Il rito davanti al Giudice di Pace è caratterizzato dal regime delle stesse preclusioni che assiste il procedimento davanti al tribunale, le cui disposizioni sono sempre applicabili in mancanza di una diversa disciplina.

Ne deriva, pertanto, che dopo la prima udienza in cui il Giudice invita le parti a precisare i fatti e a richiedere i mezzi di prova non è più possibile proporre nuove domande o richiedere l'ammissione di nuove prove. ( Nella specie il Giudice di Pace aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, ritenendo opportuno decidere preliminarmente alcune questioni pregiudiziali. Non avendo la parte formulato in sede di precisazione delle conclusioni alcuna richiesta di prova né testimoniale né documentale, il giudice di pace, trattenuta la causa per la decisione, ha pronunciato sia sulle questioni pregiudiziali che sul merito, accogliendo l'opposizione.

Denunciando il soccombente la violazione dell'articolo 320 cpc da parte del giudice del merito, la Suprema corte, in applicazione del principio riferito sopra, ha rigettato il motivo del ricorso. ( art. 320 III^ com. Se la conciliazione non riesce il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere.)