Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con la clausola claims made non rientra nella fattispecie tipica dell'articolo 1917 c.c. ma costituisce un contratto atipico da ritenersi in linea generale lecito ex articolo 1322 c.c.
La clausola è lecita ma vessatoria dal momento che comporta per l'assicuratore una evidente limitazione di responsabilità.
Di conseguenza è necessaria l'approvazione scritta del contraente.
La clausola del claims made, presente in quasi tutti i contratti assicurativi per la responsabilità civile professionale garantisce tutti i danni commessi dall'assicurato anche antecedentemente dalla decorrenza della polizza purché la richiesta del terzo danneggiato sia fatta e portata a conoscenza dell'assicuratore nel periodo di validità del contratto.
La Corte nella sentenza "de qua" qualifica il contratto assicurativo contenente la clausola come un contratto atipico non rientrante nella struttura di quello previsto dall'art. 1917 c.c. in quanto da una parte prevede una copertura per rischi normalmente fuori da un contratto di assicurazione e dall'altra esclude rischi per i quali ci si assicura per eventi collegati alla responsabilità professionale e come tale ritiene lecito il contratto ma vessatoria la clausola con la conseguenza della necessità della sua approvazione scritta.