:: IMMIGRAZIONE
Espulsioni, il Giudice di Pace e l'udienza di convalida


 

di Katia Gamberini, Giudice di Pace in Nocera Inferiore

Con la sentenza n. 222/04 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 5 bis, del Dlgs n. 286/98 relativo all’accompagnamento alla frontiera in assenza di contraddittorio; con la sentenza n. 223/04 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 quinques dell’art. 14 del Dlgs n. 286/98 sull’arresto obbligatorio per i recidivi. Tutto ciò ha indotto il Governo ad approntare alcune modifiche al Dlgs n. 286/98 con il decreto legge 241 del 14 settembre 2004 convertito nella legge n. 271 del 12 novembre 2004 e concernente la convalida del provvedimento di espulsione e l’accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento.
Occorre in primis premettere che la tutela giurisdizionale è assicurata per quanto riguarda il primo comma dell’art. 13, ossia l’espulsione disposta dal Ministro dell’Interno per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, innanzi al giudice amministrativo (TAR); e relativamente ai provvedimenti di espulsione disposta dal Prefetto (come previsto dall’art. 13) innanzi al giudice ordinario .
Ai fini dell’argomento in esame occorre in primo luogo operare una distinzione fra le seguenti grandi categorie di stranieri:
1) straniero comunitario e straniero extra-comunitario;
2) straniero irregolare e straniero clandestino.
La prima distinzione attiene la condizione dello straniero che proviene da paesi rientranti nella comunità economica europea e da paesi c. d. extracomunitari.
Per quanto concerne la seconda classificazione.
- lo straniero irregolare è colui il quale, entrando nel territorio italiano con regolare permesso di soggiorno, non ha poi provveduto al rinnovo nei tempi e nelle forme previste, nei suoi confronti è solo possibile l’emissione dell’ordine di lasciare il paese entro 15 giorni e non è previsto il ricorso alla procedura di espulsione;
- lo straniero clandestino, invece, è quel soggetto che entrato nel territorio italiano sfuggendo ad ogni forma di controllo e che, anche successivamente, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione.
La vicenda dell’espulsione,con il corollario della necessaria convalida, riguarda esclusivamente questo soggetto, sicchè, la prima cosa che il giudice in sede di controllo giurisdizionale sarà chiamato a verificare è proprio la situazione amministrativa del cittadini extra- comunitario di cui è disposta l’espulsione da parte del prefetto, bisognevole della convalida da parte dell’autorità giudiziaria .
In via generale, in tema di espulsione del cittadino extra-comunitario occorre operare un’importante distinzione :
a) l’espulsione amministrativa (art. 13) che sarà oggetto della mia trattazione;
b) l’espulsione come misura di sicurezza (art. 15) ;
c) espulsione come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione (art. 16)
Il primo tipo di espulsione è disposta dal Prefetto, previa richiesta del questore, mentre le altre espulsioni non sono provvedimenti amministrativi, bensì provvedimenti giurisdizionali in quanto emessi dal Giudice ordinario penale.
L’espulsione amministrativa è stata rimodellata dalla riforma entro contorni più restrittivi ed è disposta dal prefetto ed eseguita dal questore con accompagnamento coattivo alla frontiera per mezzo di forza pubblica e nei confronti di cittadini stranieri che:
1. siano entrati clandestinamente senza visto nel territorio dello Stato e non siano stati respinti;
2. si sono trattenuti nel territorio dello Stato senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto (entro 8 giorni dalla data di ingresso) salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
3.  quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato;
4.  quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 gg. e non è stato chiesto il rinnovo;
5. appartengono a talune delle categorie indicate nell’art. 1 L. n. 1423/1956, come sostituito dall’art. 2 L. n. 327/88 (ossia sono dediti a commettere delitti, traggono i loro mezzi di sostentamento da proventi frutto di attività illecite, sono dediti alla commissione di delitti che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale, la sanità o l’ordine pubblico); nell’art. 1 L. n. 575/65 come sostituito dall’art. 13 L. n. 646/82 (ossia appartengono ad un associazione di stampo mafioso o comunque ad essa assimilabile).
Alle suindicate ipotesi, inoltre si devono aggiungere:
1. la previsione (art. 26 L. n. 189/02). di una forma di espulsione previa revoca del permesso di soggiorno, come conseguenza della condanna definitiva per i reati connessi alla tutela del diritto d’autore ovvero per i reati di cui agli art. 473 c. p. (contraffazione, alterazione, uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali) all’art. 474 c. p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
2.  l’espulsione conseguente l’immediata revoca del permesso di soggiorno qualora venga accertato che al matrimonio – che costituisce presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari - non è seguita effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole .
Tanto premesso andiamo ad affrontare il tema dell’udienza di convalida dinanzi al Giudice di Pace così come disciplinato dalla legge 12 novembre 2004 n. 271
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 222/04 il giudizio di convalida deve svolgersi prima dell’esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera ed è sospeso fino alla decisione sulla convalida; quest’ultima deve essere fatta con le garanzie della difesa sia nell’ipotesi di cui all’art. 13 comma 5 bis che in quella di cui all’art. 14, comma 4 – 5.
In entrambi i casi il Questore deve provvedere a comunicare immediatamente e comunque entro e non oltre le 48 ore il provvedimento (nel caso di cui all’art. 13) o copie degli atti (nel caso di cui all’art. 14) al giudice di pace territorialmente competente, identificato in quello del luogo in cui ha sede l’autorità disponente l’espulsione, ossia il Questore, (così come previsto dall’art. 13) ovvero, nel caso di cui all’art. 14, il giudice di pace del luogo ove si trova il centro di permanenza temporanea o assistenza.
Nel caso di cui all’art. 13 in attesa del procedimento di convalida lo straniero espulso è trattenuto nei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all’art. 14. salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili, cioè salvo il caso in cui l’udienza di convalida possa avvenire in questura nel quale caso lo straniero è ivi trattenuto.
L’udienza di convalida, che dovrebbe tenersi nei locali messi a disposizione (v. art. 13, comma 5 ter, “le questure forniscono al Giudice di Pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di locali idonei”) con l’assistenza di un appartenente alla Polizia di Stato, si svolge in Camera di Consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore (di fiducia o di ufficio) e sentendo l’interessato “se comparso”.
La convocazione dell’udienza di convalida, attesa la brevità dei termini stabiliti dalla legge, può avvenire anche a mezzo di telegramma o di telefax, occorre in ogni caso che il giudice verifichi, nell’ipotesi di mancata comparizione di una delle parti, il buon fine di siffatta comunicazione .
Sia il decreto che il provvedimento nonché ogni altro atto concernente l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione devono essere comunicati all’interessato unitamente all’indicazione delle modalità di impugnazione ed una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, indicando altresì le ragioni per cui questa non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.
Altresì nel decreto di convocazione lo straniero deve essere informato sia della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia, al quale deve essere comunicata la nomina, o in mancanza da uno di ufficio, sia la possibilità di essere ammesso al gratuito patrocinio dello Stato se ne ricorrono i presupposti La particolarità di tale tipo di udienza è data dalla mancanza del Pubblico Ministero (a differenza da quanto previsto nella L. 401/89 in materia di violenza negli stadi ove l’azione penale con la relativa richiesta di convalida del provvedimento del Questore è esercitata dal P. M. ), dalla presenza di un interprete, resa necessaria nel caso in cui lo straniero non comprende la lingua italiana, dalla presenza del difensore e dal fatto che la convalida è disposta con decreto motivato, entro il termine di 48 ore dal ricevimento degli atti della cancelleria (che devono essere a loro volta inviati entro il termine di 48 dall’adozione del provvedimento (disposizione applicabile sia nel caso di cui all’art. 13 che 14).
La convalida, assumendo i tratti pieni del giudizio de libertate in quanto basato non più su una valutazione meramente cartolare (proprio in virtù del diritto di difesa, dovendo il giudice controllare nel caso di cui all’art. 13, ossia quando lo straniero è espulso è trattenuto presso un centro di permanenza temporanea in attesa della convalida, non solo la misura incidente la libertà personale rappresentata dall’accompagnamento coattivo alla frontiera, ma anche quella dell’ora introdotto trattenimento) comporta da un lato se concessa che il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventi esecutivo (art. 13) dall’altro nel caso di inosservanza del termine per la decisione (le 48 ore) ovvero nel caso in cui non è concessa che il provvedimento del Questore perde ogni effetto.
Ai sensi dell’art. 14 5 comma, la convalida, potendo essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione (art. 14, 4 comma), comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni (in luogo dei 20 precedenti); la proroga da parte del giudice del suindicato termine di ulteriori 30 giorni (in luogo dei precedenti 10) su richiesta del questore nel caso in cui si ravvisi difficoltà nell’accertamento dell’ identità, della nazionalità, ovvero nell’acquisizione di documenti per il viaggio; la possibilità per il questore di eseguire l’espulsione prima del suindicato termine dandone comunicazione al giudice senza ritardo.
Il Giudice, previa audizione del difensore e dell’ interessato, dovrà decidere se convalidare o meno il provvedimento valutando la legittimità, il rispetto dei termini dei documenti fatti pervenire dal questore, i motivi inducenti l’amministrazione procedente a disporre la modalità esecutiva dell’espulsione (accompagnamento alla frontiera), nonché le dichiarazioni e gli atti acquisti in sede istruttoria.
La motivazione del decreto che conclude il procedimento camerale è necessaria, ai sensi dell’art. 111 Cost., affinché possano essere individuati il “ thema decidendum “ e le ragioni della decisione, ma può essere sommaria e, qualora il decreto sia inserito nel processo verbale d’udienza può desumersi dal complesso di quanto è stato verbalizzato, sotto la direzione del giudice, e dal dispositivo che conclude il verbale stesso.
Contro il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione ed il relativo ricorso non sospende l’esecuzione dell’allontanamento nel territorio nazionale.
 Ipotesi anomala rispetto alle altre è data dall’immediata esecutività del provvedimento di convalida atteso che in sede penale la convalida non è ricorribile per Cassazione.
 In conclusione, secondo il mio parere, siamo di fronte ad un procedimento parapenale e ciò in virtù della garanzia contenuta nel comma terzo dell’art. 13 Cost. (diritto di difesa e libertà personale), garanzia tutelata dalla Corte Cost. anche con la sentenza n. 144 /1997 ove era intervenuta per un caso meno restrittivo della liberta personale; e dalla abrogazione dell’ art. 737 c.p.c. (attinente alla volontaria giurisdizione) non applicabile al procedimento dinanzi al Giudice di pace .
 


 

D.L. 14/09/2004, n. 241