Deve considerarsi atto inidoneo ai fini della interruzione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2943 cc comma 3^ la lettera con la quale non  si indichi il quantum debeatur

art.2943 com 3^: La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto0 notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, proponr domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

La sentenza del Tribunale di Como appare interessante e andrebbe letta integralmente in quanto appare non in linea con il prevalente orientamento della Cassazione che al contrario ritiene idoneo ai sensi del 4^ comma ( non 3^) dell'art. 2943 ad interrompere la prescrizione estintiva l'atto di volontà del creditore diretto al debitore nel quale manifesta la sua intenzione di ottenere il soddisfacimento del credito ancorché non ne sia indicato l'ammontare preciso. (per tutte sez.L. n. 6567 del 02 -12 - 1982)