La sentenza affronta e risolve due questioni di particolare interesse processuale:

la prima attiene ai rapporti tra giudicato penale e giudizio civile e la seconda riguarda l'eccezione di difetto di rappresentanza.

Come è noto l'articolo 651 cpp determina e delimita l'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile stabilendo che esso fa stato quanto all'accertamento della esistenza del fatto, alla sua antigiuridicità penale e alla riconducibilità dello stesso all'imputato.

Per fatto accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato accertato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo costituito dalla condotta, dall'evento e dal nesso di causalità tra l'uno e l'altro, oltre, naturalmente alle circostanze di tempo e di luogo e dei modi di svolgimento di esso fatto.

Da ciò ne consegue che il giudice civile mentre non potrà discostarsi dalla ricostruzione dinamica dei fatti così come accertata dal giudice penale così come sopra indicata, potrà, invece, indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato come ad esempio il comportamento della parte lesa negli aspetti non esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento.

Ancora attribuito al giudice civile è l'accertamento dell'elemento soggettivo del fatto certamente non rientrante nella nozione della illeicità penale di cui al sopracitato art. 651 cpp.

Quanto all'eccezione di difetto di rappresentanza processuale la sentenza "de qua" ribadisce che esiste un principio di presunzione per cui si deve ritenere in assenza di precise contestazioni che la persona che agisce in giudizio per conto altrui ne abbia il relativo potere sul quale il giudice non interviene se non dietro apposita e specifica sollecitazione la quale se intervenuta nella fase di appello non è soggetta alle preclusioni di ordine cronologico riguardanti l'espletamento delle prove costituende ma può essere fornita in ogni stato e grado del giudizio con il solo limite della formazione del giudicato sul punto.