Il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza venga mossa censura per vizi della motivazione ai sensi dell'articolo 360 n.5 del cpc deve essere inteso a far valere, a pena di inammissibilità, in difetto di loro specifica indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune o ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e insanabile contrasto tra gli stessi.

 Non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità della valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all'articolo 360 n. 5 cpc.

 Diversamente il motivo del ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.