:: DISTANZE LEGALI
Obbligatorio rispettare le distanze legali anche nell'edificazione di un'autorimessa


 

In tema di distanze legali tra i fabbricati, l'art. 873 c.c., nello stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima di tre metri dal confine o quella maggiore fissata  dai regolamenti locali, si riferisce, in relazione all'interesse tutelato, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi manufatto, nella specie un'autorimessa, avente caratteristiche di  consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo  e che inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare intercapedini  pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità del  godimento della proprietà. Da ciò consegue che non può essere escluso l'obbligo di osservare la distanza dal confine prevista da una norma regolamentare sul presupposto che la costruzione realizzata, ossia l'autorimessa,  non costituisca un fabbricato.

   
 

Cassazione civile Sentenza, Sez. II, 21/07/2005, n. 15282