|
In caso di sopravvenuto fallimento di un
costruttore, il curatore non può sciogliersi dal contratto
preliminare di permuta di un'area edificabile con una palazzina
da realizzarsi sulla stessa area se, già trasferito il terreno,
la domanda giudizialediesecuzione dell'obbligo del passaggio del
fabbricato, successivamente accolta, fosse stata trascritta
prima della procedura concorsuale. In presenza delle circostanze
indicate, la curatela non può dunque valutare l'opportunità di
proseguire o meno il rapporto in corso alla data del fallimento
ai sensi dell'articolo 72 della legge fallimentare; essa
subentra obbligatoriamente nella posizione che era del fallito e
deve conseguentemente rilasciare il fabbricato oggetto di
scambio all'ex titolare del terreno. È quanto hanno deciso le
Sezioni unite civili della Corte di cassazione con una
innovativa e articolata sentenza (n. 12505) depositata lo scorso
7 luglio (di prossima pubblicazione su «Guida al Diritto»). La
tesi del curatore. La curatela, interessata a sciogliersi dal
contratto (e, dunque, ad apprendere la palazzina e a invitare
l'altra parte a insinuarsi per il corrispettivo della cessione
del terreno nello stato passivo del fallimento) ha proposto
ricorso sulla base di quattro motivi specifici tutti rigettati
dalla Cassazione. Così, in primo luogo, afferma che, ai sensi
dell'articolo 72, comma 4, della legge fallimentare, l'
esecuzione della prestazione da parte del contraente in bonis
(nella fattispecie, la cessione del terreno) non sarebbe di
ostacolo per l'esercizio da parte del curatore della scelta tra
l'esecuzione del contratto e il suo scioglimento. Precisa poi
che tale principio previsto per la compravendita e riconosciuto
applicabile anche al contratto preliminare, deve ritenersi
operante anche per il preliminare di permuta stante l'affinità
dei due contratti. Chiarisce ancora che, in presenza di un
contratto preliminare, la facoltà di scioglimento del
promittente venditore può essere impedita solo se in epoca
anteriore al fallimento sia stato concluso il contratto
definitivo ovvero sia passata in giudicato la sentenza emessa in
luogo del contratto stesso. Infine ritiene che l'effetto
preclusivo allo scioglimento non può riconoscersi alla
trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma
specifica dell'obbligo di concludere il contratto effettuata
prima della procedura concorsuale. Le motivazioni dei giudici
supremi. Nel rigettare in toto il ricorso della curatela i
giudici ricordano che l'articolo 72 della legge fallimentare
prevede per il contratto di compravendita una disciplina
differenziata a seconda che il fallimento si riferisca al
venditore o al compratore. Il diverso trattamento trova
giustificazione nello specifico ruolo rivestito dalle parti,
circostanza che invece - secondo la Corte - non è rivenibile nel
rapporto di permuta visto che entrambi i contraenti, al tempo
stesso, assumono la posizione di alienante e quella di
acquirente. Ne discende che gli effetti della dichiarazione di
fallimento devono essere regolati in maniera uniforme a
prescindere da chi venga dichiarato fallito. Applicando tale
criterio all'articolo 72 si giunge a un'unica conclusione: il
curatore può sciogliersi dal contratto solo se quest'ultimo è
ancora ineseguito (o non compiutamente eseguito) da entrambe le
parti. Nel caso di specie, invece, la parte in bonis aveva già
effettuato la prestazione consistente nella cessione del
terreno, mentre l'adempimento dell'altra parte era stato oggetto
di domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica. La Corte
indica quando la prestazione del promissario possa ritenersi
eseguita in un contratto preliminare. Superando precedenti
giurisprudenziali consolidati, afferma infatti che il
trasferimento della proprietà del bene (nel caso di specie, la
cessione del terreno) effettuata prima della stipula del
contratto definitivo di permuta (o della sentenza destinata a
surrogare il contratto non concluso) «determinando l'insorgere
degli effetti finali dell'operazione programmata con il
preliminare realizza… lo stesso risultato giuridico ricollegato
(...) alla stipulazione del contratto definitivo». Quanto agli
effetti della trascrizione della domanda di esecuzione in forma
specifica, le Sezioni unite ritengono che vada comunque
privilegiata l'applicazione delle norme dirette ad evitare il
pregiudizio connesso alla durata di un processo a chi ha diritto
alla piena tutela in base al diritto sostanziale. Ne discende
quindi che «quando la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione
in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto sia
stata trascritta prima della dichiarazione di fallimento, la
sentenza che l'accoglie, anche se trascritta successivamente, è
opponibile alla massa dei creditori e impedisce l'apprensione
del bene da parte del curatore che non può quindi avvalersi del
potere di scioglimento» in base all'articolo 72 della legge
fallimentare. |