CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE I

SENTENZA 18 MARZO 2002, n. 1123 PRESIDENTE Bonavitacola RELATORE Celotti

PARTI: 

F.G. ed altri

contro

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica Università degli studi "La Sapienza" di Roma ed altri

 

La responsabilità dell’ente pubblico e quella del medico

dipendente, per i danni cagionati al paziente, sono

entrambe di tipo professionale contrattuale (1) (2).

Ai fini dell’accertamento della responsabilità medica,

trovano applicazione diretta gli artt. 2236 e 1176 a seconda

che si tratti di interventi di "difficile" o di "facile

esecuzione" (3)

Anche ai fini della ripartizione dell’onere probatorio

occorre distinguere tra interventi di "difficile esecuzione" e

interventi di "facile esecuzione" (4).

Con riguardo al fatto illecito che abbia colpito il congiunto

senza causarne la morte, è stato ritenuta ammissibile la

richiesta di risarcimento della lesione dei c.d. diritti riflessi,

di cui sono portatori soggetti diversi dalla vittima del fatto

ingiusto, quando la lesione di tali diritti sia

eziologicamente collegata con il fatto illecito (5) (6).