Il vincolo di destinazione sulle aree asservite a parcheggio dei fabbricati di nuova costruzione non può subire deroghe mediante atti di disposizione degli stessi spazi.

La sentenza, dopo quasi 40 anni dall'emanazione della L.765/67 ribadisce il principio per cui gli spazi riservati a parcheggio nelle nuove costruzioni hanno un vincolo di destinazione inderogabile a favore dei proprietari delle singole unità abitative.

Da ciò ne consegue che, nel caso di alienazione separata di tali aree - da considerarsi pertinenze delle unità abitative a cui accedono - il vincolo urbanistico non inciderà sulla titolarità del diritto reale ma costituirà un diritto reale d'uso a favore dei singoli condomini o del singolo condomino proprietario dell'unità abitativa. 

Il prezzo pagato, ovviamente, non potrà intendersi compreso in quello pattuito e pagato per la vendita dell'unità immobiliare dato che questo non può intendersi riferito anche al diritto volontariamente non trasmesso.

Conseguentemente il giudice, pronunciando il trasferimento del diritto d'uso, deve anche pronunciare il riconoscimento del diritto del venditore al relativo compenso in quanto, all'operata integrazione dell'oggetto di una delle prestazioni, deve corrispondere la coerente integrazione dell'oggetto della controprestazione, per ripristinare l'equilibrio del sinallagma funzionale del contratto altrimenti inficiato.