Dal 19 marzo è in vigore la legge 6/2004, che ha introdotto la figura dell'amministratore di sostegno, il cui scopo è fornire assistenza a soggetti parzialmente o totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi, sia temporaneamente sia definitivamente (soprattutto persone affette da infermità o da menomazioni fisiche o psichiche) e per i quali l'unica possibilità offerta dall'ordinamento era solo il ricorso all'interdizione o all'inabilitazione con i lunghi tempi che ne derivavano. La nuova legge intende tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno sia temporaneo che permanente. L'amministratore di sostegno è nominato dal giudice tutelare del luogo in cui la persona in difficoltà ha residenza o domicilio e provvede entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno, con decreto motivato immediatamente esecutivo. La scelta dell'amministratore avviene per la cura gli interessi del beneficiario, preferibilmente tra i prossimi congiunti o tra coloro che già se ne prendono cura. L'amministratore può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata . In mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può nominare con decreto motivato anche persona diversa da quella designata. Le persone scelte preferibilmente dal giudice tutelare sono il coniuge non separato legalmente ed a seguire la persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio. fratello o sorella e,infine, un parente entro il quarto grado. Il procedimento di nomina è molto semplificato rispetto all'interdizione poiché il ricorso può essere presentato direttamente dai prossimi congiunti all'avvocato e il procedimento si svolge con maggiore celerità. Le incertezze interpretative della nuova legge, quali ad esempio se sia possibile un amministratore di sostegno per tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ponendo così il soggetto in una posizione di incapacità o semi incapacità totale e in quali casi si debba necessariamente ricorrere all'interdizione si risponderà nel corso della evoluzione della giurisprudenza. Le sezioni distaccate dei Tribunali sono competenti in materia.