Nella controversia promossa da un condomino nei confronti del condominio al fine di sentir dichiarare l'inesistenza dell'obbligo di pagare la propria quota di spese, deliberata in via generale per tutti i condomini, sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, la contestazione deve intendersi necessariamente estesa all'invalidità dell'intero rapporto, il cui complessivo valore è quello rilevante ai fini della determinazione della competenza, atteso che il thema decidendum finisce per riguardare non il solo obbligo del singolo ma l'intera spesa oggetto della deliberazione la cui validità non può formare oggetto di riscontro in via meramente incidentale.