La morte dell'Avvocato domiciliatario (procuratore o meno della parte) rende inefficace l'elezione di domicilio e determina la necessità di consegnare la notifica della impugnazione alla parte personalmente.

Si può derogare al principio quando l'elezione di domicilio è fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione gli sopravviva.

In questo caso si considera lo studio come un ufficio e l'elezione di domicilio si può ritenere fatta con riferimento alla organizzazione, indipendentemente dalla persona del domiciliatario.

Quindi se l'organizzazione del procuratore continua l'attività dopo la sua morte o la cancellazione dall'albo, la notifica consegnata allo studio deve ritenersi nulla (e quindi sanabile) e non inesistente.

Infatti la circostanza che nello stesso luogo l'organizzazione del procuratore continua ad operare, perché altri ne continuano l'attività, consente di ritenere esistente un collegamento tra il destinatario della notifica, il luogo e le persone che vi ricevono la copia dell'atto da notificare.

Collegamento che autorizza a ritenere possibile la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, per cui l'irregolarità della notifica può essere considerata sanabile.