DANNO NON PATRIMONIALE  - Dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale al correntista illegittimamente protestato
Nelle ipotesi di illegittimo protesto di assegni bancari, tratti da un carnet non richiesto e non ritirato dal cliente e recanti una firma visibilmente artefatta, sussiste il diritto del correntista, nel caso di specie imprenditore edile, alla rifusione, da parte della banca, del danno non patrimoniale per lesione del diritto costituzionalmente protetto alla reputazione, a prescindere dall'accertamento di un fatto di reato. La pronuncia resa dalla Cassazione fa leva su una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. in base alla quale rientrano nella categoria dei danni non patrimoniali anche quelli che derivano dalla violazione di posizioni soggettive protette, di rango costituzionale o ordinario.
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Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 30/03/2005, n. 6732)