L'articolo 1 comma 414 della legge finanziaria che prenderà il nome di legge n. 311 del 30 dicembre 2004 introduce dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 74/2000 un articolo 10bis che commina la punizione con la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi entro il termine previsto per la dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti per un ammontare superiore a 50000 Euro per ciascun periodo di imposta.

Il profilo oggettivo del reato: omissione del versamento delle ritenute certificate entro il termine per la dichiarazione annuale del sostituto d'imposta dovute per redditi di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, redditi di capitale e redditi diversi, quando l'ammontare supera i 5000 Euro.

Il profilo soggettivo: il reato è doloso ed è sufficiente il dolo generico e cioè la semplice coscienza e volontà di non versare le ritenute certificate e, conseguentemente, non è punibile per colpa ( la semplice dimenticanza del versamento).

Le ragioni della reintroduzione: la orma è stata certamente influenzata dalla sentenza della Cassazione III n. 2841 del 5  novembre 2001 che ha negato la configurabilità, nel caso di omesso versamento di ritenute certificate, del reato di appropriazione indebita. In tale ipotesi difetterebbe il requisito della altruità con riferimento alle somme trattenute dal datore - sostituto. Questi, infatti, è sempre stato qualificato come debitore in proprio nei confronti del fisco e non quale responsabile per un debito altrui, escludendo l'applicabilità di tale reato.

In tale modo con l'abrograzione dell'articolo 2 comma 3 del DL 429/82 convertito dalla Legge 516/1982 che in passato sanzionava comportamenti di questo genere, il lavoratore quale soggetto sostituto si era venuto a trovare sfornito di qualsiasi tutela penale con la possibilità di dover rispondere direttamente al fisco anche a distanza di anni del proprio debito d'imposta conseguente al mancato versamento da parte del sostituto.

Lo stesso problema si poneva nel caso di operato fraudolento. Infatti con il Decreto legislativo 74/2000 non costituiva più reato l'indicazione nei certificati rilasciati a soggetti destinatari di compensi o di altre somme soggette a ritenuta alla fonte di importi diversi da quelli effettivamente corrisposti.

Problemi interpretativi: quid iuris? nel caso di un soggetto che non rilasci certificazioni al sostituito e trattiene quanto avrebbe dovuto versare? e nel caso di mancato versamento per riconosciuta mancanza di quidità?