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:: ANATOCISMO BANCARIO In tema di
capitalizzazione trimestrale degli interessi sui saldi di conto corrente
bancario passivi per il cliente, a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 425/2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente
illegittima la norma di salvezza della validità e degli effetti (fino
all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo
art. 25) delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, dette
clausole restano disciplinate, secondo i principi che regolano la
successione delle leggi nel tempo, dalla normativa anteriormente in vigore,
alla stregua della quale esse - basate su un uso negoziale, anzichè su una
norma consuetudinaria - sono da considerare nulle, perchè stipulate in
violazione dell'art. 1283 c.c.
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(25/05/2005) |
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