|
:: DISTANZE LEGALI
Obbligatorio rispettare le distanze legali anche nell'edificazione
di un'autorimessa
In tema
di distanze legali tra i fabbricati, l'art. 873 c.c., nello
stabilire per le costruzioni su fondi finitimi la distanza minima
di tre metri dal confine o quella maggiore fissata dai
regolamenti locali, si riferisce, in relazione all'interesse
tutelato, non necessariamente ad un edificio, ma ad un qualsiasi
manufatto, nella specie un'autorimessa, avente caratteristiche di
consistenza e stabilità o che emerga in modo sensibile dal suolo
e che inoltre, per la sua consistenza, abbia l'idoneità a creare
intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza e alla salubrità
del godimento della proprietà. Da ciò consegue che non può essere
escluso l'obbligo di osservare la distanza dal confine prevista da
una norma regolamentare sul presupposto che la costruzione
realizzata, ossia l'autorimessa, non costituisca un fabbricato.
|
|
|