Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali
Vigenza 27 febbraio 2004 -
Consolidato con la legge 26 febbraio 2004, n. 45 di conversione con
modifiche dell'art. 3 del d.l. 24 dicembre 2003, n. 354.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76 e 87 della
Costituzione;
VISTO l'articolo 1 della legge 24
marzo 2001, n. 127, recante delega a Governo per l'emanazione di un
testo unico in materia di trattamento dei dati personali;
VISTO l'articolo 26 della legge 3
febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti all'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge
comunitaria 2002);
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 1996, n.
676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
VISTA la direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonchè alla libera circolazione dei dati;
VISTA la direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al
trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2003;
SENTITO il Garante per la protezione
dei dati personali;
ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del
Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri della
giustizia,dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e delle
comunicazioni;
EMANA il seguente decreto legislativo:
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Diritto alla protezione dei dati
personali
1. Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che
lo riguardano.
Art. 2. Finalità
1. Il presente testo unico, di seguito
denominato "codice", garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonchè
della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei
dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è
disciplinato assicurando un elevato livello di tutela dei diritti e
delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per
il loro esercizio da parte degli interessati, nonchè per l'adempimento
degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento
dei dati
1. I sistemi informativi e i programmi informatici sono
configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di
dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le
finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di
identificare l'interessato solo in caso di necessità.
Art. 4. Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) "trattamento", qualunque
operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati;
b) "dato personale", qualunque
informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od
associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,
mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un
numero di identificazione personale;
c) "dati identificativi", i dati
personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
d) "dati sensibili", i dati
personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale;
e) "dati giudiziari", i dati
personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n.
313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o
la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61
del codice di procedura penale;
f) "titolare", la persona fisica, la
persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente,
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro
titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del
trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza;
g) "responsabile", la persona
fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali;
h) "incaricati", le persone fisiche
autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal
responsabile;
i) "interessato", la persona fisica,
la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i
dati personali;
l) "comunicazione", il dare
conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello
Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
m) "diffusione", il dare conoscenza
dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche
mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) "dato anonimo", il dato che in
origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un
interessato identificato o identificabile;
o) "blocco", la conservazione di
dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del
trattamento;
p) "banca di dati", qualsiasi
complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità
dislocate in uno o più siti;
q) "Garante", l'autorità di cui
all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre,
per:
a)
"comunicazione elettronica", ogni informazione scambiata o trasmessa tra
un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni
trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica,
come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente,
identificato o identificabile;
b) "chiamata", la connessione
istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico, che
consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) "reti di
comunicazione elettronica", i sistemi di trasmissione, le
apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che
consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari,
le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a
commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la
diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il
trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati
per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;
d) "rete
pubblica di comunicazioni", una rete di comunicazioni elettroniche
utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
e) "servizio
di comunicazione elettronica", i servizi consistenti esclusivamente o
prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni
elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di
trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della
direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo
2002;
f)
"abbonato", qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o
associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico per la fornitura
ditali servizi, o comunque destinatario di tali servizi tramite schede
prepagate;
g) "utente",
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali,
senza esservi necessariamente abbonata;
h) "dati
relativi al traffico", qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini
della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica o della relativa fatturazione;
i) "dati
relativi all'ubicazione", ogni dato trattato in una rete di
comunicazione elettronica che indica la posizione geografica
dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) "servizio
a valore aggiunto", il servizio che richiede il trattamento dei dati
relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati
relativi al traffico, oltre a quanto è necessario per la trasmissione di
una comunicazione o della relativa fatturazione;
m) "posta
elettronica", messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini
trasmessi attraverso una rete pubblica di comunicazione, che possono
essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura terminale ricevente,
fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si
intende, altresì, per:
a) "misure
minime", il complesso delle misure tecniche, informatiche,
organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il
livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti
nell'articolo 31;
b) "strumenti
elettronici", gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque
dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il
trattamento;
c)
"autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e
delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
d)
"credenziali di autenticazione", i dati ed i dispositivi, in possesso di
una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati,
utilizzati per l'autenticazione informatica;
e) "parola
chiave", componente di una credenziale di autenticazione associata ad
una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o
altri dati in forma elettronica;
f) "profilo
di autorizzazione", l'insieme delle informazioni, univocamente associate
ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può
accedere, nonchè i trattamenti ad essa consentiti;
g) "sistema
di autorizzazione", l'insieme degli strumenti e delle procedure che
abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi,
in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si
intende per:
a) "scopi
storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di
figure, fatti e circostanze del passato;
b) "scopi
statistici", le finalità di indagine statistica o di produzione di
risultati statistici, anche a mezzo di sistemi informativi statistici;
c) "scopi
scientifici", le finalità di studio e di indagine sistematica
finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche in uno specifico
settore.
Art. 5. Oggetto ed ambito di
applicazione
1. Il presente codice disciplina il
trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato da
chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
2. Il presente codice si applica anche
al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel
territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega,
per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato anche
diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai
fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di
applicazione del presente codice, il titolare del trattamento designa un
proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato ai fini
dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di dati personali
effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è
soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono
destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si
applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di
sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31.
Art. 6. Disciplina del
trattamento
1. Le disposizioni contenute nella presente Parte si applicano
a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto previsto, in relazione ad
alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative o modificative della
Parte II.
Titolo II - DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed
altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di
ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del
trattamento;
c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del
titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto
di ottenere:
a) l'aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei
dati;
b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di
mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto
di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti
allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati
personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Art. 8. Esercizio
dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta
senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di
un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
2. I diritti di cui all'articolo 7 non
possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o
con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati
personali sono effettuati:
a) in base alle disposizioni del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge luglio 1991, n. 197,e successive modificazioni, in materia
di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni del
decreto-legge 31 dicembre 1991,n. 419, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992,n. 172, e successive modificazioni, in
materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari
d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso
dagli enti pubblici economici,in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e
valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e
dei mercati creditizi e finanziari, nonchè alla tutela della loro
stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 24, comma
1, lettera f), limitatamente al periodo durante il quale potrebbe
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede
giudiziaria;
f) da fornitori di servizi di
comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a
comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia, presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della
giustizia;
h) ai sensi dell'articolo 53, fermo
restando quanto previsto dalla legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Il Garante, anche su
segnalazione dell'interessato, nei casi dicui al comma 2, lettere a),
b), d), e) ed f) provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159
e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma,
provvede nei modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo,
può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di
dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad
altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonchè l'indicazione di condotte
da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del
trattamento.
Art. 9. Modalità di esercizio
1. La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta
elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in
riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio
dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta può essere
formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura
dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o
procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui all'articolo 7
riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela
dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato è
verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un
documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto
dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della
delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e
presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una
persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od
ordinamenti.
5. La richiesta di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non
minore di novanta giorni.
Art. 10. Riscontro all'interessato
1. Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee
misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso ai dati
personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di
appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o
identificabili;
b) a semplificare le modalità e a
ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di
uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
2. I dati sono estratti a cura del
responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante
strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati
sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle
informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati
su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per
via telematica.
3. Salvo che la richiesta sia riferita
ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie
di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati
personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.
Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad
un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo
84, comma 1.
4. Quando l'estrazione dei dati
risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la
consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali
richiesti.
5. Il diritto di ottenere la
comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati
personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati
o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati
personali relativi all'interessato.
6. La comunicazione dei dati è
effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una
grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono
forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione
del relativo significato.
7. Quando, a seguito della richiesta
di cui all'articolo 7, commi1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta
confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere
chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente
sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico.
8. Il contributo di cui al comma 7 non
può comunque superare l'importo determinato dal Garante con
provvedimento di carattere generale, che può individuarlo
forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con
strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo
provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere
chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del
quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso
uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in
relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di cui ai commi 7 e 8
è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero
mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale
riscontro.
Titolo III - REGOLE GENERALI
PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I
TRATTAMENTI
Art. 11. Modalità del
trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo
correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi
determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento intermini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario,
aggiornati;
d) pertinenti, completi e non
eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati;
e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono
stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.
Art. 12. Codici di deontologia
e di buona condotta
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate,
nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto dei
criteri direttivi delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul
trattamento di dati personali, la sottoscrizione di codici di
deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne verificala
conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di
osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la
diffusione e il rispetto.
2. I codici sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e, con
decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A)
del presente codice.
3. Il rispetto delle disposizioni
contenute nei codici di cui al comma 1 costituisce condizione essenziale
per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche al codice di deontologia per i trattamenti
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui
al comma 1 e all’articolo 139.
Art. 13. Informativa
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati
personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del
trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o
facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi del
titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello
Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare
ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando
il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
Quando è stato designato un responsabile per il riscontro
all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, è indicato tale responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1
contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni del
presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona
che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto
l'espletamento, da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive
o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare con
proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al
pubblico.
4. Se i dati personali non sono
raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo
interessato all'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista
la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4
non si applica quando:
a) i dati sono trattati in base ad
un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) i dati sono trattati ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento;
c) l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali
misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al
diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante,
impossibile.
Art. 14. Definizione di
profili e della personalità dell'interessato
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che
implichi una valutazione del comportamento umano può essere fondato
unicamente su un trattamento automatizzato di dati personali volto a
definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni
altro tipo di determinazione adottata sulla base del trattamento di cui
al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che la
determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o
dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento di una proposta
dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate dal
presente codice o da un provvedimento del Garante ai sensi dell'articolo
17.
Art. 15. Danni cagionati per
effetto del trattamento
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050
del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è
risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16. Cessazione del
trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un
trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purchè
destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i
quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini
esclusivamente personali e non destinati aduna comunicazione
sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro
titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di
deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo
12.
2. La cessione dei dati in violazione
di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di
effetti.
Art. 17. Trattamento che
presenta rischi specifici
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonchè per la dignità dell'interessato, in relazione alla
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può
determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia
dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui
al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione dei principi
sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate
categorie di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello
del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER
I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18. Principi applicabili
a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
1. Le disposizioni del presente capo riguardano tutti i
soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici.
2. Qualunque trattamento di dati
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Nel trattare i dati il soggetto
pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente codice,
anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonchè dalla legge e
dai regolamenti.
4. Salvo quanto previsto nella Parte
II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari
pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui
all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19. Principi applicabili
al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
1. Il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, anche in mancanza di
una norma di legge o di regolamento che lo preveda espressamente.
2. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è prevista
da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma la
comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento
di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine
di cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa
determinazione ivi indicata.
3. La comunicazione da parte di un
soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione
da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento.
Art. 20. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili
1. Il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere
trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse
pubblico perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di
legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i
tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è
consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni
identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il
trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei
singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con
atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso
dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su
schemi tipo.
3. Se il trattamento non è previsto
espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di
rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente
autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati
sensibili.Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di
operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati
e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata
periodicamente
Art. 21. Principi applicabili
al trattamento di dati giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti
pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di
rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e
di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo
20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22. Principi applicabili
al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa di cui
all'articolo 13 soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è
effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici possono
trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso,
mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura
diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono
raccolti, di regola, presso l'interessato.
5. In applicazione dell'articolo 11,
comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e
giudiziari, nonchè la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi,
anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari
siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra
i dati e glia dempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche,
risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono
essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è
prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e
giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono
direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili e giudiziari
contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di
strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o
mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni
che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono
temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e
permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati
personali trattati perfinalità che non richiedono il loro utilizzo. I
medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche
quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio
di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute non possono essere diffusi.
9. Rispetto ai dati sensibili e
giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono
autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento
indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il
trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello
svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.
10. I dati sensibili e giudiziari non
possono essere trattati nell'ambito di test psico attitudinali volti a
definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di
raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonchè i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo
previa annotazione scritta dei motivi.
11. In ogni caso, le operazioni e i
trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati
di diversi titolari, nonchè la diffusione dei dati sensibili e
giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di
legge.
12. Le disposizioni di cui al presente
articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi
ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della
Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e
dalla Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER
PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
Art. 23. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da
parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il
consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero
trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato
solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un
trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma
scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24. Casi nei quali può
essere effettuato il trattamento senza consenso
1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti
nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un
obbligo previsto dalla legge,da un regolamento o dalla normativa
comunitaria;
b) è necessario per eseguire
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti odocumenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la
normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità
dei dati;
d) riguarda dati relativi allo
svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o divolere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione,
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere
o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione,
è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi
sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del
titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento
all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate,
qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità
o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della
comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da
associazioni, enti od organismi senzascopo di lucro, anche non
riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti
regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal
contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste
espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati.
Art. 25. Divieti di
comunicazione e diffusione
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in
caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a dati personali
dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quando è decorso
il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera e);
b) per finalità diverse da quelle
indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
2. è fatta salva la
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge,
da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di
informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi
dell'articolo 58, comma 2, per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
Art. 26. Garanzie per i dati
sensibili
1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal
presente codice, nonchè dalla legge e dai regolamenti.
2. Il Garante comunica la decisione
adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni,
decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il
provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e
accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del
trattamento è tenuto ad adottare.
3. Il comma 1 non si applica al
trattamento:
a) dei dati relativi agli aderenti
alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a
finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari
con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da
enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o
comunicati fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano
idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto
dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria
ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere
sindacale o di categoria.
4. I dati sensibili possono essere
oggetto di trattamento anchesenza consenso, previa autorizzazione del
Garante:
a) quando il trattamento è
effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o
sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il
perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto
costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente
ai dati personali degli aderentio dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od
organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o
diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie
relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le
modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è
necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di
un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo
non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per
incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero
da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82,
comma 2;
c) quando il trattamento è
necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o, comunque, per far valere o
difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere
di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
d) quando è necessario per adempiere
a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione
e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione
e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di
buonacondotta di cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato
di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. Garanzie per i dati
giudiziari
1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di
enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le
rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
TITOLO IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL
TRATTAMENTO
Art. 28. Titolare del trattamento
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica,
da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro
ente,associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità
nelsuo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un
potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29. Responsabile del
trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è
individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze
organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche
mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile
sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il
trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30. Incaricati del
trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo
da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del
responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per
iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica
ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E
DEI SISTEMI
CAPO I - MISURE DI SICUREZZA
Art. 31. Obblighi di sicurezza
1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e
controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche
caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante
l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle
finalità della raccolta.
Art. 32. Particolari titolari
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure
tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per
salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati
relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle
comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o
cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza del servizio o
dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la
rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della
rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normati
vavigente.
3. Il fornitore di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati
e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di
violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al
di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore
stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili
rimedie i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al
Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
CAPO II - MISURE MINIME DI SICUREZZA
Art. 33. Misure minime
1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo
31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono
comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente
capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un
livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34. Trattamenti con
strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti
elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal
disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure
minime:
a) autenticazione informatica;
b) adozione di procedure di gestione
delle credenziali di autenticazione;
c) utilizzazione di un sistema di
autorizzazione;
d) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti
elettronici;
e) protezione degli strumenti
elettronici e dei dati rispetto atrattamenti illeciti di dati, ad
accessi non consentiti e adeterminati programmi informatici;
f) adozione di procedure per la
custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei
dati e dei sistemi;
g) tenuta di un aggiornato documento
programmatico sulla sicurezza;
h) adozione di tecniche di cifratura
o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei
a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da
organismi sanitari.
Art. 35. Trattamenti senza
l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio
di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi
previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le
seguenti misure minime:
a) aggiornamento periodico
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli
incaricati o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure per
un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo
svolgimento dei relativi compiti;
c) previsione di procedure per la
conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e
disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione
degli incaricati.
Art. 36. Adeguamento
1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), relativo
allemisure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente
con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per
le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e
all'esperienza maturata nel settore.
Titolo VI - ADEMPIMENTI
Art. 37. Notificazione del trattamento
1. Il titolare notifica al Garante il trattamento di dati
personali cui intende procedere, solo se il trattamento riguarda:
a) dati genetici, biometrici o dati
che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione
assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi
a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche,
rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive,
sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della
spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita
sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od
organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l'ausilio di
strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,
ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica
con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire
i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in
banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi,
nonchè dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di
mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite
banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio
sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare altri
trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei
dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi
dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare,
nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non
suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti
all'obbligo di notificazione.
3. La notificazione è effettuata con
unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento
all'estero dei dati.
4. Il Garante inserisce le
notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a
chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per
via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o
presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la
consultazione del registro possono essere trattate per esclusive
finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 38. Modalità di
notificazione
1. La notificazione del trattamento è presentata al Garante
prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal
numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare,e
può anche riguardare uno o più trattamenti con finalità correlate.
2. La notificazione è validamente
effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello
predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi
impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con
firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce la
disponibilità del modello per via telematica e la notificazione anche
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini
professionali.
4. Una nuova notificazione è richiesta
solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di
taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
5. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previstedalla normativa vigente.
6. Il titolare del trattamento che non
è tenuto alla notificazione al Garante ai sensi dell'articolo 37
fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39. Obblighi di
comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare
previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di dati personali
da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubblico non
prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in
qualunque forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati idonei a
rivelare lo stato di salute previsto dal programma di ricerca
biomedica o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto di
comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi
quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa
determinazione anche successiva del Garante.
3. La comunicazione di cui al comma 1
è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile dal
Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando le
modalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera
raccomandata.
Art. 40. Autorizzazioni
generali
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono
un'autorizzazione del Garante sono applicate anche mediante il rilascio
di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Art. 41. Richieste di
autorizzazione
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di
applicazione di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 40
non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di autorizzazione se
il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative
prescrizioni.
2. Se una richiesta di autorizzazione
riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo 40 il Garante
può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità del
trattamento lo giustificano.
3. L'eventuale richiesta di
autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello
predisposto e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo
per via telematica, osservando le modalità di sottoscrizione e conferma
del ricevimento di cui all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e
l'autorizzazione possono essere trasmesse anche mediante telefax o
lettera raccomandata.
4. Se il richiedente è invitato dal
Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il termine di
quarantacinquegiorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre dalla data
di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
5. In presenza di particolari
circostanze, il Garante può rilasciare un'autorizzazione provvisoria a
tempo determinato.
TITOLO VII - TRASFERIMENTO DEI
DATI ALL'ESTERO
Art. 42. Trasferimenti
all'interno dell'Unione europea
1. Le disposizioni del presente codice non possono essere
applicate in modo tale da restringere o vietare la libera circolazione
dei dati personali fra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta salva
l'adozione, in conformità allo stesso codice, di eventuali provvedimenti
in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le
medesime disposizioni.
Art. 43. Trasferimenti
consentiti in Paesi terzi
1. Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello
Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di
trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea è consentito quando:
a) l'interessato ha manifestato il
proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma
scritta;
b) è necessario per l'esecuzione di
obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o
per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per
l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per la salvaguardia
di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con
regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o
giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per la salvaguardia
della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o
per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da
chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto,
da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la
disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai fini dello
svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un
diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente
necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa
in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in accoglimento di
una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una
richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia;
g) è necessario, in conformità ai
rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi
scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici,
presso altri archivi privati;
h) il trattamento concerne dati
riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.
Art. 44. Altri trasferimenti
consentiti
1. Il trasferimento di dati personali oggetto di
trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante sulla base di
adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
a) individuate dal Garante anche in
relazione a garanzie prestate con un contratto;
b) individuate con le decisioni
previste dagli articoli 25, paragrafo 6, e 26, paragrafo 4, della
direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24
ottobre 1995, con le quali la Commissione europea constata che un
Paese non appartenente all'Unione europea garantisce un livello di
protezione adeguato o che alcune clausole contrattuali offrono
garanzie sufficienti.
Art. 45. Trasferimenti vietati
1. Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con
qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,
diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato
quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati
non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate
anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le
relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.
PARTE II - DISPOSIZIONI
RELATIVE A SPECIFICI SETTORI
TITOLO I - TRATTAMENTI IN
AMBITO GIUDIZIARIO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 46. Titolari dei
trattamenti
1. Gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia sono titolari dei trattamenti di dati personali relativi alle
rispettive attribuzioni conferite per legge o regolamento.
2. Con decreto del Ministro della
giustizia sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali dicui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di
interconnessione tra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il
Consiglio superiore della magistratura e gli altri organi di autogoverno
di cui al comma 1 individuano i medesimi trattamenti da essi effettuati
sono riportati nell'allegato C) con decreto del Ministro della
giustizia.
Art. 47. Trattamenti per
ragioni di giustizia
1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso
uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore
della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della
giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni
di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da
18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente
codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di
dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed
economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza
sulla funzione giurisdizionale, nonchè le attività ispettive su uffici
giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per
l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o
strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente
connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 Banche di
dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado può acquisire in conformità alle vigenti disposizioni processuali
dati, informazioni, atti e documenti da soggetti pubblici,
l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica. A tale
fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad
agevolare la consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti
di comunicazione elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e
banche di dati, nel rispetto delle pertinenti disposizioni e dei
principi di cui agli articoli 3 e 11 del presente codice.
Art. 49.
Disposizioni di attuazione
1. Con decreto del Ministro della giustizia sono adottate,
anche ad integrazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30
settembre 1989, n. 334, le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione dei principi del presente codice nella materia penale e
civile.
CAPO II - MINORI
Art. 50. Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, di pubblicazione e
divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a
consentire l'identificazione di un minore si osserva anche in caso di
coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari
in materie diverse da quella penale.
CAPO III - INFORMATICA GIURIDICA
Art. 51. Principi generali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie
di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi
accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di
comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della
medesima autorità nella rete Internet.
2. Le sentenze e le altre decisioni
dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in
cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il
sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità
nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52. Dati identificativi
degli interessati
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni
concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri
provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e
grado,l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima
che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura
della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o
del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di
riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per
finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti
elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione
delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato
riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1
provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che
pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità
può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1,
a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2,
all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o
segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo:
"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ...".
4. In caso di diffusione anche da
parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti
l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è
omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi
dell'interessato.
5. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 734 bis del codice penale relativamente alle
persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze
o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni
ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza
dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati
identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può
desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti
nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle
persone.
6. Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi
dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del
lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3,
anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la
camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di
richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel
presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto
anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
TITOLO II - TRATTAMENTI DA
PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei
trattamenti
1. Al trattamento di dati personali effettuato dal Centro
elaborazione dati del Dipartimento di pubblica sicurezza o da forze di
polizia sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, ovvero da
organi di pubblica sicurezza o altri soggetti pubblici perfinalità di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizione di
legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le
seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da
18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Con decreto del Ministro
dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice, i
trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54. Modalità di
trattamento e flussi di dati
1. Nei casi in cui le autorità di pubblica sicurezza o le forze
di polizia possono acquisire in conformità alle vigenti disposizioni di
legge o di regolamento dati, informazioni, atti e documenti da altri
soggetti, l'acquisizione può essere effettuata anche per via telematica.
A tal fine gli organi o uffici interessati possono avvalersi di
convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei medesimi
organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, di pubblici
registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le
convenzioni-tipo sono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme
parere del Garante, e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli
accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati
necessari al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati per le finalità di
cui al medesimo articolo 53 sono conservati separatamente da quelli
registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 11, il Centro elaborazioni dati di cui all'articolo 53
assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del
casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti del
Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, o di altre banche di dati di forze
di polizia, necessarie perle finalità di cui all'articolo 53.
4. Gli organi, uffici e comandi di
polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo 11 in
riferimento aidati trattati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle
procedure adottate dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o,
per i trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici,
mediante annotazioni o integrazioni dei documenti che li contengono.
Art. 55. Particolari
tecnologie
1. Il trattamento di dati personali che implica maggiori rischi
di un danno all'interessato, con particolare riguardo a banche di dati
genetici o biometrici, a tecniche basate su dati relativi
all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecniche di
elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari
tecnologie, è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti
a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla
base di preventiva comunicazione ai sensi dell'articolo 39.
Art. 56. Tutela
dell'interessato
1. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5,
della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, si
applicano anche, oltre che ai dati destinati a confluire nel Centro
elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati con l'ausilio
di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
Art. 57. Disposizioni di
attuazione
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono
individuate le modalità di attuazione dei principi del presente codice
relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di cui
all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o
comandi di polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della
Raccomandazione R (87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987,
e successive modificazioni. Le modalità sono individuate con particolare
riguardo:
a) al principio secondo cui la
raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita, in
relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressione
di reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati
per finalità di analisi;
b) all'aggiornamento periodico dei
dati, anche relativi a valutazioni effettuate in base alla legge, alle
diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli
aggiornamenti da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati
in precedenza comunicati;
c) ai presupposti per effettuare
trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni
particolari, anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai
sensi dell'articolo 11, dell'individuazione delle categorie di
interessati e della conservazione separata da altri dati che non
richiedono il loro utilizzo;
d) all'individuazione di specifici
termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei dati o
agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonchè alla
tipologia dei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o
i provvedimenti sono adottati;
e) alla comunicazione ad altri
soggetti, anche all'estero o per l'esercizio di un diritto o di un
interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in
conformità alla legge;
f) all'uso di particolari tecniche
di elaborazione e di ricerca delle informazioni, anche mediante il
ricorso a sistemi di indice.
TITOLO III - DIFESA E SICUREZZA
DELLO STATO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 58. Disposizioni
applicabili
1. Ai trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli
articoli3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati
coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della medesima
legge, le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a
quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31, 33, 58, 154,
160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati da
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato, in
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il
trattamento, le disposizioni del presente codice si applicano
limitatamente a quelle indicate nel comma 1, nonchè alle disposizioni di
cui agli articoli 37, 38 e 163.
3. Le misure di sicurezza relative ai
dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite e
periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
4. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle
tipologie di dati, di interessati, di operazioni di trattamento
eseguibili e di incaricati, anche in relazione all'aggiornamento e alla
conservazione.
TITOLO IV - TRATTAMENTI IN
AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI
Art. 59. Accesso a documenti
amministrativi
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60, i presupposti,
le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti
amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela
giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge in
materia, nonchè dai relativi regolamenti di attuazione, anche per ciò
che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni di
trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le
attività finalizzate all'applicazione ditale disciplina si considerano
di rilevante interesse pubblico.
Art. 60. Dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo
stato di salute o la vita sessuale, il trattamento è consentito se la
situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la
richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari
ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della
personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E
ALBI PROFESSIONALI
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici
1. Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la
sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali provenienti da archivi, registri,
elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche
individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizione
dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati
provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla
Raccomandazione n. R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione
all'articolo 11.
2. Agli effetti dell'applicazione del
presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o
giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in
conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a
soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi
2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere
altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la
sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
3. L'ordine o collegio professionale
può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse,
integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti e non
eccedenti in relazione all'attività professionale.
4. A richiesta dell'interessato
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o
informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni
professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad
assumere incarichi o aricevere materiale informativo a carattere
scientifico inerente anche a convegni o seminari.
CAPO III - STATO CIVILE,
ANAGRAFI E LISTE ELETTORALI
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e
dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione
residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e
delle liste elettorali, nonchè al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63. Consultazione di atti
1. Gli atti dello stato civile conservati negli Archivi di
Stato sono consultabili nei limiti previsti dall'articolo 107 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
CAPO IV - FINALITÀ
DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione
dello straniero
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello
straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
2. Nell'ambito delle finalità di cui
al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili
e giudiziari indispensabili:
a) al rilascio e al rinnovo di
visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche
sanitari;
b) al riconoscimento del diritto di
asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione
temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche
migratorie;
c) in relazione agli obblighi dei
datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti,
all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di
alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione
sociale.
3. Il presente articolo non si applica
ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione
degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a)
e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad
espressa disposizione di legge che prevede specificamente il
trattamento.
Art. 65. Diritti politici e
pubblicità dell'attività di organi
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in
materia di:
a) elettorato attivo e passivo e di
esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezza del
voto, nonchè di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o
di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività
istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei dati sensibili e
giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti per
eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i
quali, in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni
elettorali e la verifica della relativa regolarità;
b) le richieste di referendum, le
relative consultazioni e la verifica delle relative regolarità;
c) l'accertamento delle cause di
ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di
scioglimento degli organi;
d) l'esame di segnalazioni,
petizioni, appelli e di proposte di legge di iniziativa popolare,
l'attività di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi
politici;
e) la designazione e la nomina di
rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente articolo, è
consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari per le finalità
di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli
incarichi in organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche
istituzionali e agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in
particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari
indispensabili:
a) per la redazione di verbali e
resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni e di
altri organi collegiali o assembleari;
b) per l'esclusivo svolgimento di
una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato
ispettivo e per l'accesso a docum