Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione il verbale di accertamento costituisce piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza descritti senza margine di apprezzamento o da lui compiuti, e anche della provenienza del verbale stesso dal pubblico ufficiale, i forza dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico, ai sensi dell'articolo 2700 del c.c..

Sono, invece, prive dell'efficacia probatoria le valutazioni soggettive del verbalizzante.

Ne consegue che l'accertamento della violazione delle norme relative alla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature omologate mentre i risultati costituiscono fonti di prova contestabili dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo.