Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 28 marzo - 3 aprile

2005, n. 250

Sieropositivi: particolari garanzie a tutela dei loro dati

Gli articoli di stampa riguardanti persone sieropositive devono rispettare particolari

garanzie volte a prevenire l'ingiustificata diffusione di dati personali, come quelli relativi

alle foto degli interessati. Anche in caso di diffusione di dati a margine di fatti

all'attenzione della magistratura penale, qualora sussista la necessità di "allertare"

persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi, le forze di polizia devono

adottare modalità rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati.

Intervenendo a seguito di una segnalazione della Lila (Lega italiana per la lotta contro

l'Aids), l'Ufficio del Garante ha invitato l'editore di un quotidiano a non pubblicare più,

spontaneamente, la foto che ritraeva un giovane sieropositivo arrestato per altri fatti, ma

sottoposto ad indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne. Il quotidiano ha

aderito spontaneamente alla richiesta dell'Autorità ed ha interrotto l'ulteriore diffusione

dell'immagine.

Ribadendo quanto già affermato a suo tempo per un caso analogo, l'Autorità ha

richiamato l'attenzione sul fatto che la pubblicazione di foto riguardanti persone affette

da virus Hiv può, in casi del genere, violare i principi sanciti dalla disciplina sulla

protezione dei dati e dal codice di deontologia per l'attività giornalistica.

In particolare, l'Ufficio del Garante ha ricordato che si possono individuare modalità di

informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e

delle generalità dell'interessato, fornendo, cioè, elementi di informazione indiretti che

permettano di raggiungere egualmente lo scopo di informativa prefissato (i luoghi

frequentati, il periodo temporale di riferimento). In tal modo, è ugualmente possibile

mettere in guardia persone che avrebbero potuto avere contatti con l'interessato

(mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni più dettagliate attraverso numeri

verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione

della persona sieropositiva ad una sproporzionata evidenza della propria immagine sui

mezzi di informazione.

L'Autorità ha anche ricordato come la necessità di assicurare la doverosa tutela della

dignità e della riservatezza alle persone sieropositive e l'obbligo di astenersi dalla

diffusione di dati personali ed immagini da parte delle forze di polizia, siano stati oggetto

di due circolari del Ministero dell'interno (27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999) e di

una circolare del Comando generale della Guardia di finanza (19 gennaio 2004).

La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'11 gennaio

2005, riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa

tenute da organi inquirenti, ha confermato inoltre il quadro di rigorose garanzie previste

nella normativa italiana.