In tema di contratto d'appalto aventi ad oggetto edifici o beni immobili destinati per loro natura a durare nel tempo il committente ha una garanzia così articolata:
1 nel rapporto sostanziale tra committente e appaltatore la garanzia decennale;
2 il termine di decadenza annuale dal giorno della scoperta dei vizi;
3 il termine di prescrizione annuale per l'esercizio dell'azione di responsabilità che decorre dalla denuncia.
Questi termini sono interdipendenti nel senso che ove anche uno solo di essi non sia rispettato la responsabilità dell'appaltatore non può essere fatta valere.
Cassazione Civ. II 30 luglio 2004 n. 14561.
In tema di rovina o difetti di cose immobili destinate per loro natura a durare nel tempo, l'articolo 1669 cc prescrive, oltre il termine decennale di prescrizione attinente al rapporto sostanziale di responsabilità dell'appaltatore, due ulteriori termini: uno di decadenza per la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina, e l'altro di prescrizione, per l'esercizio dell'azione di responsabilità, di un anno dalla denncia.
Questi termini sono interdipendenti nel senso che, ove uno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente o dei suoi aventi causa non può essere fatta valere.
In altre parole l'esercizio dell'azione di responsabilità può essere fatta valere nei dieci anni dall'esecuzione dell'opera a patto che il grave difetto sia denunciato entro un anno dalla scoperta e entro un anno dalla denuncia sia concretamente esercitata l'azione.