Con la sentenza n. 31137 del 22 settembre 2004 la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha distinto in modo ancora più marcato la nozione di mezzi di sussistenza considerata nella fattispecie di cui all'articolo 570 c.p. e la nozione civilistica di alimenti affermando che perché sussista l'applicabilità della norma penale occorre che la mancata corresponsione di quanto stabilito dal giudice civile determini il venir meno dei mezzi di sussistenza dell'avente diritto.

Nel caso esaminato dalla Corte l'obbligato pur avendo omesso di corrispondere il cospicuo assegno di mantenimento aveva continuato a pagare i canoni di locazione della lussuosa casa coniugale. I giudici di legittimità hanno, pertanto, escluso che fosse ravvisabile la violazione della norma penale atteso che tra i mezzi minimi di sussistenza non poteva di certo ravvisarsi la disponibilità di un alloggio di lusso.

I mezzi di sussistenza non si identificano con il concetto civilistico di alimenti poiché in quest'ultima nozione rientra ance ciò che è soltanto utile o conforme alla condizione dell'alimentando oltre che proporzionale alle sostanze dell'obbligato. Non sussiste poi alcuna correlazione tra mezzi di sussistenza e l'assegno di mantenimento fissato dal giudice civile in sede di separazione. La mancata o minore corresponsione dell'assegno stabilito dal giudice civile, infatti, non è sufficiente di per sé a dimostrare la responsabilità penale se non è accompagnata dalla prova che, in ragione dell'omissione, siano venuti meno i mezzi di sussistenza all'avente diritto tanto che il provvedimento del giudice civile non fa stato nel giudizio penale né in ordine alle condizioni dell'obbligato né per ciò che riguarda lo stato di bisogno dell'avente diritto. Per la configurabilità del reato in esame deve dimostrasi la sussistenza in concreto del duplice requisito dello stato di bisogno dell'avente diritto e della capacità economica dell'obbligato di fornire al primo i mezzi indispensabili per vivere.