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:: TRATTAMENTO DI
FINE RAPPORTO L'indisponibilitā del diritto alla liquidazione del TFR del socio lavoratore di cooperativa, ancora in servizio al momento dell'adesione ad una deliberazione assembleare che prevedeva il ripianamento del debito della societā mediante rinuncia da parte dei soci al TFR e al compenso per le ore di lavoro straordinario, rende tale rinuncia radicalmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c. e non annullabile previa impugnazione da proporsi nel termine di cui all'art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti giā acquisiti e non ad una rinuncia preventiva. Pertanto l'acquisizione del TFR da parte della societā cooperativa non puō derivare nč da un atto unilaterale (la delibera assembleare che imponga ai soci della cooperativa la rinuncia al trattamento di fine rapporto), nč da una cessione convenzionale prima della maturazione del diritto, attesa la nullitā del negozio per mancanza dell'oggetto.
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