La ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione non deve essere necessariamente fedele al manufatto preesistente; la ricostruzione può anche prevedere modifiche al prospetto dell'edificio, prevedendo balconi al posto di finestre; in sede di ricostruzione è necessario rispettare soltanto i limiti di cubatura e di sagoma, modificando gli altri aspetti del fabbricato; la sagoma e cosa diversa dal prospetto; per la demolizione è sufficiente la Dia e non è necessario il permesso di costruire.
Presupposti normativi: art.31 lettera D L. 5/8/78 n. 457; art. 3 DPR 380/01; art. 1 comma 6 lettera b L. 443/01; Dlgs 301/02.
Principi della sentenza:
la ristrutturazione edilizia, tramite previa demolizione non deve essere fedele ma deve preservare, del fabbricato preesistente, soltanto la volumetria e la sagoma. Può, dunque, mutare la superficie o la fedeltà rispetto all'area di sedime.
In conseguenza di tale principio la ristrutturazione edilizia che passi da una preventiva demolizione del fabbricato preesistente necessita solo della Dia anche se le opere di ricostruzione non rispettino la sagoma dell'edificio e modifichino i prospetti ad esempio realizzando balconi invece di finestre ed il volume complessivo sia diverso ( ma non superiore ) a quello preesistente.