La notifica a mezzo del servizio postale, anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario si hanno per verificati gli effetti interruttivi ad essa connessi a essa connessi per il notificante ( a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002), non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario. L'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 del cpc e dalle disposizioni della L. 890/82 è il solo documento idoneo a dimostrare l'avvenuta consegna, la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta no la mera nullità ma l'inesistenza della notificazione e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio anche se risulta provata la tempestività della proposizione della impugnazione.