Con questa sentenza la Corte d'Appello di Roma sembra innovare rispetto ad una più che decennale giurisprudenza che applicava ai singoli condomini, rispetto alle obbligazioni assunte dal Condominio nei confronti di terzi, il principio di cui all'articolo 1294 c.c.

Infatti la Corte sostiene che in forza del disposto di cui agli articolo 1118 e 11223 c.c. l'obbligazione di ciascun condomino per debiti di natura condominiale verso terzi ha natura parziaria e non solidale.

Da ciò deriverebbe, fatta salva un'approfondita lettura della intera sentenza, che i creditori del condominio non potranno più agire per l'intero credito nei confronti di uno o più condomini ma pretendere, sempre ai sensi dell'articolo 1294 c.c., il pagamento della loro quota di debito rapportata alla misura della loro quota di proprietà.

La natura parziaria e non solidale dell'obbligazione di ciascun condomino per le obbligazioni assunte dal Condominio verso terzi emerge dall'applicabilità anche nei confronti di questi ultimi delle disposizioni contenute negli articoli 1118 1123 c.c. in tema rispettivamente di misura del diritto dei singoli sulle cose comuni e criterio di ripartizione delle spese.

Va, comunque, precisato che la Corte di Cassazione in una recente pronuncia ha ribadito il principio in forza del quale i condomini sono legati da un vincolo di solidarietà passiva ai sensi dell'articolo 1294 C.c.( sez.II 23 02 1999 n. 1510).

Il condomino può essere escusso per l'intero debito del condominio da parte di un terzo nei cui confronti è condebitore solidale, indipendentemente dall'adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di essi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi.

Contraria : Cassazione Civile sez. II 27 09 1996 con nota di Vincenzo Colonna ( F.I. 1997 I 872 )..