MOTIVI DELLA DECISIONE
OMISSIS
Così, in particolare, la durata del matrimonio
è stata determinata in sedici anni e, a fronte di questa, è stato considerato
che la convivenza extra-coniugale ha ormai avuto una durata uguale a quella del
matrimonio ossia devesi ritenere talmente stabile che, pur non escludendo -
secondo la corte del merito - il diritto dell'A. all'assegno, influisce comunque
sulla relativa entità (e ciò, in conformità a costante giurisprudenza di questo
supremo collegio: cfr. Cass. I, nn.3720/1993, 4761/1993, 5024/1997 - citata dal
giudice a quo -, 3503/1998); quanto all'addebito nella separazione ed all'entità
del contributo dato dalla ricorrente alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio familiare - contributi che, secondo la corte di
merito, non risultano di particolare entità - si rimanda alle argomentazioni che
saranno svolte in ordine al secondo motivo, essendo qui sufficiente riaffermare
che l'elencazione dei criteri non è pura e semplice, essendo accompagnata da
elementi di concreta valutazione.
Ne consegue l'inammissibilità e l'infondatezza di questo motivo di gravame.
Col secondo mezzo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione
dell'articolo 5, sesto comma, della legge n.898/1970 come successivamente
modificata, in relazione al criterio della "durata del matrimonio" quale
interpretato dalla corte di cassazione in relazione agli articoli 9, terzo
comma, e 12bis, secondo comma, della stessa legge; e, inoltre, omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.
La ricorrente in proposito deduce, sotto un primo profilo, che la corte di
merito ha erroneamente considerato, tra i fattori determinanti la riduzione
dell'assegno, l'addebito della separazione alla moglie, laddove risulterebbe
provato, mediante documento scritto, l'accordo esistente tra i coniugi per far
ricadere la colpa della separazione sulla A. al solo fine di escluderla dai
diritti di successione nei confronti dell'ex marito; documento idoneo a fornire
la prova di un fatto decisivo, regolarmente prodotto in giudizio e non esaminato
dal giudice dell'appello.
Sotto un secondo profilo, la sentenza impugnata è sottoposta a censura per avere
dato eccessivo peso, nel determinare la misura dell'assegno, all'eventuale colpa
della A., a fronte di un matrimonio durato ben ventisette anni - considerando
che esso deve ritenersi terminato non alla data di cessazione della convivenza,
bensì a quella della pronunzia di cessazione degli effetti civili, alla stregua
degli stessi criteri interpretativi usati da questa suprema corte in relazione
agli articoli 9, terzo comma, e 12bis, secondo comma, della legge n.898/1970 -
o, comunque, di lunga durata, da cui erano anche nati tre figli.
Sotto un terzo profilo, la ricorrente critica la sentenza d'appello, per avere
ritenuto non sufficienti a costituire particolare contributo alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio familiare, gli aiuti economici
forniti dai suoi genitori agli inizi della vita coniugale; e, specialmente, per
non avere ammesso gli specifici capitoli di prova, per interrogatorio e testi
letteralmente riprodotti nel ricorso.
Il motivo è infondato sotto il primo profilo poiché - considerato che l'addebito
della separazione alla A. è stato definitivamente attribuito in sede giudiziale
(come esplicitamente annota la sentenza impugnata, a pagina 4), che trattasi
peraltro di materia in cui diritti e doveri sono indisponibili (Cass. n.
5762/1997) e che la situazione di convivenza more uxorio si è protratta per
tanti anni da doversi ritenere ormai "pacificamente del tutto consolidata"
(pagina 8 della sentenza impugnata) - l'esame, da parte della corte d'appello,
della dichiarazione con cui il T. assume che "la separazione personale ....sarà
pronunziata dal Tribunale di Lucca con addebito di responsabilità a costei (alla
moglie, n.d.r.) .... solo sulla base di una confessione generica da essa
rilasciata al fine di perdere i diritti successori nei miei confronti", non
costituiva elemento decisivo, tale da condurre cioè, se specificamente
esaminato, ad una diversa decisione sulla misura dell'assegno. E ciò, sia perché
non rilevano, in generale, i motivi per cui una parte s'induce a fare
confessione di un fatto peraltro "pacifico" sia perché il comma sesto
dell'articolo 5 in esame, nell'indicare le "ragioni della decisione" fra gli
elementi determinanti la misura dell'assegno, postula una valutazione non
attinente alle sole cause determinanti la separazione, bensì estesa all'intero
arco della vita coniugale ed anche al comportamento successivo dei coniugi, in
quanto abbia costituito - come, appunto, la lunga ed ormai consolidata
convivenza more uxorio - obiettivo impedimento al ripristino del consorzio
coniugale (Cass. nn.11978/1992, 15055/2000).
Anche sotto il secondo profilo questo mezzo di gravame è infondato, perché una
convivenza di tipo coniugale di lunghissima durata, pari ormai a quella stessa
del matrimonio, è considerata giustamente di elevato peso, al fine della
limitazione dell'assegno di divorzio, non solo per la ragione appena detta,
relativa all'obiettivo impedimento che ne deriva per il ripristino del consorzio
familiare, ma anche perché - come ha esattamente rilevato la corte del merito -
non può non avere riflessi sull'effettiva condizione economica della richiedente
(cfr. Cass. nn.3720/1993, 5024/1997), pur non giungendo all'esclusione totale
del diritto all'assegno, che si verifica soltanto in caso di passaggio a nuove
nozze (articolo 5 cit., comma decimo).
Nei limiti di questo specifico punto in discussione, considerate le
caratteristiche assunte dalla convivenza, non riveste alcuna importanza
stabilire se la durata del matrimonio debba calcolarsi con riferimento alla data
della sentenza che ne dichiarò cessati gli effetti civili ovvero alla data di
effettiva interruzione della convivenza coniugale, poiché le conseguenze, in
termini di determinazione della misura dell'assegno, non muterebbero.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Cassazione
Rigetta il primo, il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso.
Accoglie il terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e, pronunziando nel merito, rigetta la domanda di restituzione proposta
da R. P. T..
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese dell'intero giudizio.