MOTIVI DELLA DECISIONE

OMISSIS

Così, in particolare, la durata del matrimonio è stata determinata in sedici anni e, a fronte di questa, è stato considerato che la convivenza extra-coniugale ha ormai avuto una durata uguale a quella del matrimonio ossia devesi ritenere talmente stabile che, pur non escludendo - secondo la corte del merito - il diritto dell'A. all'assegno, influisce comunque sulla relativa entità (e ciò, in conformità a costante giurisprudenza di questo supremo collegio: cfr. Cass. I, nn.3720/1993, 4761/1993, 5024/1997 - citata dal giudice a quo -, 3503/1998); quanto all'addebito nella separazione ed all'entità del contributo dato dalla ricorrente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare - contributi che, secondo la corte di merito, non risultano di particolare entità - si rimanda alle argomentazioni che saranno svolte in ordine al secondo motivo, essendo qui sufficiente riaffermare che l'elencazione dei criteri non è pura e semplice, essendo accompagnata da elementi di concreta valutazione.
Ne consegue l'inammissibilità e l'infondatezza di questo motivo di gravame.
Col secondo mezzo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 5, sesto comma, della legge n.898/1970 come successivamente modificata, in relazione al criterio della "durata del matrimonio" quale interpretato dalla corte di cassazione in relazione agli articoli 9, terzo comma, e 12bis, secondo comma, della stessa legge; e, inoltre, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.
La ricorrente in proposito deduce, sotto un primo profilo, che la corte di merito ha erroneamente considerato, tra i fattori determinanti la riduzione dell'assegno, l'addebito della separazione alla moglie, laddove risulterebbe provato, mediante documento scritto, l'accordo esistente tra i coniugi per far ricadere la colpa della separazione sulla A. al solo fine di escluderla dai diritti di successione nei confronti dell'ex marito; documento idoneo a fornire la prova di un fatto decisivo, regolarmente prodotto in giudizio e non esaminato dal giudice dell'appello.
Sotto un secondo profilo, la sentenza impugnata è sottoposta a censura per avere dato eccessivo peso, nel determinare la misura dell'assegno, all'eventuale colpa della A., a fronte di un matrimonio durato ben ventisette anni - considerando che esso deve ritenersi terminato non alla data di cessazione della convivenza, bensì a quella della pronunzia di cessazione degli effetti civili, alla stregua degli stessi criteri interpretativi usati da questa suprema corte in relazione agli articoli 9, terzo comma, e 12bis, secondo comma, della legge n.898/1970 - o, comunque, di lunga durata, da cui erano anche nati tre figli.
Sotto un terzo profilo, la ricorrente critica la sentenza d'appello, per avere ritenuto non sufficienti a costituire particolare contributo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio familiare, gli aiuti economici forniti dai suoi genitori agli inizi della vita coniugale; e, specialmente, per non avere ammesso gli specifici capitoli di prova, per interrogatorio e testi letteralmente riprodotti nel ricorso.
Il motivo è infondato sotto il primo profilo poiché - considerato che l'addebito della separazione alla A. è stato definitivamente attribuito in sede giudiziale (come esplicitamente annota la sentenza impugnata, a pagina 4), che trattasi peraltro di materia in cui diritti e doveri sono indisponibili (Cass. n. 5762/1997) e che la situazione di convivenza more uxorio si è protratta per tanti anni da doversi ritenere ormai "pacificamente del tutto consolidata" (pagina 8 della sentenza impugnata) - l'esame, da parte della corte d'appello, della dichiarazione con cui il T. assume che "la separazione personale ....sarà pronunziata dal Tribunale di Lucca con addebito di responsabilità a costei (alla moglie, n.d.r.) .... solo sulla base di una confessione generica da essa rilasciata al fine di perdere i diritti successori nei miei confronti", non costituiva elemento decisivo, tale da condurre cioè, se specificamente esaminato, ad una diversa decisione sulla misura dell'assegno. E ciò, sia perché non rilevano, in generale, i motivi per cui una parte s'induce a fare confessione di un fatto peraltro "pacifico" sia perché il comma sesto dell'articolo 5 in esame, nell'indicare le "ragioni della decisione" fra gli elementi determinanti la misura dell'assegno, postula una valutazione non attinente alle sole cause determinanti la separazione, bensì estesa all'intero arco della vita coniugale ed anche al comportamento successivo dei coniugi, in quanto abbia costituito - come, appunto, la lunga ed ormai consolidata convivenza more uxorio - obiettivo impedimento al ripristino del consorzio coniugale (Cass. nn.11978/1992, 15055/2000).
Anche sotto il secondo profilo questo mezzo di gravame è infondato, perché una convivenza di tipo coniugale di lunghissima durata, pari ormai a quella stessa del matrimonio, è considerata giustamente di elevato peso, al fine della limitazione dell'assegno di divorzio, non solo per la ragione appena detta, relativa all'obiettivo impedimento che ne deriva per il ripristino del consorzio familiare, ma anche perché - come ha esattamente rilevato la corte del merito - non può non avere riflessi sull'effettiva condizione economica della richiedente (cfr. Cass. nn.3720/1993, 5024/1997), pur non giungendo all'esclusione totale del diritto all'assegno, che si verifica soltanto in caso di passaggio a nuove nozze (articolo 5 cit., comma decimo).
Nei limiti di questo specifico punto in discussione, considerate le caratteristiche assunte dalla convivenza, non riveste alcuna importanza stabilire se la durata del matrimonio debba calcolarsi con riferimento alla data della sentenza che ne dichiarò cessati gli effetti civili ovvero alla data di effettiva interruzione della convivenza coniugale, poiché le conseguenze, in termini di determinazione della misura dell'assegno, non muterebbero.
 PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Rigetta il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso. Accoglie il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, pronunziando nel merito, rigetta la domanda di restituzione proposta da R. P. T..
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.