Sez.II civile sentenza n. 22234 del 25 novembre 2004

In caso di conflitto di interessi tra un condomino e il condominio, qualora il condomino confliggente sia stato delegato ad esprimere il voto da un altro condomino, la situazione di conflitto che lo riguardi non è estensibile automaticamente e aprioristicamente al rappresentato ma il conflitto si può presentare soltanto quando si accerta in concreto che il delegante non era a conoscenza di tale situazione, dovendosi, in caso contrario presumere che il delegante, nel conferire il mandato, abbia valutato anche il proprio interesse, non tanto quello personale ma in quanto componente della collettività e l'abbia ritenuto conforme, comunque, a quello portato dal delegato

 

 

Sez.II civile sentenza n. 21901 del 19 novembre 2004

Nella ipotesi di costruzioni eseguite da un condomino sul suolo comune non trovano applicazione, in presenza della disciplina speciale dettata in tema di comunione, le norme relative all'accessione, costituendo innovazione della cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l'effetto di alterarne in maniera determinante la consistenza materiale e la destinazione originariamente prevista. In questo senso è stato deciso il caso specifico: la realizzazione da parte di un comproprietario di un'ulteriore rampa di una scala comune e di un torrino su di un solaio egualmente comune è conseguentemente idonea sia a comportare l'appropriazione da parte sua del vano occupato dalla nuova rampa e della superfice del torrino con l'effetto della definitiva sottrazione di questi all'uso degli altri condomini, e sia ad apportare modifiche strutturali alla scala ed al solaio nella loro primitiva configurazione ed il loro assoggettamento ad un uso, non solo di natura comunque più intensa, ma del tutto estraneo a quello originario. Nel caso in esame la Corte ha dato torto alla parte che aveva costruito le opere.

 

 

Sez.II civile sentenza n. 21902 del 19 novembre 2004

L'art. 1102 Cc consente al proprietario l'utilizzazione della cosa comune anche in modo particolare e più intenso ma ponendo il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto, esclude che l'utilizzo del singolo possa risolversi in una compressione quantitativa o qualitativa di quello, attuale e potenziale, di tutti i comproprietari. Un locale adibito a gabinetto non può, pertanto, essere utilizzato da uno dei partecipanti alla comunione anche per uso di decenza degli avventori di un bar aperto in un locale di sua proprietà esclusiva, giacché tale uso, pur non essendo idoneo all'asservimento del bene, da un lato, modifica la naturale destinazione del gabinettoa essere utilizzato dai soli comproprietari e, dall'altro, altera il rapporto di equilibrio tra i diritti concorrenti dei singoli comunisti.  

 

 

Sez. II civile sentenza n. 18358 del 13 settembre 2004

Negli edifici in condominio le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni, nella loro interezza, e anche se poste concretamente al servizio soltanto di taluni porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale in virtù del dettato dell'articolo 1117 n.1 Cc.