L'applicabilità dell'articolo 2051 c.c. (nei confronti della P.A. del gestore) non è automaticamente esclusa allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività (anche per il tramite di un pagamento di tasso o corrispettivo) e si presenti di notevole estensione, ipotesi quest'ultima, non ravvisabile ove si tratti di edificio. Queste caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrono congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze, le quali - in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento - possono assumere rilievo, sulla base di una specifica valutazione del caso concreto, ai fini della individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. o il gestore deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
Allorquando il danneggiato invochi la responsabilità di cui all'articolo 2051 c.c. contro una P.A. in relazione al danno originatosi da bene demaniale o patrimoniale soggetto d uso generale, non è onerato dalla dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza dell'esistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente - come regola per l'invocazione della suddetta norma - dell'evento dannoso e del nesso di causalità.
La Cassazione cambia indirizzo e riconosce che è sempre applicabile l'articolo 2051 c.c. quando il danno si sia originato da un bene demaniale o patrimoniale della P.A. con la conseguenza che l'onere della prova da parte del danneggiato riguarderà solo l'evento dannoso e il nesso di causalità. Di conseguenza i tre elementi della patrimonialità o demanialità del bene, l'uso da parte della collettività e la sua notevole estensione non rileveranno ai fini della diversa applicabilità dell'articolo 2043 c.c. con conseguente inversione dell'onere della prova, ma incideranno solo sulla esimente del caso fortuito ove la P.A. dimostri di aver svolto tutto quanto ad essa prescritto in tema di controlli nel caso di bene in sé pericoloso oppure, quando la situazione di pericolo sia conseguente all'uso pubblico del bene, dimostri la repentinità e imprevedibilità della trasformazione dello stesso nel senso della sua pericolosità. Si apre, probabilmente, un capitolo nuovo in merito ad incidenti conseguenti a sconnessioni e buche stradali, non facendo più capo al danneggiato l'obbligo di provare l'esistenza di una situazione di insidia (imprevedibilità e inevitabilità dell'evento) ma riportando a carico della P.A. l'onere di dare prova nei limiti e nei termini sopra indicati del caso fortuito.