TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

 REPUBBLICA ITALIANA

          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale ordinario di Roma, quarta sezione civile, in persona del giudice dott. F, derico Salvati, ha emesso la seguente

   SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero 6567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2002, posta in deliberazione il 14.12.2003 (data di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica) e vertente

                                                   TRA

LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A.,

in persona del vicedirettore generale dott. R. P.,

elettivamente domiciliata in Roma, via Cratilo di Atene 31, presso lo studio dell'avvocato D.V., che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo.

OPPONENTE

E

Avvocato G. T.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Germanico 184, presso il proprio studio e da sé rappresentata e difesa ex art. 86 c.p.c..

OPPOSTA

OGGETTO: opposizioni agli atti esecutivi e all'esecuzione forzata.

CONCLUSIONI

All'udienza del 25.9.2003 il difensore della società opponente richiamava le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo e il difensore dell'opposto chiedeva che l'opposizione fosse rigettata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.1.2002 la Lloyd Adriatico Assicurazioni spa proponeva opposizione all'esecuzione forzata n. 29102/01 r.e., iniziata dall'avvocato G. T. con atto di pignoramento presso terzi notificatole il 6,11.2001, eccependo: 1) la nullità del precetto, deducendo che tale atto era privo di sottoscrizione del procuratore e della parte e che non vi era stato indicato il totale della somma precettata; 2) l'illegittimità dell'azione esecutiva, deducendo di avere corrisposto alla creditrice opposta, quale difensore antistatario, la somma di £. 4.261.960, dovuta in base alla sentenza del Tribunale di Roma n. 116964101 del 28.3-9.5.2001, mediante l'invio, presso il suo studio, di un assegno circolare in data precedente alla notifica del precetto; 3) l'erroneità delle somme precettate, deducendo che non erano dovute alcune delle somme richieste.

Concludeva chiedendo che, previa sospensione dell'esecuzione, in via principale venisse ritenuto "infondato in fatto e in diritto il pignoramento presso terzi per illegittimità dello stesso, essendo stato il titolo esecutivo caducato dal sopravvenuto totale pagamento del debito" e, in via subordinata, che venisse dichiarata "l'infondatezza del pignoramento per nullità dell'atto di precetto, per indeterminatezza della somma pignorata e perché la somma richiesta è comunque superiore al dovuto"; chiedeva, inoltre, che la controparte fosse condannata "al risarcimento dei danni ex art. 96, III comma, c.p.c.", deducendo la "pretestuosità dell'esecuzione".

II giudice, con decreto in data 1.2.2002, fissava al giorno 19.3.2002 l'udienza di comparizione delle parti, nel corso della quale si costituiva l'opposta avv. G. T. mediante deposito del proprio fascicolo e della comparsa di risposta, contestando, nel merito, le argomentazioni formulate dalla controparte. Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il giudice, con ordinanza del 27.3.2002, sospendeva l'esecuzione. Precisate le conclusioni all'udienza del 25.9.2003, la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini per depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 -Deve in primo luogo osservarsi che con l'eccezione di nullità del precetto -
fondata sul rilievo che tale atto sarebbe stato privo di sottoscrizione del
procuratore/parte e che non vi sarebbe stato indicato il totale della somma
precettata -- è stata introdotta un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 co. 2
c.p.c., da dichiararsi inammissibile perché tardivamente proposta oltre il termine perentorio di cinque giorni dalla notifica dell'atto e, comunque, dalla notifica del pignoramento.

2 Quanto al primo motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.2 c.p.c., con il quale è stato eccepito l'integrale adempimento in data anteriore alla notifica del precetto, si osserva quanto segue.

In base alla sentenza di questo tribunale n. 16964/01, costituente titolo esecutivo, la Lloyd Adriatico era stata condannata al pagamento, in favore del difensore antistatario della controparte, delle spese processuali, liquidate in £. 4.000.000, oltre iva e cpa; il relativo precetto era stato notificato in data 8.10.2001. L'opposta ha provato in corso di causa di avere restituito alla società debitrice, con lettera raccomandata a.r. ricevuta in data 8.6.2001, l'assegno bancario non trasferibile (anziché un assegno circolare, come sostenuto dalla Lloyd Adriatico) dell'importo di £. 4.261.860 emesso in data 1.6.2001. L'avvocato T. nella missiva - inviata quattro mesi prima di notificare il precetto - ha rappresentato le ragioni del rifiuto dell'accettazione del titolo, facendo riferimento sia al mancato rispetto delle modalità di adempimento delle obbligazioni aventi ad oggetto una somma di denaro previste dal codice civile, sia alla ritenuta non congruità dell'importo corrisposto, in quanto non comprensivo delle spese successive al deposito della sentenza e della somma che la società avrebbe trattenuto a titolo di ritenuta d'acconto per versarle all'erario.

3 - Si tratta, quindi, di accertare se la corresponsione dell'importo dovuto mediante assegno bancario costituisca un fattispecie estintiva dell'obbligazione del debitore, in quanto tale ostativa all'esercizio del diritto di procedere all'esecuzione forzata, previa verifica della correttezza del mancato pagamento della somma trattenuta a titolo di ritenuta di acconto e delle spese successive al deposito della sentenza.

3.1. Già nella sentenza n. 3777/82, mutando il precedente orientamento sostenuto nella sentenza n. 1774/79, la Corte di legittimità aveva affermato l'applicabilità dell'obbligo della ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall'art. 25 DPR 600173, anche per i pagamenti eseguiti in esecuzione dì una sentenza di condanna alle spese processuali in favore del difensore distrattario della controparte vittoriosa.

Aveva sostenuto nell'occasione la Suprema Corte che il debito, anche se soddisfatto da un terzo, rimane qualificato dal suo originario contenuto di corrispettivo dovuto, oggettivamente considerato, per le prestazioni professionali, in quanto tali soggette alla citata normativa, indipendentemente da un diretto rapporto di clientela tra l'avvocato distrattario e la parte che esegue il pagamento.

Successivamente le Sezioni unite (sent. n. 9332/96), nel dirimere una controversia concernente l'ipotesi in cui la ritenuta era stata effettuata dal terzo pignorato in sede di esecuzione forzata per l'adempimento di un credito di natura diversa da quello in forza del quale è stata iniziata l'esecuzione opposta, hanno comunque richiamato anche la citata sentenza, concernente il credito dei difensore distrattario, ritenendo di confermare la soluzione adottata in quella occasione .

Hanno sostenuto le SS.UU., in particolare, che la norma tributaria in materia di ritenuta di acconto deve essere applicata ogniqualvolta ricorra la condizione che il reddito percepito derivi da prestazione di lavoro autonomo, come si è verificato nel caso oggetto del presente giudizio di opposizione, senza che possa rilevare la circostanza che il pagamento provenga da un terzo, anziché dal soggetto in cui favore la prestazione è stata resa, e ciò in considerazione della ragione che costituisce fonte del credito che con il pagamento resta estinto. Non censurabile, di conseguenza, è il comportamento della parte soccombente ché provveda ad effettuare la ritenuta d'acconto nel corrispondere al difensore distrattario della parte vittoriosa le somme liquidate in sentenza a titolo di spese processuali.

3.2. Deve, invece, condividersi l'assunto dell'opposta, per cui la società debitrice avrebbe dovuto corrispondere - indipendentemente dal fatto che l'assegno fosse stato inviato prima della notifica dei precetto - anche l'importo corrispondente alle spese successive al deposito della sentenza, purché riferibili ad attività svolte indipendentemente dalla notifica del precetto ed imposte dalla legge o conseguenti al corretto esercizio dell'attività professionale (quali quelle concernenti la registrazione della sentenza e l'estrazione di copie dì essa o arche la notifica della sentenza per consentire la decorrenza del cd. termine breve per l'impugnazione).

Si tratta, infatti, di attività svolte in conseguenza diretta della definizione del procedimento, alle quali si estende la pronuncia di condanna alle spese di lite, e non soltanto prodromiche all'esecuzione o tipiche di tale procedura.

3.3. Va invece escluso che al  pagamento effettuato mediante invio di un assegno bancario possa darsi la medesima efficacia estintiva dell'obbligazione accordata dalle vigenti norme civilistiche al pagamento effettuato mediante invio di una somma di denaro al domicilio del creditore. Sul punto è corretto operare una distinzione tra l'ipotesi in cui Il pagamento è effettuato mediante invio di un assegno circolare e quella in cui è inviato un assegno bancario.

La giurisprudenza di legittimità infatti, nella maggior parte delle pronunce più recenti ha attribuito al pagamento del debito a mezzo di assegno (anche) bancario efficacia liberatoria qualora il creditore abbia preventivamente manifestato il proprio assenso, anche a mezzo di comportamento concludente, ovvero abbia accettato l'assegno in  pagamento, trattenendo e riscotendo l'assegno; in tale ipotesi si configurerebbe un'accettazione con riserva della prestazione diversa da quella dovuta (art. 1197 c.c.), condizionata al buon fine del  pagamento e all'incasso (Cass. 15396/00 e 3427/98).

Una maggiore apertura è ravvisabile in riferimento al pagamento a mezzo di assegno circolare, già oggetto di pronunce analoghe a quelle appena menzionate (Cass. 1939/03 e 5638/98).

E'. stato infatti affermato che al rifiuto del creditore di accettare assegni circolari in luogo dì somme di denaro senza plausibili motivi, pur essendo contrario al dovere di correttezza, non può essere attribuita efficacia estintiva dell'obbligazione (Cass., sez. lav., 18240/02). E", inoltre, principio oramai consolidato che l'offerta di pagamento mediante assegno circolare sia eseguita secondo gli usi e qualifica un'idonea offerta non formale, con correlativa esclusione della mora debendi, al sensi dell'art. 1220 c.c. (Cass. 18240/02; 7051/97; 5143/86).

In due recenti pronunce (Cass. 10695/03 e 1351/98) adottate in giudizi di opposizione all'esecuzione, inoltre, pur mantenendo ferma la differenziazione tra l'assegno circolare e la somma di denaro e tra (e funzioni rispettivamente svolte, lai Corte ha attribuito maggiore e decisiva rilevanza al mancato rispetto delle regole della correttezza, affermando che la consegna di assegni circolari,. pur non equivalendo a pagamento a mezzo di somme di denaro, estingue l'obbligazione di pagamento quando il rifiuto del creditore appare contrario alle regole della correttezza, che impongono al creditore di prestare la sua collaborazione nell'adempimento dell'obbligazione (art. 1175 c.c.). A tale conclusione non può, tuttavia, giungersi nell'ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato con un mezzo, l'assegno bancario, che non si caratterizza. per l'offrire al creditore la garanzia dell'effettiva soddisfazione dei credito, data dalla preventiva costituzione della "provvista".

Ed  allora, poiché la creditrice opposta, nel caso in esame, ha immediatamente restituito l'assegno bancario inviatole, prospettando le ragioni del rifiuto, e poiché non sussisteva un preventivo accordo in base al quale il pagamento sarebbe dovuto avvenire mediante l'invio di un assegno bancario, deve ritenersi la legittimità del rifiuto dei pagamento da parte della creditrice, a nulla rilevando che le ragioni di contestazione fossero in parte infondate (ma non pretestuose, in riferimento alla natura della questione).

3.4. Concludendo, il primo motivo di opposizione all'esecuzione può essere accolto soltanto in riferimento alla parte del credito estinta mediante Il versamento della ritenuta d'acconto e perciò entro tale limite deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

4 - Con il secondo motivo di opposizione all'esecuzione la società debitrice ha contestato l'obbligo di procedere al pagamento anche in riferimento ad alcune voci richieste nel precetto, di seguito esaminate. E" fondata la contestazione concernente la somma richiesta a titolo di interessi legali (£.65.550), poiché quanto a tale titolo dovuto, sulla sorte di £.4.000.000, nel periodo tra il 9.5.2003 (data di pubblicazione, della sentenza) e il giorno 8.10.2001 (ricevimento della notifica del precetto) ammonta al minor importo di £.58.301 (paria € 30,11).

Non è stato, invece, richiesto alcunché dalla creditrice a titolo di spese e diritti di procura e di corrispondenza informativa.

Sono invece dovuti i diritti di notifica della sentenza, di ritiro della notifica e di disamina della relata, trattandosi di attività da retribuire in riferimento all'atto a cui si riferiscono (la sentenza) e quindi indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato notificato unitamente al precetto. Sono altresì dovuti i diritti e le spese per le attività di apposizione della formula esecutiva, di accesso in cancelleria e di estrazione di copie della sentenza, indipendentemente dal fatto che siano stati richiesti anche nel precetto inviato nell'interesse della parte in riferimento alla sorte riconosciuta In sentenza, poiché finalizzate alla soddisfazione del distinto credito per spese processuali vantato dal difensore distrattario.

Sono  dovuti, infine, anche i diritti per la registrazione della sentenza, correlati ad un'attività di esborso costituente un aspetto delle spese processuali (si noti che l'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta di registro è stato soltanto richiesto dal difensore distrattario che, evidentemente, lo ha anticipato, sicché probabilmente la voce contestata non avrebbe dovuto essere richiesta in favore della parte).

In tale limite deve accogliersi il secondo motivo di opposizione all'esecuzione.

5 -- Si ritiene che nel parziale accoglimento dei motivi di opposizione all'esecuzione debbano ravvisarsi giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

6 - In considerazione dell'esito del giudizio non può essere accolta la domanda di: condanna ex art. 96 co.2 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulle opposizioni agli atti esecutivi e all'esecuzione prbposte dalla LLOYD ADRIATICO ASSICURAZIONI S.P.A. con ricorso depositato il 29.1.2002 nell'ambito dell'esecuzione  n. 99102/01 r.e. - iniziata dall'avvocato G.T. con atto di pignoramento presso terzi notificato a mezzo posta il 6.11.2001 - così provvede:

a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi;

b) in parziale accoglimento del primo motivo di opposizione all'esecuzione, dichiara l'insussistenza dei diritto dell'avvocato G.T. di procedere ad esecuzione forzata in riferimento alle somme versate dalla società debitrice a titolo di ritenuta d'acconto;

c) in parziale accoglimento del secondo motivo di opposizione all'esecuzione, dichiara l'insussistenza del diritto dell'avvocato G.T. di procedere ad esecuzione forzata in relazione alla somma, richiesta in precetto a titolo di interessi legali, eccedente l'importo di € 30,11;

d) compensa le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 12.1.2004.

                                                                                                              Il Giudice

                                                                                                     Dott. Federico Salvati