La Corte Costituzionale è recentemente intervenuta in materia di condono edilizio disposto dalla Legge 326 del 2003 all’articolo 32 con tre sentenze:la 196 la 198 e la 199.
Come è a tutti noto ben otto Regioni avevano promosso giudizio di illegittimità costituzionale della Legge sul presupposto che la specifica materia fosse stata attribuita alla competenza concorrente delle Regioni a cui veniva attribuito il compito di determinare dettagli rispetto ai principi lasciati alla competenza dello Stato.
La difficoltà di individuare i confini tra le due competenze concorrenti ha, appunto, determinato l’intervento della Corte Costituzionale.
La conclusione, sostanzialmente contenuta nella sentenza n. 196, ha fissato i seguenti principi:
1. il condono può essere fissato anche con D.L.;
2. il condono non costituisce una sorta di amnistia impropria e, pertanto, non vi è conflitto con l’articolo79 della Costituzione in quanto si tratta di una legge che determina l’estinzione dei reati conseguenza dell’avvio di una determinata procedura amministrativa e dell’adempimento di oneri previsti dalla legge;
3. il condono non si pone in contrasto con i principi costituzionali della tutela dell’ambiente e del paesaggio sia per la presenza forte delle Regioni e dei Comuni nella fase attuativa integrativa del condono sia perché si tratta di valori (tutela dell’ambiente e del paesaggio) che si bilanciano con altri quali ad esempio quelli del diritto all’abitazione;
4. il condono non è istituto privo di giustificazione e, pertanto, non viola il principio di ragionevolezza.
Da questi principi la Corte ha dedotto che lo Stato non può impedire che le Regioni possano determinare la possibilità le condizioni e le modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abusi; ovvero non può impedire che le Regioni fissino limiti volumetrici inferiori a quelle stabiliti dallo Stato o stabiliscano una categoria di opere non condonabili.
Ne ha, inoltre, dedotto che lo Stato non può fissare limiti brevissimi per la conclusione del procedimento di sanatoria, che la disciplina del silenzio-assenzo è anch’essa riservata alla legislazione regionale e che spetta ancora alla regione stabilire la misura dell’anticipazione degli oneri concessori.
Per concludere si può dedurre una parziale incostituzionalità della legge, un obbligo per lo Stato di rifissazione di termini più ampi per consentire alle regioni di legiferare sui dettagli del condono ed in mancanza dei reciproci adempimenti come conseguenza una totale incostituzionalità della legge o, d’altra parte, la completa e definitiva adozione dei termini di condonabilità stabiliti dalla L. 326/03.
Come è, altresì, noto il D.L. 168/2004 ha apportato modifiche al D.L. 269/03 adeguandolo al dettato della Corte Costituzionale e prevedendo nuovi termini sia per quanto riguarda le domande di condono sia il pagamento della oblazione spostando i primi tra l'11 novembre e il 10 dicembre 2004.
E' importante sottolineare che il D.L. disciplina gli effetti delle domande di condono presentate sino alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (28/6/04) e quelle presentate dalla data di entrata in vigore del D.L. 168/04 sino alla data della sua conversione in legge.
Per quanto riguarda le prime, per il principio dell'affidamento, ne vengono salvaguardati gli effetti fatte salve eventuali e diverse statuizioni delle regioni e, comunque, ne vengono salvaguardati gli effetti penali.
Per quanto riguarda le seconde ovvero quelle presentate dopo la sentenza ma dal momento dell'entrata in vigore del D.L. e sino al momento della sua conversione in legge (1/8/04) ne vengono salvaguardati i soli effetti penali fatte salve più favorevoli statuizioni delle regioni che potranno anzi dovranno legiferare come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale.
Infine, anche se il D.L. non ne parla si può dedurre che per le domande di condono presentate dopo la sentenza della Corte e sino al D.L. si dovrà attendere la legge regionale che ne fisserà i parametri e i limiti nonché la misura dell'oblazione e degli oneri.
Qualora la regione non dovesse legiferare entro 4 mesi dall'entrata in vigore del D.L. (12/7/04) la normativa applicabile tornerebbe ad essere quella del D.L. 269/03 con le modifiche apportate dal D.L. 168/04.