricorribile per Cassazione.
In conclusione, secondo il mio parere, siamo di fronte ad un procedimento
parapenale e ciò in virtù della garanzia contenuta nel comma terzo dell’art.
13 Cost. (diritto di difesa e libertà personale), garanzia tutelata dalla
Corte Cost. anche con la sentenza n. 144 /1997 ove era intervenuta per un
caso meno restrittivo della liberta personale; e dalla abrogazione dell’
art. 737 c.p.c. (attinente alla volontaria giurisdizione) non applicabile al
procedimento dinanzi al Giudice di pace .
|