DANNO NON PATRIMONIALE
- Dovuto
il risarcimento del danno non patrimoniale al correntista illegittimamente
protestato
Nelle ipotesi di
illegittimo protesto di assegni bancari, tratti da un carnet non richiesto e non
ritirato dal cliente e recanti una firma visibilmente artefatta, sussiste il
diritto del correntista, nel caso di specie imprenditore edile, alla rifusione,
da parte della banca, del danno non patrimoniale per lesione del diritto
costituzionalmente protetto alla reputazione, a prescindere dall'accertamento di
un fatto di reato. La pronuncia resa dalla Cassazione fa leva su una lettura
costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. in base alla quale rientrano
nella categoria dei danni non patrimoniali anche quelli che derivano dalla
violazione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o
ordinario.
(Cassazione civile
Sentenza, Sez. III, 30/03/2005, n. 6732)