CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I
SENTENZA 18 MARZO 2002, n. 1123 PRESIDENTE Bonavitacola RELATORE Celotti
PARTI:
F.G. ed altri
contro
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica Università degli studi "La Sapienza" di Roma ed altri
La responsabilità dell’ente pubblico e quella del medico
dipendente, per i danni cagionati al paziente, sono
entrambe di tipo professionale contrattuale (1) (2)
.Ai fini dell’accertamento della responsabilità medica,
trovano applicazione diretta gli artt. 2236 e 1176 a seconda
che si tratti di interventi di "difficile" o di "facile
esecuzione" (3)
Anche ai fini della ripartizione dell’onere probatorio
occorre distinguere tra interventi di "difficile esecuzione" e
interventi di "facile esecuzione" (4).
Con riguardo al fatto illecito che abbia colpito il congiunto
senza causarne la morte, è stato ritenuta ammissibile la
richiesta di risarcimento della lesione dei c.d. diritti riflessi,
di cui sono portatori soggetti diversi dalla vittima del fatto
ingiusto, quando la lesione di tali diritti sia
eziologicamente collegata con il fatto illecito (5) (6).