Newsletter Garante per la protezione dei dati personali 28 marzo - 3 aprile
2005, n. 250
Sieropositivi: particolari garanzie a tutela dei loro dati
Gli articoli di stampa riguardanti persone sieropositive devono rispettare particolari
garanzie volte a prevenire l'ingiustificata diffusione di dati personali, come quelli relativi
alle foto degli interessati. Anche in caso di diffusione di dati a margine di fatti
all'attenzione della magistratura penale, qualora sussista la necessità di "allertare"
persone che hanno avuto rapporti con soggetti sieropositivi, le forze di polizia devono
adottare modalità rispettose della dignità e della riservatezza degli interessati.
Intervenendo a seguito di una segnalazione della Lila (Lega italiana per la lotta contro
l'Aids), l'Ufficio del Garante ha invitato l'editore di un quotidiano a non pubblicare più,
spontaneamente, la foto che ritraeva un giovane sieropositivo arrestato per altri fatti, ma
sottoposto ad indagine per possibili lesioni nei confronti di alcune donne. Il quotidiano ha
aderito spontaneamente alla richiesta dell'Autorità ed ha interrotto l'ulteriore diffusione
dell'immagine.
Ribadendo quanto già affermato a suo tempo per un caso analogo, l'Autorità ha
richiamato l'attenzione sul fatto che la pubblicazione di foto riguardanti persone affette
da virus Hiv può, in casi del genere, violare i principi sanciti dalla disciplina sulla
protezione dei dati e dal codice di deontologia per l'attività giornalistica.
In particolare, l'Ufficio del Garante ha ricordato che si possono individuare modalità di
informazione del pubblico assai più selettive rispetto alla divulgazione della fotografia e
delle generalità dell'interessato, fornendo, cioè, elementi di informazione indiretti che
permettano di raggiungere egualmente lo scopo di informativa prefissato (i luoghi
frequentati, il periodo temporale di riferimento). In tal modo, è ugualmente possibile
mettere in guardia persone che avrebbero potuto avere contatti con l'interessato
(mettendo a disposizione, ad esempio, informazioni più dettagliate attraverso numeri
verdi o altri servizi di informazione e assistenza) evitando, al tempo stesso l'esposizione
della persona sieropositiva ad una sproporzionata evidenza della propria immagine sui
mezzi di informazione.
L'Autorità ha anche ricordato come la necessità di assicurare la doverosa tutela della
dignità e della riservatezza alle persone sieropositive e l'obbligo di astenersi dalla
diffusione di dati personali ed immagini da parte delle forze di polizia, siano stati oggetto
di due circolari del Ministero dell'interno (27 novembre 2003 e 26 febbraio 1999) e di
una circolare del Comando generale della Guardia di finanza (19 gennaio 2004).
La stessa recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, dell'11 gennaio
2005, riguardante un caso italiano di diffusione di dati a seguito di conferenze stampa
tenute da organi inquirenti, ha confermato inoltre il quadro di rigorose garanzie previste
nella normativa italiana.