Il danno da vacanza rovinata o danno esistenziale o morale, così definito ed individuato dall'articolo 5 della Direttiva CEE 90/314 è risarcibile nei limiti in cui il creditore non abbia avuto la possibilità con modesto sacrificio economico di limitare i danni ottenendo quei servizi già concordati e promessi ma non esistenti in loco.

In questo caso e tenendo conto dell'articolo 1227 c c non vi è diritto ad essere risarcito del danno esistenziale ma, semmai, del danno conseguente all'aggravio di spesa, che non è danno esistenziale ma danno patrimoniale.

Anche in quest'ultimo caso potrebbe, tuttavia, ravvisarsi il danno non patrimoniale nel maggior incomodo residuale subito.