In caso di tamponamento fra veicoli si presume che il veicolo tamponante non abbia rispettato la distanza di sicurezza così come prescrive l'articolo 149 del C. della S.

Tale presunzione opera di fatto e assorbe la regola della presunzione semplice secondo la quale nel caso di scontro si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in eguale misura a provocare il sinistro.

Pertanto qualora risulti che il sinistro sia avvenuto in una situazione di traffico intenso, al conducente del veicolo tamponante va anche addebitata la violazione dell'articolo 141 C.S. che impone di regolare la velocità in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza di persone e cose e di conservare il controllo del proprio mezzo.

Solo così si possono compiere le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicoloentro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile.