REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composto:
dott. Alberto BUCCI Presidente
dott. Massimo CORRIAS Giudice
dott. Franca MANGANO Giud. rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno, posta in deliberazione il 24/1/2003 e vertente
TRA
M. elettivamente domiciliata in Roma, Via Marco Fulvio Nobiliore n. 43, presso lo studio dell’Avv. C. S. C., che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso
ricorrente
E
T. elettivamente domiciliato in Roma, Via di Macchia Saponara n. 101/G, presso lo studio dell’Avv. G. B. che lo rappresenta e difende per delega a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore
resistente
NONCHE’
il Pubblico Ministero
intervenuto
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
per la ricorrente e il resistente: come da verbale della udienza in data 2.10.2002; per il P.M.: “visto” dell’8.10.2002.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.10.2000 e notificato il 9.12.2000 M., premesso che in data 1975 aveva contratto matrimonio con T., dal quale aveva avuto un figlio, P., nato il 1976, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la loro separazione giudiziale e di dichiarare addebitabile al marito; ciò per essere divenuta intollerabile la convivenza coniugale a causa dei comportamenti violenti e aggressivi di quest’ultimo contrari ai doveri di assistenza che derivano dal matrimonio.
All’udienza del 9.1.2001, fissata per l’audizione dei coniugi, compariva soltanto la ricorrente.
Non potendo essere esperito il tentativo di conciliazione, il Presidente emanava i provvedimenti temporanei ed urgenti reputati opportuni (in particolare, assegnava alla moglie la casa coniugale, assumendo la non autonomia economica del figlio maggiorenne convivente con la madre, ponendo a carico del marito un assegno di mantenimento per il figlio di lire 200.000 mensili); quindi disponeva per l’ulteriore corso del giudizio, nel quale la ricorrente ribadiva le richieste formulate nel ricorso, mentre il resistente, costituitosi, pur aderendo alla separazione, si opponeva alle richieste economiche della parte ricorrente, negando alla moglie ogni diritto a percepire un assegno di mantenimento e insistendo per l’assegnazione a se stesso della casa coniugale.
Espletata l’istruttoria e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa, rimessa al Collegio sulle conclusioni in epigrafe indicate, era posta in decisione il 24.1.2003.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra la fondatezza dell’assunto del ricorrente, secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
La domanda di separazione personale proposta dalla M. pertanto, non può che essere accolta.
Deve essere respinta la richiesta di dichiarazione di addebitabilità della separazione al marito, formulata dalla ricorrente, la quale non ha fornito la prova dei fatti costitutivi della sua richiesta, omettendo di articolare alcun mezzo istruttorio al riguardo.
Circa la domanda assegnazione della casa coniugale in comproprietà avanza da entrambi, il Tribunale osserva che ai sensi dell’art. 155 c.c. tale provvedimento può essere emesso nell’esclusivo interesse della prole (minore o maggiorenne ma economicamente non autonoma) e che in mancanza di tale presupposto il relativo godimento dell’immobile deve essere regolato dalle norme ordinarie.
Nel caso in esame si osserva che l’istruttoria testimoniale espletata all’udienza del 13.3.2002, ha provato che il figlio Paolo dispone di una capacità lavorativa specifica per aver lavorato presso un laboratorio di marmista (testimoni L., M. e T.). Da ciò deve desumersi il suo pregresso inserimento nel mondo del lavoro, non escluso dall’attuale stato di disoccupazione, confermato sostanzialmente da tutti i testimoni escussi.
Per quanto esposto deve essere respinta la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Roma di cui i coniugi risultano comproprietari, con la conseguenza che l’uso esclusivo dell’immobile da parte dell’uno o dell’altra, deve intendersi illegittimo e che, in mancanza di un accordo circa l’esercizio della comproprietà, la tutela del relativo diritto deve essere regolata con separato giudizio.
La domanda della ricorrente, intesa ad ottenere la condanna del T. alla corresponsione di un assegno di mantenimento sia per lei stessa che per il figlio, può essere accolta solo in parte.
Al proposito, rileva il Collegio che, dalla istruttoria espletata (prove testimoniali espletate all’udienza del 13.3.2002) è emerso che il figlio Paolo, pur se attualmente privo di occupazione, ha lavorato come marmista: egli, pertanto, è dotato di autonoma capacità di guadagno e non può essere beneficiario di un assegno di mantenimento da parte del padre. Nel corso della medesima istruttoria è emerso altresì che anche la M. lavora e, dalla documentazione fiscale prodotta (CUD 2002), è emerso che la ricorrente svolge la attività di donna delle pulizie part-time, dalla quale ricava un reddito che, nell’anno 2001, e, cioè, nell’ultimo anno cui fa riferimento la documentazione prodotta, è stato pari, complessivamente, a circa lire 9.000.000 nette.
Il T. gode di un reddito da pensione, ma non ha adempiuto all’ordine del Giudice di deposito della documentazione fiscale; pertanto, considerata l’attività lavorativa svolta (commesso dipendente della Pubblica Amministrazione) e valutata ai sensi dell’art. 116 c.p.c. la condotta processuale dello stesso, deve presumersi un reddito annuo netto di almeno Euro 12.000,00 annui.
Tanto premesso il Collegio ritiene di poter quantificare in Euro 150,00 mensili l’ammontare dell’assegno in questione; ciò a far data dal mese di febbraio 2003 e fermo restando, per il passato, il regime previsto dai provvedimenti assunti in sede presidenziale.
Affinché l’importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall’ISTAT a decorrere dal mese di febbraio 2004 (indice base febbraio 2003).
In considerazione della natura del giudizio e del suo esito appaiono ricorrere giusti motivi per la integrale compensazione, tra le parti, delle spese di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi M. e T. coniugati in Roma il....;
b) ordina all’Ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all’annotazione della presente sentenza;
c) respinge l’istanza di addebito avanzata dalla ricorrente;
d) respinge secondo quanto indicato nella motivazione, la domanda di assegnazione della casa coniugale sita in Roma;
e) determina in Euro 150,00 mensili l’importo dell’assegno dovuto a M. per il suo mantenimento da parte del resistente T. e condanna quest’ultimo ai relativi pagamenti da eseguire per le rate future a decorrere dal mese di Febbraio 2003 e fatti salvi i provvedimenti presidenziali, entro il giorno 5 di ogni mese presso il domicilio della ricorrente medesima. Dispone che l’assegno predetto sia annualmente rivalutato in conformità al criterio indicato in motivazione;
g) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di causa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile del 24/1/03.
IL PRESIDENTE