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Dal 19
marzo è in vigore la legge 6/2004, che ha introdotto la figura
dell'amministratore di sostegno, il cui scopo è fornire
assistenza a soggetti parzialmente o totalmente incapaci di
provvedere ai propri interessi, sia temporaneamente sia
definitivamente (soprattutto persone affette da infermità o da
menomazioni fisiche o psichiche) e per i quali l'unica
possibilità offerta dall'ordinamento era solo il ricorso all'interdizione o all'inabilitazione
con i lunghi tempi che ne derivavano.
La nuova legge intende tutelare, con la minore
limitazione possibile della capacità di agire, persone prive in
tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni
della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno
sia temporaneo che permanente. L'amministratore di sostegno è nominato
dal giudice tutelare del luogo in cui la persona in difficoltà
ha residenza o domicilio e provvede entro 60 giorni
dalla data di presentazione della richiesta alla nomina
dell'amministratore di sostegno, con decreto motivato
immediatamente esecutivo. La scelta dell'amministratore avviene
per la cura gli interessi del
beneficiario, preferibilmente tra i prossimi congiunti o tra
coloro che già se ne prendono cura. L'amministratore può essere
designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura
privata autenticata . In mancanza di designazione o in presenza
di gravi motivi, il giudice tutelare può nominare con decreto
motivato anche persona diversa da quella designata. Le persone
scelte preferibilmente dal giudice tutelare sono il coniuge non separato
legalmente ed a seguire la persona stabilmente convivente, padre, madre,
figlio. fratello o sorella e,infine, un parente entro il quarto grado. Il
procedimento di nomina è molto semplificato rispetto
all'interdizione poiché il ricorso può essere presentato direttamente
dai prossimi congiunti all'avvocato e il
procedimento si svolge con maggiore celerità. Le incertezze
interpretative della nuova legge, quali ad esempio se sia
possibile
un amministratore di sostegno per tutti gli atti di ordinaria e
straordinaria amministrazione, ponendo così il soggetto in una
posizione di incapacità o semi incapacità totale e in quali casi
si debba necessariamente ricorrere all'interdizione si risponderà nel corso della
evoluzione della giurisprudenza. Le sezioni distaccate dei
Tribunali sono competenti in materia. |