:: DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Decorrenza del termine di responsabilità del produttore per l'immissione in commercio di prodotti difettosi


 

Sulla domanda di pronuncia pregiudiziale avente ad oggetto la responsabilità per prodotti difettosi   -   nel caso di specie   una dose di vaccino antiemofilico   la cui   somministrazione ha causato gravi lesioni al cervello  di un paziente – l’avvocato Generale UE ha chiarito la portata applicativa della norma secondo la quale la responsabilità (oggettiva) del produttore si estingue decorsi dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato messo in circolazione. A parere dell’Avvocato Generale il   prodotto si considera messo in circolazione dal momento in cui viene ceduto da un soggetto o da una società sui cui il produttore esercita un controllo effettivo ad un soggetto o società sui quali il produttore non esercita un tale controllo; nelle ipotesi in  cui l’azione del danneggiato sia stata erroneamente   intentata nei confronti di un soggetto diverso dal produttore (il fornitore, parte dello stesso gruppo societario del produttore), le disposizioni della direttiva 85/374/CEE consentono ai giudici aditi di trattare un tale procedimento come procedimento giudiziario contro il produttore ai sensi dell’art. 11 se il fornitore conosceva   l’identità del produttore ed era quindi in condizione di comunicarla al ricorrente entro un termine ragionevole e, ad ogni modo, prima della scadenza del termine decennale.


 

Conclusioni dell'Avvocato Generale 02/06/2005, n. C 127/04

(07/06/2005)