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:: CONCORRENZA Il consumatore finale che subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative per effetto di una collusione degli imprenditori del settore, ancorchè non partecipe del rapporto do concorrenza con gli autori della collusione ha la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione prevista dall'art. 33, L. n. 287/1990, sia quando sia stata spiegata un'azione risarcitoria, sia quando sia stata proposta azione restitutoria ex art. 2033 c.c. Giudice competente a conoscere della controversia è la Corte d'Appello in cui il consumatore risiede o ha il domicilio.
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