:: CONCORRENZA
Intese anticoncorrenziali: legittimazione ad agire e competenza


 

Il consumatore finale che  subisce danno da una contrattazione che non ammette alternative  per effetto di una collusione degli imprenditori del settore, ancorchè non partecipe del rapporto do concorrenza con gli autori della collusione ha la legittimazione attiva all'esercizio dell'azione  prevista dall'art. 33, L. n. 287/1990, sia quando sia stata spiegata un'azione risarcitoria, sia quando sia stata proposta  azione restitutoria ex art. 2033 c.c. Giudice competente a conoscere della controversia è la Corte d'Appello in cui il consumatore risiede o ha il domicilio.

 
 

Cassazione civile Sentenza, Sez. I, 26/08/2005, n. 17398